C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 22/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 69 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO MOZZECANE (matr. 949244). Gara di Promozione/A, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 PEDEMONTE-CALCIO MOZZECANE.
Reclamo n. 69 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO MOZZECANE (matr. 949244). Gara di Promozione/A, 8^ giornata di Ritorno del 5.3.2023 PEDEMONTE-CALCIO MOZZECANE.
La società CALCIO MOZZECANE, per mezzo del proprio difensore avv. Andrea Mileto del foro di Verona, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 85 del 8.3.2023 a pag. 2051: - squalifica per n. 4 gare effettive a carico del calciatore BRITO Dos Santos Dieri Cliff: dopo aver tentato di sferrare un calcio ad un avversario, sferrava con forza un pugno al volto del portiere del Pedemonte facendolo cadere a terra; mentre usciva dal terreno di gioco grazie all’intervento di cinque compagni di squadra, spintonava altresì un calciatore avversario; - squalifica per n. 3 gare effettive a carico del calciatore ARABIA Davide perché afferrava per il collo un giocatore avversario, a fine partita, mollando la presa solo a seguito del provvedimento dell’Arbitro ed era altresì necessario l’intervento di due compagni di squadra per allontanarlo dal terreno di gioco. Il difensore, in sede di appello alla Corte, ricostruisce i fatti così come sarebbero avvenuti. Nell’ultima azione di gioco il n. 4 del Pedemonte, dopo aver provocato verbalmente e ripetutamente Brito Dos Santos, lo afferrava per il collo all’altezza della nuca. Nel tentativo di divincolarsi, il Brito subiva un ulteriore colpo da parte del n. 4 avversario e perciò cercava di avvicinarlo. Il n. 4 del Pedemonte avrebbe a quel punto sferrato un calcio al ginocchio del Brito, il quale iniziava ad inseguirlo. Il portiere del Pedemonte si sarebbe poi frapposto tra il Brito e il compagno di squadra n. 4, con annesse spinte a seguito delle quali il portiere del Pedemonte cadeva a terra. Il colpo inferto dal Brito non sarebbe stato altro che uno spintone nel tentativo di liberarsi dall’opposizione del portiere. Quanto al calciatore Arabia, questi si stava avviando al termine della partita verso gli spogliatoi quando, avvertito il parapiglia, sarebbe corso per cercare di porre fine al tafferuglio separando compagni e avversari; nel tentativo, subiva un colpo al volto da un avversario e, per reazione, lo allontanava spingendolo ma senza afferrarlo per il collo. Aggiunge inoltre che l’Arbitro, nel momento in cui ha fischiato la fine della partita, sarebbe stato rivolto verso gli spalti e verso gli spogliatoi, non avrebbe quindi potuto vedere cosa accadeva dietro di sé. Conclude chiedendo, in via preliminare, che venga ammessa la prova video della partita allegata agli atti ai sensi dell’art. 61 co. 2 CGS; in via principale di accogliere il reclamo e, per l’effetto, derubricare la condotta dei due calciatori da condotta violenta a gravemente antisportiva e ridurre la sanzione a n. 1 gara effettiva per Brito Dos Santos e all’eliminazione in toto della squalifica inflitta ad Arabia; in via subordinata, di ridurre la sanzione a n. 2 gare effettive per Brito Dos Santos e a n. 1 gara effettiva per Arabia.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CALCIO MOZZECANE; esaminata la documentazione agli atti; sentito l’avv. Mileto, il quale si riporta integralmente a quanto descritto nel reclamo; sentito personalmente il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto dichiarato nel referto di gara, ribadendo che i fatti sono stati da lui visti, non trovandosi distante dagli accadimenti; ritenuto il valore di fede privilegiata del referto di gara ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS, non sussistendo i presupposti per l’ammissione del mezzo di prova richiesto dal patrocinio della reclamante in quanto volto a contestare i fatti quali esposti dall’Arbitro;
PQM
delibera di respingere il reclamo presentato dalla società CALCIO MOZZECANE confermando integralmente le sanzioni di primo grado comminate dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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