C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 24/11/2022 – Delibera – relativamente alla gara: A.S.D. AVETRANA CALCIO – A.S.D. UGENTO del 23/10/2022 (CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B) in ordine al: reclamo proposto dalla Società A.S.D. AVETRANA CALCIO in favore del sig. TAMBORRINO FRANCESCO, avverso la decisione nei suoi confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 27/10/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive nei confronti del sig. Tamborrino Francesco, perché: “colpiva con un calcio alla gamba un avversario rimasto a terra, a seguito di uno scontro di gioco”.

relativamente alla gara: A.S.D. AVETRANA CALCIO – A.S.D. UGENTO del 23/10/2022 (CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B) in ordine al: reclamo proposto dalla Società A.S.D. AVETRANA CALCIO in favore del sig. TAMBORRINO FRANCESCO, avverso la decisione nei suoi confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 27/10/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive nei confronti del sig. Tamborrino Francesco, perché: “colpiva con un calcio alla gamba un avversario rimasto a terra, a seguito di uno scontro di gioco”.

MOTIVAZIONE

La predetta sanzione inferta dal G.S.T. al calciatore della Società reclamante trae linfa dal referto di gara stilato dall’arbitro Epicoco Rocco il quale, al riguardo, indicava specularmente che il Tamborrino, al minuto 44 del secondo tempo regolamentare, si rendeva autore di condotta violenta perché: “tirava un calcio sulla gamba di un avversario rimasto a terra infortunato, a seguito di un normale scontro di gioco”, così venendo espulso. Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, il Presidente della Società reclamante ha chiesto, per le ragioni ivi esposte, a questa Corte, testualmente di: “annullare la squalifica al calciatore Tamborrino Francesco, ovvero riformare la decisione impugnata e, conseguentemente, ridurre la squalifica al calciatore Tamborrino Francesco in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”. In particolare, per quanto di rilevanza, la reclamante sosteneva che il proprio calciatore, in vero, non aveva posto in essere la condotta a lui erroneamente attribuita dall’arbitro, frutto di presunta simulazione da parte del calciatore della squadra avversaria. Costui, nella circostanza, dopo essere finito a terra a cagione di uno scontro normale di gioco, approfittando del fatto che il direttore di gara era di spalle - mentre si rialzava si lasciava ricadere in terra – contorcendosi e fingendo che il Tamborrino lo avesse colpito. L’arbitro, il quale non aveva assistito alla scena, perché posto di spalle alla stessa, si voltava proprio nel momento in cui veniva inscenata la simulazione: ingannato da tanto, sceglieva di espellere il calciatore dell’Avetrana. Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono, le considera manifestamente infondate. In vero la descrizione nel predetto referto arbitrale della condotta violenta del Tamborrino, ad onta di quanto opinato nel reclamo come sopra riportato, giustifica appieno la sanzione di 3 gare effettive di squalifica a lui comminata dal G.S.T., per l’assorbente ragione che essa va inquadrata nel paradigma dell’art. 38 del C.G.S., che prevede come sanzione minima per siffatto comportamento proprio quella di tre giornate di squalifica, che, per altro, nella fattispecie, appare pure benevola verso il sanzionato essendo lo stesso, come indicato nello stesso atto di impugnazione, il capitano della squadra Avetrana. A tal proposito va, quindi, fermamente respinta la diversa ricostruzione della sua condotta addotta dalla società reclamante, perché (ad onta di un asserito documento video non prodotto a corredo dell’atto introduttivo - che avrebbe dimostrato il contrario) rimasta sfornita di alcun riscontro probatorio oggettivo di segno opposto rispetto al predetto dictum arbitrale avente fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021). Ciò detto, la decisione del G.S.T. va senz’altro confermata in questa sede.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Avetrana Calcio; 2) per l’effetto dispone - ex art. 48 C.G.S. - addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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