C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 25/10/2022 – Delibera – Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. CANOSA del 25.09.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022 del Comitato Regionale Puglia – a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS.
Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. CANOSA del 25.09.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022 del Comitato Regionale Puglia - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell’art. 76 C.G.S, l’A.S. Bisceglie s.r.l. ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 37 del 29.09.22, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Rodriguez Olivera Nicolas perché, “dopo aver cercato il contatto fisico con un avversario, lo colpiva con una testata senza procurare danni”, come rilevato dall’arbitro della gara A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. CANOSA, disputata in data 25.09.2022 e valevole per il campionato di Eccellenza – Girone A. La società reclamante chiedeva, nell’atto di impugnazione ex art. 76, comma 4, C.G.S., la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati. La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 10 Ottobre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione. Nel corso del procedimento, al fine di fare chiarezza sui fatti oggetto di reclamo, veniva interpellato dal rappresentante AIA l’arbitro della gara, il sig. Giammarco Raimondo, il quale dichiarava testualmente che: “il tesserato Rodriguez Olivera Nicolas avesse assunto un comportamento violento, dopo aver subito fallo da tergo dall’avversario – da lui successivamente colpito”. Con riferimento alla vicenda de qua, il calciatore Rodriguez Olivera Nicolas, avendo subito un fallo da tergo da parte dell’avversario Pinto Giuseppe, reagisce assumendo un comportamento violento, per puro istinto e quale gesto di reazione, ponendosi testa contro testa con l’avversario e colpendolo con una testata di media entità, senza procurargli alcuna conseguenza. Sul punto occorre rilevare che le dichiarazioni rilasciate dall’Arbitro descrivono la condotta tenuta dal Rodriguez come risposta a quella precedentemente posta in essere dal calciatore Pinto Giuseppe, pur qualificando le stesse nell’alveo della condotta violenta prevista e regolata dall’art. 38 C.G.S., che recita: “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre gare o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque gare o a tempo determinato”. Tanto premesso, il dettato normativo in esame stabilisce, in caso di condotta violenta del tesserato, che la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata minima di tre giornate, fissando una cornice edittale minima della sanzione - che consente al Giudice Sportivo di aumentare la squalifica in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti. Alla luce di quanto sopra, appaiono parzialmente accoglibili le doglianze sollevate dalla reclamante, atteso che, una siffatta dinamica dei fatti in esame risulta inquadrabile nell’ambito della provocazione - ovvero riconducibile all’art. 13, lett. A) C.G.S. - che disciplina l’applicazione delle circostanze attenuanti e recita testualmente: “aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano giurisprudenziale, per quanto concerne la provocazione, si richiama la seguente decisione della Corte di Giustizia Federale – che ha espressamente affermato: “non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S. che, con esplicita formulazione, fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti, fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la menzione della provocazione subita” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 200/CGF, 27 marzo 2012). Acclarata la rilevanza dell’attenuante in parola - nonché della condotta tenuta dal Rodriguez nell’immediatezza dei fatti - ovvero aver agito in reazione alla condotta violenta tenuta dall’avversario (violento fallo da tergo), questa Corte reputa congrua all’accaduto una riduzione della squalifica irrogata al calciatore Rodriguez Olivera Nicolas, in quanto porsi testa contro testa con l’avversario colpendolo con una testata di media entità, senza cagionare danni, è da ritenersi diretta conseguenza della condotta aggressiva posta in essere dal Pinto. Indi il gesto commesso non è specificamente diretto ad offendere, quanto a difendersi dall’offesa altrui, ovvero dal fallo da tergo precedentemente subito dal Rodriguez. Il reclamo merita perciò parziale accoglimento. Tanto esposto P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, ravvisando le circostanze attenuanti nella condotta in evidenza, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così
DELIBERA
1) accoglie parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della predetta decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. nr. 37 del 29.09.2022 del Comitato Regionale Puglia, riduce la squalifica comminata al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS (AS BISCEGLIE S.R.L.) a due giornate;
2) per l’effetto dispone - ex art. 48 co. 6 C.G.S. - non addebitarsi la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.
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