C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 29/11/2022 – Delibera – Gara del 23/11/2022 VIRTUS BISCEGLIE – IDEALE BARI

Gara del 23/11/2022 VIRTUS BISCEGLIE - IDEALE BARI

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società SSD IDEALE BARI CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD VIRTUS BISCEGLIE, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD VIRTUS BISCEGLIE la posizione irregolare del calciatore MUSACCO FRANCESCO 16/12/1986,che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata (recidività in ammonizione), giusta C.U. 126 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 21.4.22. La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore nella denegata ipotesi di rigetto, chiedeva di non addebitarsi la tassa ricorso stante il mancato aggiornamento dei dati ricavati dal portale LND; in subordine, chiedeva l'addebito della tassa sul proprio conto. La resistente inviava proprie deduzioni a mezzo PEC, con cui deduceva la posizione regolare del proprio tesserato nella gara in epigrafe e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società SSD IDEALEBARI CALCIO vada respinto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali confermano che il calciatore MUSACCO FRANCESCO è incorso nella squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, sanzione comminatagli in occasione dell'ultima gara di COPPA PUGLIA della stagione sportiva 2021/2022 (cfr. C.U. n. 126 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 21.4.22), disputata allorché il menzionato calciatore militava nelle fila dell'ASD CITTA' DI TRANI. Dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA è emerso che il calciatore MUSACCO FRANCESCO nella corrente stagione sportiva risulta tesserato per la società VIRTUS BISCEGLIE sicché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 6 del CGS, doveva scontare la squalifica innanzi indicata nella prima gara di COPPA PUGLIA della nuova società di appartenenza. È altresì pacifico che la gara del 5.10.22 tra VIRTUS MOLFETTA e VIRTUS BISCEGLIE non sia stata disputata a causa della rinuncia della società VIRTUS MOLFETTA. Tuttavia, a differenza di quanto assunto dalla ricorrente, il C.R. PUGLIA, nel proprio C.U. n.ro 38 pubblicato in data 4.10.22, ha operato una "variazione" del programma delle gare, stante la rinuncia della VIRTUS MOLFETTA alla disputa della gara. Per altro verso, invece, il Giudice Sportivo Territoriale in data 13.10.22, preso atto della rinuncia della società VIRTUS MOLFETTA in merito alla gara del 5.10.22 testé indicata, visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 10 comma 1 del CGS ha comminato a carico della VIRTUS MOLFETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società VIRTUS BISCEGLIE, giusta C.U. n. 43 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 13.10.22.

Pertanto, nella fattispecie va applicato l'art. 21 comma 4 del CGS che così dispone: “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell'art. 10". È altresì utile riportare il disposto del 1º comma del richiamato art. 10 del CGS, secondo cui "La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa ". Depone in tale senso la giurisprudenza sportiva secondo cui "Il calciatore squalificato sconta la squalifica anche nella gara in cui la società avversaria rinuncia alla disputa della gara. Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 22, comma 4 CGS "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17" (C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 5). In sostanza, la gara tra VIRTUS MOLFETTA e VIRTUS BISCEGLIE ha conseguito un risultato utile ai fini della qualificazione della VIRTUS BISCEGLIE al turno successivo del torneo di COPPA PUGLIA, sicché la squalifica del calciatore MUSACCO FRANCESCO si intende scontata nella gara del 5.10.22, per l'appunto persa dalla VIRTUS MOLFETTA per 0 - 3. Da tali premesse consegue che la posizione del calciatore MUSACCO FRANCESCO nella gara oggetto della presente decisione risultava regolare. In ordine alla richiesta di restituzione della tassa ricorso, detta richiesta non può trovare accoglimento, non essendo il rigetto del ricorso in alcun modo connesso al mancato aggiornamento del portale LND. Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

1) di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD IDEALE BARI, addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 2 -1 in favore della VIRTUS BISCEGLIE come conseguito sul campo. Gara del 23/11/2022 CITTA DI POGGIARDO - RUFFANO CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che al 6º minuto del I^ tempo la Società RUFFANO CALCIO che aveva iniziato la gara con numero 7 tesserati rimaneva in campo con numero 6 giocatori per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro; visti ed applicati gli artt. 10 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di comminare alla Società RUFFANO CALCIO la sanzione sportiva della per dita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CITTA DI POGGIARDO come conseguito sul campo.

 

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