C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 01/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 47 2022/2023 della società S.S.D. VALDALPONE MONTEFORTE (matr. 63715). Gara di Prima categoria/C, 4^ giornata di Ritorno del 5.2.2023 VALDALPONE MONTEFORTE-VALTRAMIGNA CAZZANO

Reclamo n. 47 2022/2023 della società S.S.D. VALDALPONE MONTEFORTE (matr. 63715). Gara di Prima categoria/C, 4^ giornata di Ritorno del 5.2.2023 VALDALPONE MONTEFORTE-VALTRAMIGNA CAZZANO

La società VALDALPONE MONTEFORTE, per mezzo del suo rappresentante legale avv. Andrea SCALCO di Verona, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 76 del 8.2.2023: - Non omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-1); - Perdita della gara con il punteggio di 0-3; - Ammenda di euro 60,00; - Inibizione al dirigente accompagnatore sig. Alessandro Bottaro sino al 20.2.2023; per aver, al 29’ del secondo tempo, effettuato un cambio rimanendo senza atleta del 2002 in contravvenzione alle disposizioni pubblicate sul C.U. n. 1 del 6.7.2022 (pag. 15) che prevedono quale limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa, almeno un calciatore nato dal 1.1.2002 in poi.

L’avv. Scalco, in sede di appello alla Corte, afferma che al 29’ del secondo tempo, a seguito della sostituzione del n. 11 Negro Fabio (2002) sarebbe entrato il n. 13 Nicola Maso (2003) e non il n. 18 Rugolotto Daniel (1996). La ricorrente sarebbe infatti assolutamente certa che nel modulo di sostituzione firmato dal dirigente accompagnatore e affidato al momento della sostituzione all’arbitro dal giocatore di riserva fosse indicato il n. 13 e non il n. 18. Il tutto si ridurrebbe dunque ad un mero errore di trascrizione da non imputare alla ricorrente, la quale dovrebbe essere dichiarata esente da colpe. La reclamante conclude chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata ed assumere i conseguenti provvedimenti, ivi incluso il ripristino del risultato ottenuto sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società VALDALPONE MONTEFORTE; esaminata la documentazione agli atti; sentito il difensore della società ricorrente; sentito personalmente il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto già detto nel supplemento di rapporto trasmesso alla segreteria della Corte ribadendo la correttezza di tutte le sostituzioni avvenute nel corso della gara, confrontate a fine partita con i moduli per sostituzioni (peraltro non trasmessi né unitamente al rapporto di gara, né successivamente) e riportate sia nel rapporto che nel modulo finale controllato e controfirmato dai dirigenti di entrambe le società; rilevato che, tra le evidenze in atti, non vi sono i moduli per sostituzione dei calciatori allegati al rapporto di gara né che gi stessi sono stati successivamente trasmessi dal Direttore di gara, non essendo più nella sua disponibilità; rilevato che il Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022 relativo alla Stagione Sportiva 2022/2023 del CR Veneto a pag. 52 raccomanda l’utilizzo dei predetti moduli da parte dei dirigenti accompagnatori al momento del cambio e prevede che gli stessi debbano essere allegati al referto di gara per l’inoltro al Giudice Sportivo regionale; considerato che nella prassi i moduli di sostituzione non risultano normalmente allegati al referto di gara e che dalle avvertenze fornite dalle Sezioni arbitrali del Comitato e pubblicate nei relativi siti risulta confermata la suddetta prassi anzidetta; considerata decisiva la circostanza che il rapporto di fine gara allegato al relativo referto della gara in questione, dove è riportata la sostituzione del calciatore n. 11 con il calciatore n. 18 della società Valdalpone, risulta sottoscritto senza alcuna riserva anche dal dirigente della predetta società; considerato che ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti; considerato pertanto che la sostituzione oggetto di contestazione risulta avvenuta in violazione della disciplina della partecipazione dei calciatori in relazione ai limiti di età, conformemente a quanto accertato anche dal Giudice Sportivo;

PQM

 delibera di respingere il reclamo presentato dalla società VALDALPONE MONTEFORTE confermando i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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