C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 01/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 50 2022/2023 della società A.S.D. ACADEMY PLATEOLA (matr. 953719). Gara di Eccellenza/A, 4^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 ACADEMY PLATEOLA 1911-CLIVENSE.

Reclamo n. 50 2022/2023 della società A.S.D. ACADEMY PLATEOLA (matr. 953719). Gara di Eccellenza/A, 4^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 ACADEMY PLATEOLA 1911-CLIVENSE.

La società ACADEMY PLATEOLA, per mezzo del suo rappresentante legale avv. Diego MICHIELI di Padova, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 78 del 16.2.2023: - Non omologazione del risultato ottenuto sul campo (3-0); - Ripetizione della gara. La società Clivense aveva formalizzato ricorso in primo grado avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo a motivi di ricorso l’utilizzo da parte della società Academy Plateola di un calciatore che non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto espulso, il comportamento scorretto del medesimo giocatore che avrebbe indotto in errore l’Arbitro e l’erroneo annullamento di una rete segnata. Era infatti accaduto che al minuto 88, sul punteggio di 3-0 il Direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore per fallo di mano da parte del giocatore n. 3 dell’Academy Plateola. Conseguentemente lo ammoniva e, trattandosi della seconda ammonizione, lo espelleva con cartellino rosso. Nonostante l’espulsione, il calciatore in questione rimaneva all’interno del terreno di gioco; il calcio di rigore veniva battuto e segnato. A quel punto il calciatore segnalava all’Arbitro di essere rimasto in campo nonostante l’espulsione e quest’ultimo decideva di annullare la rete segnata su calcio di rigore dalla Clivense e ordinava la ripetizione del rigore medesimo. La ricorrente in primo grado chiedeva pertanto in via principale la non omologazione del risultato come ottenuto sul campo e la condanna della società Academy Plateola alla perdita della gara; in via subordinata la ripetizione della gara in oggetto. Il Giudice Sportivo convocava l’Arbitro, il quale precisava che “in occasione dell’espulsione del giocatore n. 3 della società Academy Plateola, lo stesso si accingeva a lasciare il terreno di gioco, facevo riprendere il gioco con l’esecuzione del calcio di rigore, dopodiché mi si avvicinava lo stesso giocatore n. 3, il quale mi faceva notare di non aver ancora lasciato il terreno di gioco. Aspettavo che uscisse dal terreno e, anziché convalidare la rete già segnata, facevo ripetere il calcio di rigore che però non veniva realizzato”. L’Arbitro pertanto riconosceva il proprio errore tecnico consistente nel far ripetere il calcio di rigore anziché omologare la rete già segnata. In accoglimento della domanda della ricorrente, il Giudice Sportivo di prime cure deliberava di non omologare il risultato ottenuto sul campo e disponeva la ripetizione della gara. Il reclamo in appello della società Academy Plateola è motivato sulla piena fidefacenza del rapporto arbitrale, dal quale non emerge alcuna protesta da parte della Clivense, sull’errata interpretazione delle dichiarazioni dell’Arbitro da parte del G.S. (non vi sarebbe stata alcuna ammissione di un proprio errore tecnico) e sulla mancata contestualizzazione da parte del Giudice Sportivo del fatto: l’episodio è avvenuto al minuto 88 e quindi non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla regolarità della gara, dato che il risultato della stessa era già ampiamente conseguito. Conclude chiedendo, in riforma di quanto deliberato dal Giudice Sportivo, il ripristino del risultato della gara così come conseguito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ACADEMY PLATEOLA; esaminata la documentazione agli atti; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale ha espressamente dichiarato: “nella scelta di far ribattere il rigore riconosco di aver sbagliato in quanto avrei dovuto convalidare la segnatura e allontanare il giocatore espulso”, con ciò riconoscendo inconfutabilmente di aver commesso un errore tecnico; considerato che non vi sono in atti evidenze tali da escludere che l’errore non abbia avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara;

ritenuto pertanto che la decisione del Giudice Sportivo che non ha omologato il risultato come ottenuto sul campo e ha disposto la ripetizione della gara debba essere confermata;

PQM

delibera di respingere il reclamo della società ACADEMY PLATEOLA confermando il provvedimento di ripetizione della gara. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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