C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 25/10/2022 – Delibera – gara A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 10/11/2022 CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.C. REAL SITI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FERREIRA DE SOUSA Igor.

gara A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 10/11/2022 CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.C. REAL SITI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FERREIRA DE SOUSA Igor.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 1° ottobre 2022, l’A.C. REAL SITI preannunciava reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Ferreira De Sousa Igor, senza ulteriori precisazioni o allegazioni. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 3 ottobre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d’Appello Sportiva reclamo ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 37 del 29 settembre 2022, con cui è stata irrogata al calciatore Igor Ferreira De Sousa la squalifica per tre giornate per aver colpito “…un avversario al volto con le mani violentemente, tanto da farlo cadere a terra ma senza procurare conseguenze”. Con provvedimento del 4 ottobre 2022, pubblicato sul C.U. n. 38 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in camera di consiglio ex art. 77, comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Nel reclamo proposto l’A.C. REAL SITI ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore, in considerazione della circostanza che l’episodio, rilevato peraltro dal solo commissario di campo, era da riferirsi al tentativo del Ferreira De Sousa di divincolarsi dalla presa di un avversario e non ad una deliberata condotta violenta. Per tale motivo la reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica comminata al De Sousa per non aver “… fatto nessun gesto violento da meritare una sanzione così spropositata” e, in via subordinata, la riduzione al minimo edittale della sanzione. L’A.C. REAL SITI chiedeva, infine, l’addebito della tassa reclamo in conto società e di essere sentita ex art. 77, comma 4 del C.G.S. Non sono pervenute ulteriori memorie ex art. 77, comma 2 C.G.S e all’udienza del 10 ottobre 2022 veniva sentito il Sig. Mario FIORDELISI, nella sua qualità di Presidente dell’A.C. REAL SITI, il quale rilasciava le seguenti dichiarazioni: “Con riferimento all’episodio descritto dal Commissario di Campo, il calciatore Ferreira De Sousa Igor dell’A.C. Real Siti non ha colpito il giocatore della squadra avversaria con le mani sul volto. Il Ferreira ha subito un pestone sul piede e, successivamente, ha tentato di allontanare l’avversario sbracciando vistosamente, ma senza alcuna violenza”. All’esito della discussione in camera di consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è inammissibile. Il preliminare rilievo di inammissibilità del reclamo fonda sul grave vizio da cui è affetto il preannuncio di reclamo - che impedisce di ritenere correttamente instaurato il procedimento di impugnazione della decisione del giudice di primo grado. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell’armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale contenute nel codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°. Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell’art. 48, prescrive che “… i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice”. Proprio quest’ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti avanti agli organi di giustizia sportiva territoriale. Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d’Appello Territoriale sono contenute nell’art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Dalla comparazione delle due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell’una (art. 48, comma 2), e quello a contenuto speciale dell’altra (art. 76, comma 2), di tal che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all’atto della presentazione del preannuncio di reclamo, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale. Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice di Giustizia Sportiva (ex multis Corte Federale Appello – sez. 1^ - n. 43/2020/Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovenale ed FC Unione Pro 1928). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisione pubblicata sul C.U. n. 82 del 18/1/2022, in ordine al reclamo spiegato dall’U.S. San Vito. Le prime tre decisioni hanno affermato il medesimo principio oggetto della presente pronuncia, con riferimento a preannunci di ricorso – e non di reclamo – dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Tuttavia, anche in relazione al preannuncio di ricorso al Giudice di 1° grado, esiste una norma (ovverosia l’art. 67 co. 2) formulata con contenuto identico al già analizzato art. 76 co. 2 C.G.S.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione: DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ A.C. REAL SITI per violazione dell’art. 76, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, 2) dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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