C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 29/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 70 2022/2023 della società POL. CASELLE (matr. 10620). Gara di Under 19 Provinciali-2^ fase élite/A, 7^ giornata di Andata del 25.2.2023 CASELLE-LAZISE (1-1).

Reclamo n. 70 2022/2023 della società POL. CASELLE (matr. 10620). Gara di Under 19 Provinciali-2^ fase élite/A, 7^ giornata di Andata del 25.2.2023 CASELLE-LAZISE (1-1).

La società CASELLE, per mezzo del proprio difensore avv. Francesca BONFOGO del foro di Verona, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso ilseguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicato sul C.U. 52 del 8.3.2023 a pag. 25: - Rigetto del reclamo in primo grado di giudizio volto a chiedere la vittoria a tavolino sul presupposto che la società Lazise faceva partecipare alla gara un giocatore (il n. 11 Zanoni Davide) che era stato squalificato per n. 3 giornate nel Campionato di Prima categoria (gara del 19.3.2023, C.U. 80 del 22.2.2023). In applicazione dell’art. 21 co. 2 CGS e non trovando applicazione il co. 7 del citato articolo, la squalifica, inflitta a giornata e non a tempo, nel Campionato di Prima categoria, doveva essere scontata nel medesimo campionato. La società, in sede di appello alla Corte, afferma sussistere la necessità di far chiarezza sui principi di omogeneità ed effettività della sanzione, interpretando l’art. 21 CGS in modo che la sanzione venga scontata efficacemente ed effettivamente e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Cita a tal proposito la decisione n. 20/2020 del Collegio di Garanzia del Coni, ove si affermava che l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione stessa venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata. La recentissima pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. 51 del 23.2.2023 si richiama alla specifica deroga al co. 2 dell’art. 21 CGS, contenuta nel successivo co. 7: nelle gare del Settore Giovanile e Scolastico l’utilizzo del calciatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo al provvedimento di squalifica. Il criterio di effettività dell’esecuzione delle sanzioni deve quindi prevalere sul criterio di omogeneità, qualora la contemporanea osservanza di entrambi non sia possibile. Conclude chiedendo l’accoglimento del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona e, per l’effetto, condannare la società Lazise alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CASELLE; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che il calciatore Zanoni Davide, squalificato in seguito a violazione commessa durante la partecipazione alla gara di Prima categoria della squadra Lazise ha partecipato durante il periodo di squalifica alla gara del 25.2.2023 Caselle – Lazise nella seconda fase Elite del Campionato Under 19 provinciale; considerato che, ai sensi dell’art. 21 co. 2 CGS, per il quale “il calciatore sanzionato con la squalifica (…) deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”; considerato altresì che: - L’art. 137 co. 1 CGS ribadisce questo principio per quanto riguarda le gare della LND e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica dall’art. 137 co. 1 CGS; - Ritenuto pertanto che nulla ostava alla partecipazione del calciatore – che avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della squadra di appartenenza nella quale è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, vale a dire la squadra partecipante al campionato di Prima categoria – ad una gara diversa da quest’ultima, come in effetti avvenuto; - Considerato che, per quanto sopraddetto, non appare condivisibile la diversa interpretazione prospettata dalla società ricorrente, poggiata sul settimo comma dell’art. 21 che rappresenta una deroga al principio generale e per l’applicazione della quale non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti; - ritenuta pertanto la correttezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo; - rilevato che, l’attuale formulazione dell’art. 21 non consente, ad avviso di questa Corte, interpretazioni diverse e che un diverso criterio applicativo richiederebbe un espresso intervento del legislatore federale;

PQM

delibera di respingere il reclamo presentato dalla società CASELLE e omologa per l’effetto il risultato ottenuto sul campo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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