C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/10/2022 – Delibera – GARA DEL 9/10/2022 RINASCITA REFUGEES – RUFFANO CALCIO

GARA DEL 9/10/2022 RINASCITA REFUGEES - RUFFANO CALCIO

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; RITENUTO IN FATTO La società ASD RUFFANO CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società ASD RINASCITA REFUGEES, adiva questo G.S.T. imputando alla resistente la violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio relativa al numero massimo dei calciatori di riserva da indicare nella distinta di gara, come derogata dal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22 La ricorrente assumeva che la ASD RINASCITA REFUGEES aveva indicato nella propria distinta ben 11 riserve invece delle 9 ammesse dalla menzionata norma e che per tali motivi la gara doveva ritenersi irregolare. L'istante concludeva chiedendo di comminarsi alla resistente la punizione della perdita della gara in applicazione dell'art. 10, commi6 e 7 del CGS e/o l'art. 10, comma 1, C.G.S; in via subordinata, la perdita della gara ai sensi del comma 5 lett b) dell'art. 10 C.G.S e/ola ripetizione della gara ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 10 del C.G.S. La resistente ha inviato proprie deduzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD RUFFANO CALCIO sia fondato e vada accolto per quanto di ragione e per le seguenti motivazioni. Dall'esame degli atti ufficiali emerge inequivocabilmente quanto affermato dalla ricorrente, ossia che la ASD RINASCITA REFUGEES abbia indicato nella propria distinta di gara relativa alla gara in esame ben 11 calciatori di riserva invece dei 9 calciatori ammessi dalla Regola 3 del Regolamento del Gioco Calcio, modificata dal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22 citato dall’odierna istante. Ciò premesso, questo Giudice non ritiene di doversi discostare dall'orientamento della recentissima Giurisprudenza del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n.ro 19 del 28.3.2018 gara Taurisano - Soleto) che, pronunciandosi su analoga fattispecie, ha ritenuto la violazione indicata non integrante l'ipotesi di "posizione irregolare" dei calciatori di riserva in esubero, atteso che "l'avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso". È altresì indubitabile che l'art. 10 del C.G.S. ed il Comunicato Ufficiale FIGC n.ro 295/A del 30.6.22 non prevedano per la suddetta violazione la sanzione della perdita della gara. Pertanto, "in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". (cfr. Collegio di Garanzia decisione n.ro 19 del 28.3.2018). Tuttavia, se è pur vero che la violazione indicata non sconta la sanzione della perdita della gara, l'indicazione in esubero del numero dei sostituti resta comunque una norma sostanziale, prevista dall'articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, come integrato con il C.U. n. 295/A del 30.6.2022 ancorché, come già detto, sprovvista della sanzione. Per tali motivi, al fine di salvaguardare la finalità dell'ordinamento sportivo, teso a valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Giudice Sportivo, a mente della richiamata pronuncia da cui non vi è motivo per discostarsi, ritiene debba applicarsi alla fattispecie l'art. 10 comma 5 lettera c del CGS che così recita: "5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare ". Tanto premesso questo Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.

DELIBERA

- di dichiarare la gara in oggetto irregolare stante la violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio, come derogata dal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22; per l'effetto - di disporne la ripetizione per quanto enunciato nella parte motiva; - di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del ricorso. Manda al C.RP. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara in oggetto.

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