C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 05/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 75 2022/2023 della società S.S.D. AC VEDELAGO A R.L. (matr. 920591). Gara di Promozione/D, 11^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 AC VEDELAGO-GALLIERA (0-0)
Reclamo n. 75 2022/2023 della società S.S.D. AC VEDELAGO A R.L. (matr. 920591). Gara di Promozione/D, 11^ giornata di Ritorno del 26.3.2023 AC VEDELAGO-GALLIERA (0-0)
La società AC VEDELAGO, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Claudio Volpato, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 92 del 29.3.2023 a pag. 2262: - Squalifica per n. 6 gare effettive comminata al calciatore TRENTIN Simone: n. 1 giornata per l’espulsione e n. 5 giornate per aver offeso l’Arbitro, afferrandolo in modo aggressivo per un polso, insultandolo con linguaggio blasfemo e irriguardoso e, infine, a seguito del provvedimento disciplinare in quanto si avvicinava nuovamente al Direttore di gara per reiterare gli insulti. La reclamante, in sede di appello alla Corte, espone la sua versione dei fatti. Il Trentin, al fischio finale del Direttore di gara, si sarebbe diretto verso quest’ultimo per avere informazioni circa l’effettivo tempo di gioco recuperato. Non ricevendo alcuna risposta, avrebbe afferrato in modo naturale il quadrante dell’orologio del Direttore di gara. Non condividendo la decisione arbitrale circa la tempistica del fischio finale, si sarebbe diretto verso l’uscita del campo in modo stizzito e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe lasciato sfuggire qualche parola irriguardosa nei confronti del Direttore di gara. Non si sarebbe quindi trattata di condotta violenta ma solo di atteggiamento volto a constatare l’asserita mancanza di recupero extra. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e la conseguente riduzione della squalifica comminata al calciatore Trentin in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società AC VEDELAGO; visti gli atti del procedimento; sentito personalmente l’Arbitro, il quale riconferma integralmente quanto riportato nel rapporto di gara, in particolare il fatto che l’atteggiamento tenuto non può essere qualificato come violento; verificato che nel complesso l’atteggiamento può essere considerato come particolarmente irriguardoso; ritenuta più congrua la sanzione di n. 5 giornate;
PQM
delibera di accogliere parzialmente il ricorso della società AC VEDELAGO riformando la sanzione del Giudice Sportivo e riducendo la squalifica al calciatore TRENTIN Simone in n. 5 giornate. La tassa reclamo non è dovuta.
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