C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 03/11/2022 – Delibera – GARA DEL 16/10/2022 MESAGNE CALCIO 2020 – ATLETICO MARTINA 2012

GARA DEL 16/10/2022 MESAGNE CALCIO 2020 - ATLETICO MARTINA 2012

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali, rilevato che: - la società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC in data 17.10.22 e ritualmente inviato alla società S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla società S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012 la posizione irregolare del calciatore MUSLI KRENAR, nato il 04.02.1993, impiegato durante l'incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione), giusta C.U. 142 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 01.06.2022; - l'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del CGS; - la resistente non ha inviato proprie deduzioni. Tanto premesso, questo Giudice ritiene che il ricorso proposto dalla società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore MUSLI KRENAR, tesserato per la società S.S.D. ATLETICO MARTINA, alla data della gara in oggetto dovesse ancora scontare la squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, giusta C.U. 142 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 01.06.2022. Comunicato Ufficiale n. 52 – pag. 21 di 46  Dagli atti ufficiali in possesso di questo Giudice difatti, risulta che il detto giocatore MUSLI KRENAR non ha scontato la detta squalifica nella residua stagione calcistica 2021/2022, tanto meno nelle precedenti gare del corrente campionato 2022/2023 indicate dall'istante. Alla luce di tanto, dall'esame del referto della gara in epigrafe, risulta inequivocabilmente che la società S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012ha schierato tra i titolari con il numero 10 il calciatore MUSLI KRENAR (04.02.1993), rimasto in campo sino al 13º minuto del 2º tempo allorché è stato sostituito dal calciatore n. 17 SHAWUANA ABUBAKAR (09.02.1998). Da ciò consegue che il calciatore MUSLI KRENAR nella gara in oggetto era in posizione irregolare e, pertanto, si impone l'applicazione della sanzione prevista ex art. 10 comma 6 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, così come richiesto dalla ricorrente. Consegue a tanto altresì, l'ulteriore sanzione disciplinare per il tesserato MUSLI KRENAR per aver violato quanto previsto e punito ex art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9". Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020; - di dichiarare il calciatore MUSLI KRENAR (04.02.1993) della S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012 in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; e, per l'effetto - di comminare a carico della S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.S.D. MESAGNE CALCIO 2020 ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6 lett. A) del CGS; - di squalificare il calciatore MUSLI KRENAR, 04.02.1993, per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS. - di non addebitarsi la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo.

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