C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 29/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 72 2022/2023 della società U.S.D. MAROSTICENSE (matr. 29390). Gara di Promozione/B, 9^ giornata di Ritorno del 12.3.2023 CALDOGNO CALCIO-MAROSTICENSE (0-0).

Reclamo n. 72 2022/2023 della società U.S.D. MAROSTICENSE (matr. 29390). Gara di Promozione/B, 9^ giornata di Ritorno del 12.3.2023 CALDOGNO CALCIO-MAROSTICENSE (0-0).

La società MAROSTICENSE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Ubaldo Renzo PAROLIN, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 88 del 15.3.2023 a pag. 2119: - squalifica per n. 3 gare effettive comminata al calciatore BORTIGNON Jari, perché a fine gara utilizzava un linguaggio blasfemo e gesti scurrili in direzione del pubblico avversario. La società, in sede di appello alla Corte, motiva il proprio reclamo negando che il giocatore abbia utilizzato un linguaggio blasfemo verso il pubblico avversario; l’Arbitro avrebbe travisato dato il parapiglia creatosi tra i giocatori in campo alla fine dell’incontro. Conclude chiedendo alla Corte di annullare la squalifica inflitta al calciatore ovvero ridurla in misura effettivamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società MAROSTICENSE; esaminata la documentazione agli atti; interpellato personalmente il Direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto; ritenuto il valore di fede privilegiata del referto di gara ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure;

PQM

delibera di respingere il reclamo presentato dalla società MAROSTICENSE confermando i provvedimenti del Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it