C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/11/2022 – Delibera – Gara: ASD UNIONE CALCIO – ASD SAN MARCO del 16.10.2022, in ordine al reclamo proposto dalla ASD SAN MARCO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo del quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FIORENTINO ALESSANDRO.

Gara: ASD UNIONE CALCIO – ASD SAN MARCO del 16.10.2022, in ordine al reclamo proposto dalla ASD SAN MARCO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo del quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore FIORENTINO ALESSANDRO.

Ritenuto in fatto Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 21 ottobre 2022 la società ASD San Marco preannunciava reclamo avverso la sanzione infra individuata, senza circostanziare ulteriormente l’oggetto della futura impugnazione. Con atto inviato, stesso mezzo, in data 24 ottobre 2022 la stessa proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 46/2022, con cui quest’ultimo aveva irrogato al calciatore FIORENTINO ALESSANDRO la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, poiché ritenuto responsabile – nel corso della gara UC BISCEGLIE – ASD San Marco, valida per il campionato ECCELLENZA, disputatasi il 16 ottobre 2022 – di aver “colpi[to] con un pugno il giocatore avversario del Bisceglie provocandoli dolore”. Comunicato Ufficiale n. 56 – pag. 58 di 62  La reclamante lamenta che il provvedimento impugnato appare “smisurato in relazione a ciò che realmente è avvenuto”. Sostiene la reclamante che il sig. Fiorentino non ha colpito l’avversario con il pugno “ma si sono scalciati a vicenda…nessuna manata o nessun pugno assolutamente” e, quindi, “nessuna condotta violenta” sussisterebbe nel caso di specie. Ad ogni buon conto, trattandosi di un giocatore che non ha mai subito espulsioni nelle ultime quattro stagioni, la reclamante chiede “clemenza” mediante l’annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S. DIRITTO Il reclamo è infondato. Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte sono sostanzialmente due: la natura del mezzo di prova - costituito dal referto arbitrale - e la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal Fiorentino. Quanto al primo profilo, va rammentato come – a mente dell’art. 61, co. 1, C.G.S. – “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La più recente giurisprudenza ha confermato che “Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Inoltre va rilevato come “non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso che ci occupa. Il secondo profilo attiene alla qualificazione giuridica della condotta commessa dal calciatore sanzionato. Dal referto di gara emerge come quest’ultimo abbia “colpi[to] con un pugno il giocatore avversario del Bisceglie, provocandoli dolore”. Ritiene questa Corte che la condotta censurata sia inquadrabile nel novero dell’art. 38 C.G.S. attesa la riconducibilità della condotta tenuta dal calciatore Fiorentino nell’alveo della fattispecie riferita alla “condotta violenta”. Per “condotta violenta” occorre richiamare il disposto dell’articolo 35 C.G.S. (“Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) che definisce la condotta violenta come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. È noto che il calciatore debba sempre ispirare la sua azione ad un senso di prudenza, rispetto all’integrità fisica dell’avversario. Devono essere ricondotti alla nozione di violenza sanzionata dalla norma in esame, quei comportamenti nei quali l’atto aggressivo si verifichi fuori dalla dinamica propria del gioco come, ad esempio, il pugno sferrato ad un avversario. Di recente la Corte Sportiva Appello, con sentenza del 10 marzo 2021 (numero 109 in Figc.it) “ha ritenuto violento il pugno sferrato a gioco fermo”. Il gesto compiuto dal Fiorentino è definibile, pertanto, come condotta violenta, in relazione alla quale – peraltro – il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto di comminare la sanzione minima prevista dal Codice, pari a tre giornate di squalifica. Questa Corte non ritiene possibile configurare la condotta del giocatore, privo di provvedimenti di espulsione, come potenzialmente ricompresa nelle cosiddette circostanze attenuanti di cui all’art. 13. Le circostanze non contestuali con i fatti non possono, peraltro, assumere rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica - che deve essere determinata sulla base degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD San Marco; 2) di addebitare la tassa reclamo a carico dell’istante.

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