C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 03/11/2022 – Delibera – gara A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 25/9/2022 – relativa al CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. ORTA NOVA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022, con cui veniva comminata l’inibizione fino al 15/12/2022 al dirigente Scopece Francesco. Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 30 settembre 2022, l’A.S.D. ORTA NOVA preannunciava reclamo avverso l’inibizione inflitta al proprio dirigente Scopece Francesco, senza ulteriori precisazioni o allegazioni.

gara A.S.D. ORTA NOVA – A.C. REAL SITI del 25/9/2022 – relativa al CAMPIONATO ECCELLENZA. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. ORTA NOVA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 29/09/2022, con cui veniva comminata l’inibizione fino al 15/12/2022 al dirigente Scopece Francesco. Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 30 settembre 2022, l’A.S.D. ORTA NOVA preannunciava reclamo avverso l’inibizione inflitta al proprio dirigente Scopece Francesco, senza ulteriori precisazioni o allegazioni.

Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 5 ottobre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d’Appello Sportiva reclamo ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 37 del 29 settembre 2022, con cui è stata irrogata al dirigente Scopece Francesco l’inibizione fino al 15/12/2022 in quanto “…a fine gara impediva ai dirigenti della squadra ospite ed a parte dei calciatori della stessa di entrare negli spogliatoi; a seguito dell’intervento del Commissario di campo teneva comportamento irriguardoso nei confronti del medesimo, reiterando le pregresse condotte, unitamente ad altro dirigente della sua società”. Con provvedimento del 13 ottobre 2022, pubblicato sul C.U. n. 43 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in camera di consiglio ex art. 77, comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Nel gravame proposto l’A.S.D. ORTA NOVA ritiene eccessiva l’inibizione comminata al proprio dirigente, essendo carenti comportamenti violenti e/o minacciosi, tali da giustificare una sanzione così rilevante. Per tale motivo la reclamante ha chiesto una riduzione sostanziale dell’inibizione e l’addebito della tassa reclamo in conto società – nonché di essere ascoltata in udienza, ex art. 77, comma 4 del C.G.S.. Tuttavia, nel corpo del reclamo, la società aggiunge “anche se nel preannuncio di reclamo - ed a causa di un refuso - lo stesso non è stato riportato”. Non sono pervenute ulteriori memorie ex art. 77, comma 2 C.G.S e all’udienza del 31 ottobre 2022 è stato escusso il sig. Mariano Tarantino, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. ORTA NOVA, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “rimarco che il dirigente Scopece Francesco non è mai stato attinto da procedimenti disciplinari, in oltre 15 anni di tesseramento. Rilevo che, a fine gara, non vi era un clima ostile tra le due società e cha la condotta dello Scopece, sicuramente irriguardosa nei confronti del Commissario di campo, è stata dovuta ad un eccessivo spirito di appartenenza alla società, ma non ha mai assunto la connotazione della violenza”. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è inammissibile. Il preliminare rilievo di inammissibilità del reclamo fonda sul grave vizio da cui è affetto il preannuncio di reclamo - che impedisce di ritenere correttamente instaurato il procedimento di impugnazione della decisione del giudice di primo grado. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell’armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°. Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell’art. 48, prescrive che “… i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice”. Proprio quest’ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti avanti agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale. Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d’Appello Territoriale sono contenute nell’art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell’una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell’altra (art. 76, comma 2), di tal che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all’atto della presentazione del preannuncio di reclamo, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale. Nel caso di specie la reclamante, dopo aver chiesto nell’atto introduttivo del giudizio l’addebito della tassa reclamo sul conto della società, ha dichiarato confessoriamente “anche se nel preannuncio di reclamo - ed a causa di un refuso - lo stesso non è stato riportato”. Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis Corte Federale Appello – sez. 1^ - n. 43/2020/Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovenale ed FC Unione Pro 1928). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall’U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti, peraltro inerente la medesima partita). Le prime tre decisioni hanno affermato il medesimo principio oggetto della presente pronuncia, con riferimento a preannunci di ricorso – e non di reclamo – dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Tuttavia, anche in relazione al preannuncio di ricorso al Giudice di 1° grado, esiste una norma (ovverosia l’art. 67 co. 2) formulata con contenuto identico al già analizzato art. 76 co. 2 C.G.S.. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. ORTA NOVA, per violazione dell’art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, 2) dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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