C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 24/11/2022 – Delibera – gara A.S.D. NOVOLI – U.S.D. BRILLA CAMPI del 23/10/2022 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17. in ordine a: reclamo dell’U.S.D. BRILLA CAMPI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 27/10/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore SIRSI Alessio.

gara A.S.D. NOVOLI – U.S.D. BRILLA CAMPI del 23/10/2022 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17. in ordine a: reclamo dell’U.S.D. BRILLA CAMPI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 27/10/2022, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore SIRSI Alessio.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 ottobre 2022, l’U.S.D. BRILLA CAMPI preannunciava reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore SIRSI Alessio, senza ulteriori precisazioni o allegazioni. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 29 ottobre 2022, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d’Appello Sportiva reclamo ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul C.U. n. 27 del 27 ottobre 2022, con cui è stata irrogata al calciatore Alessio Sirsi la squalifica per tre giornate, per aver tirato uno schiaffo ad un avversario. Con provvedimento del 7 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 55 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in Camera di Consiglio - ex art. 77 comma 1 C.G.S. - per la discussione del reclamo. Nel gravame proposto l’U.S.D. BRILLA CAMPI ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore, in considerazione della circostanza che “… il calciatore Sirsi si è solo avvicinato al portiere che aveva il pallone in mano, con l’intento di fare pressing sul portiere…” senza dare alcuno schiaffo all’avversario. Per tale motivo la reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica per tre giornate o, in subordine, la riduzione della stessa. Chiedeva, infine, l’addebito della tassa reclamo sul conto della società, senza formulare esplicita richiesta di essere sentita ex art. 77 comma 4 del C.G.S. Con nota trasmessa a mezzo pec in data 31 ottobre 2022, l’A.S.D. NOVOLI CALCIO ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, ai sensi dell’art. 49, comma 5 CGS. In esse il Presidente pro tempore e legale rappresentante legale, Francesco Murra, riferiva quanto riportatogli dal Dirigente accompagnatore Davide De Pandis e “… dal giovane portiere”, non meglio identificato nello scritto, ovvero che si era trattato di un ordinario scontro di gioco tra il Sirsi, intento ad impedire il rapido rinvio del portiere - ed il portiere stesso. Non veniva formulata istanza di audizione. All’esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è infondato. Le questioni introdotte con reclamo dalla U.S.D. Brilla Campi e nelle controdeduzioni dalla A.S.D. NOVOLI CALCIO, rilevano per due aspetti sostanziali. Da un lato per la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova e, dall’altro, del valore da attribuire alle dichiarazioni rese dalla controparte in merito all’accaduto. Quanto al primo profilo, si richiama il contenuto dell’art. 61, co. 1, C.G.S. – “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza: la sua messa in discussione va proposta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Inoltre va rilevato come “non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame. Il secondo profilo attiene all’ammissione di prove testimoniali, puntualmente disciplinato dall’art. 60 del CGS - che ne scandisce le diverse fasi - indicando i presupposti necessari di ammissibilità: “… le parti possono chiedere l’ammissione di prove testimoniali … I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia” (art. 60, comma 2, CGC).

Nel caso odierno parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, limitandosi genericamente ad affermare che “nessuno, tantomeno la società avversaria, potrà confermare l’asserito schiaffo”. Simile apprezzamento va riservato alle dichiarazioni rese dal Presidente della società A.S.D. Novoli Calcio il cui contenuto, oltre che generico, non può che essere considerata testimonianza de relato, atteso che il predetto ha avuto soltanto una conoscenza indiretta del fatto (dichiarazioni asseritamente riportate dal dirigente accompagnatore De Pandis Davide e dal non meglio individuato giovane portiere) e, pertanto, la valenza probatoria del suo contributo risulta, con le modalità con cui è stata resa, nulla. Per quanto attiene la valutazione del comportamento tenuto dal Sirsi, descritto nel referto di gara, emerge come quest’ultimo abbia “tirato uno schiaffo all’avversario senza procurare [ulteriori] conseguenze”. Ritiene questa Corte che la condotta censurata sia inquadrabile nel novero dell’art. 38 C.G.S., attesa la riconducibilità del comportamento tenuto dal calciatore Sirsi nell’ambito della fattispecie descritta come “condotta violenta”, punita con l’applicazione della sanzione minima per tre giornate. Al riguardo si evidenzia come il calciatore debba sempre ispirare la sua azione ad un senso di prudenza, rispetto all’integrità fisica dell’avversario, evitando quei comportamenti aggressivi connotati da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce. Essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività nei confronti dei giocatori avversari. Equa risulta, pertanto, la squalifica nella misura minima di tre giornate effettive, comminata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dall’ U.S.D. BRILLA CAMPI e, per l’effetto, 2) di addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

 

 

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