C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – Prot. 15515/162pfi22-23 PM/ag nei confronti dei seguenti soggetti: 3. sig. MASSIMO ROSSETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Indomita Vigodarzere; 4. la società A.S.D. INDOMITA VIGODARZERE (matr. 919544).

Prot. 15515/162pfi22-23 PM/ag nei confronti dei seguenti soggetti: 3. sig. MASSIMO ROSSETTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Indomita Vigodarzere; 4. la società A.S.D. INDOMITA VIGODARZERE (matr. 919544).

Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. STEFANO CAPO Componente, in collegamento da remoto avv. LUCA CODATO Componente Risulta presente all’udienza il sig. MASSIMO ROSSETTO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Nalon del foro di Padova, giusta nomina trasmessa alla segreteria del Tribunale in data 27 gennaio u.s. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Francesco KELLER, in collegamento da remoto. La presente udienza del Tribunale Federale Territoriale fa seguito al rinvio disposto nella riunione del 31 gennaio 2023 nella quale si disponeva di acquisire agli atti del procedimento l’originale certificato contestuale di residenza e stato famiglia del minore Stefano Griggio, dal momento che il documento agli atti reca una data non chiaramente leggibile. La predetta documentazione perveniva alla segreteria del Tribunale nei termini fissati. L’avv. Keller ribadisce le richieste sanzionatorie già formulate nella precedente riunione, sottolineando che il certificato di residenza e stato famiglia non è documento sufficiente ad attestare la potestà genitoriale ai fini del tesseramento, ed anzi la sua acquisizione comprova la consapevolezza della società circa la carenza documentale, che avrebbe potuto essere sanata solo dall’estratto autentico dell’atto di nascita. L’avv. Nalon, per i soggetti deferiti, contesta le argomentazioni della Procura federale e, richiamando quanto dedotto nella propria memoria difensiva, rileva come l’unico documento richiesto dalle NOIF sia appunto quello in atti e che comunque l’estratto autentico dell’atto di nascita non avrebbe potuto comprovare il requisito asseritamente richiesto. Conseguentemente chiede, in principalità, il proscioglimento per il fatto ascritto ai soggetti deferiti e comunque, in subordine, l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 48 del Codice Penale (fatto doloso del terzo), posto che il Codice di Giustizia Sportiva del Coni, a propria volta richiamato dall’art. 3 CGS, richiama i principi generali di diritto. Il Tribunale si riserva la decisione. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 15515/162pfi22-23 PM/ag; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Keller; - rilevato che le Circolari Esplicative Tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico di cui ai C.U. n. 11 del 30.07.2021 (relativamente alla stagione sportiva 2021/2022) e n. 30 del 24.08.2022 (relativamente alla stagione sportiva 2022/2023) richiedono quale documento necessario ai fini del tesseramento dei giovani calciatori (per tali intendendosi coloro che “abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno” art. 31 NOIF) soltanto il “certificato anagrafico plurimo” per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/bambina da tesserare; - rilevato che all’epoca dei fatti il calciatore Griggio Stefano rientrava nella categoria dei giovani calciatori di cui sopra; - rilevato che risulta pacificamente dalle evidenze in atti, confermate dalla successiva produzione da parte della difesa dei soggetti incolpati dell’originale del documento contraddistinto dal protocollo e dal QR Code che al momento della presentazione della documentazione necessaria ai fini del tesseramento la società ha acquisito il certificato cumulativo di residenza e stato famiglia del minore Griggio Stefano, da cui emergeva l’appartenenza del medesimo al nucleo anagrafico di cui faceva parte il sig. Griggio Daniele, che firmando il modulo di tesseramento si era qualificato esercente la potestà genitoriale; - considerato che se è vero che la documentazione di cui sopra non comprendeva invece il certificato di nascita, è altrettanto vero che tale documento, come comprovato dalla difesa dei soggetti deferiti, appare peraltro inidoneo a certificare la titolarità della potestà genitoriale e dunque è irrilevante ai fini che ne occupano; - considerato pertanto che, alla luce della normativa vigente in materia di tesseramento di giovani calciatori la società Indomita Vigodarzere aveva adempiuto alle prescrizioni richieste e nessun’altra indagine, alla luce della medesima, era tenuta a compiere in ordine alla effettiva titolarità della potestà genitoriale in capo al sig. Griggio Daniele, che aveva sottoscritto in tale veste il modulo di tesseramento; - ritenuto in conclusione che nel comportamento tenuto dalla società Indomita Vigodarzere nella vicenda in esame, valutato alla stregua del canone di esigibilità dei comportamenti, non emergano profili di responsabilità;

DELIBERA

di prosciogliere i soggetti deferiti.

 

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