C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 29/11/2022 – Delibera – sul reclamo proposto dalla A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO, in data 11 novembre 2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 – in ordine alla gara CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO, valevole per il campionato Promozione, con la quale è stata inflitta al calciatore sig. LORUSSO Paolo la squalifica per tre gare effettive.

sul reclamo proposto dalla A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO, in data 11 novembre 2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 - in ordine alla gara CITTÀ DI TRANI 2019 – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO, valevole per il campionato Promozione, con la quale è stata inflitta al calciatore sig. LORUSSO Paolo la squalifica per tre gare effettive.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso la comminata sanzione, ritenendola non giusta o, comunque, non proporzionata al comportamento tenuto dal sig. LORUSSO - non avendo presuntivamente il proprio tesserato né commesso un fallo di gioco né proferito nei confronti del Direttore di gara frasi gravemente irriguardose ed offensive. Sosteneva la reclamante che “il calciatore in oggetto non ha commesso nessun fallo di gioco … in quanto era lontano dal punto in cui lo stesso fallo veniva commesso, sicuramente c’è stato uno scambio di persona da parte del Direttore di gara ... È ovvia conseguenza che il giocatore, che si è visto penalizzato con il cartellino rosso ingiustamente - “ritardava la notifica del provvedimento…il nostro tesserato non proferiva frasi gravemente irriguardose ed offensive all’indirizzo del direttore di gara, ma chiedeva solo spiegazioni sull’accaduto”, Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la reclamante così concludeva: “detto ciò chiediamo che, come scritto sopra, venga rivista la pena e ridotta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame” Alla udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 novembre c.a., ascoltato il sig. Mario SILLETTI in rappresentanza della società ASD VIRTUS MOLA CALCIO, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi. In merito alla richiesta di parte reclamante di riduzione della squalifica comminata al sig. LORUSSO, per non aver proferito nei confronti del Direttore di gara frasi gravemente irriguardose ed offensive, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti. È notorio il principio secondo cui “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora “gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.)”. La reclamante non ha indicato mezzi di prova, non ha presentato istanze istruttorie e non ha depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, non potendo nemmeno la dichiarazione resa dal sig. SILLETTI in udienza assurgere a prova testimoniale, non essendo stato tale mezzo istruttorio ritualmente formulato ed articolato, come previsto dall’art. 60 del C.D.S. Ritiene questa Corte, quindi, dopo aver esaminato gli atti ufficiali ed il reclamo, che nessuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare sulla ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, preliminarmente, che il tesserato LORUSSO - espulso per fallo di gioco - cercava di far ricredere il Direttore di gara sull’irrogazione del provvedimento, ritardando l’uscita dal campo di gioco (circostanza ammessa pacificamente anche dalla stessa società reclamante) e che, a fine gara, come si legge nel referto arbitrale, “ritornava sul terreno di gioco protestando a distanza; dicendo non hai capito un cazzo, ti manderò il video, sei una vergogna, rimarrai in promozione pezzo di merda, arrivando a pochi metri da me con fare minaccioso e prontamente allontanato da un dirigente, con difficoltà”. Ritiene, infine, questa Corte che, anche la domanda di revoca della sanzione, per non aver il LORUSSO commesso il fallo di gioco che ne ha giustificato l’espulsione (“a pallone non a distanza di gioco colpiva con una gomitata il petto di un avversario”) sia da respingere. La paventata assenza di responsabilità del tesserato della ASD Mola e “l’eccepito scambio di persona da parte del Direttore di gara”, infatti, sono rimasti privi di prova, non avendo la società reclamante ritualmente fornito documenti a supporto del presunto errore commesso dal Direttore di gara. A ciò si aggiunga che, anche ritenendo ammissibile il video allegato al reclamo, sebbene lo stesso non consenta di individuare né che il soggetto filmato sia il sig. LORUSSO né che il filmato si riferisca all’episodio di gioco oggetto di contestazione, lo stesso non è idoneo a supportare la tesi difensiva della reclamante atteso che la ripresa video, diversamente da quanto sostenuto dalla ASD MOLA, dimostra inequivocabilmente che il calciatore LORUSSO – o colui che viene indicato come tale nel post produzione dalla reclamante- non si trovava lontano dal punto in cui il fallo veniva commesso - ma affiancato ad un calciatore della società CITTÀ DI TRANI che, subendo il fallo, cadeva rovinosamente al suolo. Sul quantum della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, di cui la società reclamante invoca comunque la riduzione, a parere di questa Corte la stessa appare congrua alla luce della natura e gravità - nonché della loro reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili al tesserato - nonché al ruolo di capitano della squadra del sig. LORUSSO che, come tale, è chiamato ad essere modello di sportività e di esempio per i suoi compagni di squadra. Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l’applicabilità delle circostanze attenuanti, previste dall’art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD Virtus Mola Calcio; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it