C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – gara del 5/ 2/2023 VALDOSPORT – SAN VENDEMIANO CALCIO
gara del 5/ 2/2023 VALDOSPORT - SAN VENDEMIANO CALCIO
La società Valdosport propone rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 5.2.2023 contro la società San Vendemiano Calcio, conclusasi col risultato di parità (0 a 0). Lamenta che, al 22' del II tempo, a gioco fermo, la reclamata avrebbe sostituito il giocatore n. 8 (cl. 2002) col giocatore n. 29 (cl. 1987). Accortasi dell'errore, prima della ripresa del gioco avrebbe suggerito al giocatore n. 4 (cl. 1993) per non consentire all'A. di riprendere il gioco, di accasciarsi al suolo e nel contempo sostituire il n. 19 (cl. 1997) col n. 18 (cl. 2004). Alla ripresa del gioco era ripristinata la regolare composizione della reclamata. Al 22' del II tempo sono state effettuate tre sostituzioni contemporaneamente: una per la reclamante e due per la reclamata, sempre a gioco fermo. Ritenuto che la partecipazione alla gara "per tutta la durata della partita" debba intendersi nel senso di partecipazione al gioco effettivo; considerato che il presunto infortunio al giocatore n. 4 appare presunto e che, comunque, l'espediente usato dalla reclamata, dopo essere incorsa nell'errore, per ritardare la ripresa del gioco debba intendersi come "dolus bonus" cioé come spediente privo di volontà decettiva; ritenuto, altresì, che l'accorgimento preso non possa determinare di per sé la modifica dl risultato finale;
PQM
il GS delibera di respingere il reclamo, per gli effetto convalidando il risultato acquisito sul campo : Valdosport - San Vendemiano Calcio 0 - 0 La tassa di reclamo va incamerata