F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 160/TFN – SD del 20 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti del sig. Parisotto Alberto + altri – Reg. Prot. 149/TFN-SD

Decisione/0160/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23103/370pf2223/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Parisotto Alberto, Enea Giacomo e Mattana Stefano, nonché nei confronti della società USD Summania,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti di:

1. il sig. Parisotto Alberto, Allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse della società USD Summania, poi tesseratosi in qualità di Allenatore per la stessa società a decorrere dal 19 settembre 2022:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nei mesi di giugno e luglio 2022, ancora svincolato, attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. Gasparini Alessandro, convincendolo a tesserarsi per la USD Summania (società presso la quale lo stesso Parisotto si è poi trasferito in qualità di allenatore, con tesseramento a decorrere dal 19 settembre 2022) per la stagione sportiva 2022-2023, trasferimento poi effettivamente avvenuto, nonché nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. Marotta Andrea, convincendolo a tesserarsi per la USD Summania, trasferimento poi non concretizzatosi; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di Allenatore della squadra appartenenti alla categoria “Under 15 Regionale” dell’USD Summania, pur non essendo tesserato per la stessa società, da luglio 2022 fino al tesseramento avvenuto il 19 settembre 2022, nonché per avere lo stesso preso parte, in qualità di Allenatore, alla gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, senza essere ancora tesserato per la USD Summania, in quanto il tesseramento è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022;

2. il sig. Enea Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD Summania:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art.38 comma 1 delle NOIF per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 15” dell’USD Summania, a decorrere da luglio 2022, ad un tecnico abilitato “Allenatore UEFA B”, il sig. Parisotto Alberto, senza tesserarlo per la predetta società, da luglio 2022 fino al 18 settembre 2022, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, senza che lo stesso fosse ancora tesserato per la propria società, in quanto il tesseramento del Parisotto è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022;

3. il sig. Mattana Stefano, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società USD Summania:

- della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società USD Summania nelle quali è indicato il nominativo dell’allenatore Parisotto Alberto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in quanto il tesseramento del Parisotto è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022;

4. la società USD Summania, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal Presidente, sig. Enea Giacomo e dal Dirigente sig. Mattana Stefano, nonché a vantaggio della quale, seppur ancora svincolato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’USD Summania, il sig. Parisotto Alberto, poi tesseratosi per la stessa società solamente dal 19 settembre 2022.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alberto Parisotto hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Cristina Zanini, in rappresentanza del sig. Alberto Parisotto, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS, che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Alberto Parisotto la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 20 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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