C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 29/03/2023 – Delibera – gara del 12/ 3/2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS – ARCELLA PADOVA A.S.D.

gara del 12/ 3/2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS - ARCELLA PADOVA A.S.D.

La Soc. Borgo San Giovanni AICS ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando la partecipazione alla stessa del giocatore CAMPORESE ALBERTO (soc. Arcella Padova) nella veste di guardalinee, che non aveva titolo per prendere parte alla gara in quanto pendente a suo carico squalifica per n. 2 giornate di gara come da C.U. n. 83 pag. 1997 del 01.03.2023. La soc. Arcella Padova non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Il G.S. verificato che la sanzione è stata ricevuta nel medesimo campionato di cui alla gara in questione; che quindi alla data del 12.03.2023 che da calendario risulta la seconda gara disputata dalla società dalla sua efficacia il calciatore non aveva titolo per prendere parte alla gara, visto altresì l'art. 10 c.6 lett. b) c.g.s. delibera di : - accogliere il ricorso inoltrato dalla soc. BORGO SAN GIOVANNI AICS e per l'effetto non omologare il risultato ottenuto sul campo; - sanzionare la soc. Arcella Padova con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato BORGO SAN GIOVANNI - ARCELLA PADOVA 3 - 0, nonchè con l'ammenda di euro 60,00; - disporre a carico del dir. acc. Signor Bison Michele l'inibizione fino al 10.04.2023; - infliggere al giocatore Camporese Alberto una ulteriore giornata di squalifica. Non si procede all'addebito della tassa in conto.

 

 

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