C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – gara del 29/ 1/2023 ACADEMY PLATEOLA 1911 – F.C. CLIVENSE S.M.

gara del 29/ 1/2023 ACADEMY PLATEOLA 1911 - F.C. CLIVENSE S.M.

Facendo seguito al C.U. n. 76 del 08.02.2023, la Soc. Clivense ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara, adducendo a motivi di ricorso l'utilizzo da parte della soc. Academy Plateola 1911 di un giocatore che non aveva titolo di prendere parte alla gara in quanto espulso, il comportamento scorretto del medesimo giocatore che avrebbe indotto in errore l'Arbitro e l'erroneo annullamento di una rete segnata. Chiede pertanto in via principale la non omologazione del risultato come ottenuto sul campo e condanna della soc. Academy Plateola alla perdita della gara, con condanna ritenuta di giustizia per il giocatore n. 3 della Soc. Academy Plateola; in via subordinata la ripetizione della gara in oggetto. La Soc. Academy Plateola ha fatto pervenire proprie osservazioni contestando la ricostruzione dei fatti come esposta dalla reclamante e chiedendo il rigetto del reclamo. Il G.S. alla luce delle diverse ricostruzioni dei fatti operate dalle due società ha convocato l'Arbitro il quale ha precisato che " in occasione dell espulsione del giocatore n. 3 della società Plateola, lo stesso si accingeva a lasciare il terreno di gioco, facevo riprendere il gioco con l esecuzione del calcio di rigore, dopodiché mi si avvicinava lo stesso giocatore n. 3, il quale mi faceva notare di non aver ancora lasciato il terreno di gioco. Aspettavo che uscisse dal terreno e, anziché convalidare la rete già segnata, facevo ripetere il calcio di rigore che però non veniva realizzato." L'Arbitro ha pertanto riconosciuto di fatto il proprio errore tecnico. Non può tuttavia attribuirsi responsabilità alcuna al giocatore n. 3 della soc. Plateola, in quanto spetta unicamente all'Arbitro e ai suoi Assistenti accertarsi che il giocatore espulso abbia effettivamente abbandonato il terreno di gioco prima di far riprendere il gioco, altresì ha riconosciuto il proprio errore nel far ripetere il calcio di rigore anzichè omologare la rete già segnata.

PQM

 il G.S. in accoglimento alla domanda svolta dalla ricorrente in via subordinata non procede all'omologazione del risultato come ottenuto sul campo e dispone la ripetizione della gara secondo le modalità che saranno comunicate dal Comitato Organizzatore.

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