C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/12/2022 – Delibera – Con tempestivo reclamo del 22/11/2022, seguito a rituale e tempestivo preannuncio del 18/11/2022, la Gallipoli Football 1909 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022, nella parte in cui il Giudice Sportivo Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia, ha comminato al calciatore Samuel Gomez (Gallipoli Football 1909) la squalifica per 3 giornate, poiché “a gioco fermo colpiva con un pugno al petto un avversario che cadeva al suolo dolorante”.

Con tempestivo reclamo del 22/11/2022, seguito a rituale e tempestivo preannuncio del 18/11/2022, la Gallipoli Football 1909 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022, nella parte in cui il Giudice Sportivo Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia, ha comminato al calciatore Samuel Gomez (Gallipoli Football 1909) la squalifica per 3 giornate, poiché “a gioco fermo colpiva con un pugno al petto un avversario che cadeva al suolo dolorante”.

La reclamante ha precisato che l’evento era stato percepito dall’Assistente n. 2 e da questi riferito all’arbitro – che ha poi decretato l’espulsione del proprio tesserato. L’istante ritiene che la condotta del giocatore dovrebbe essere sussumibile nella previsione dell’art. 39 C.G.S. (condotta gravemente antisportiva) e non già nella fattispecie prevista dall’art. 38 C.G.S. (condotta violenta). Dichiara che un tesserato del Ginosa avrebbe proferito un insulto di matrice razziale nei confronti del sig. Gomez il quale, per reazione, si sarebbe limitato a spintonare tale avversario sul petto - senza alcuna significativa forza - al solo fine di allontanarlo da sé. Aggiunge che il “pugno al petto” indicato nel referto non indicherebbe un pugno forte e/o violento ed evidenzia che il tesserato del Ginosa abbia ripreso a giocare senza l’intervento dei sanitari. Quindi invoca, in via preliminare, l’attenuante di cui all’art. 13.1 lettera A) C.G.S. (la cosiddetta attenuante derivante dalla provocazione).

Nel merito chiede che la squalifica sia ridotta a 2 giornate, richiamando un precedente della Corte Sportiva di Appello Nazionale del 19/9/2022 ed un ulteriore decisione della citata Corte del 27/4/2022. In via preliminare la Corte da atto di aver chiesto ed ottenuto dall’Assistente n. 2 supplemento di rapporto, in ordine alla gara in esame, da cui si evince quanto segue: 1) l’assistente non ha ascoltato alcuna frase provocatoria e/o discriminatoria indirizzata al sig. Samuel Gomez, anche perché ad una certa distanza dal luogo dove è avvenuto lo scontro fisico; 2) dalla sua posizione ha visto il braccio del sig. Samuel Gomez flettersi per caricare e poi distendersi per affondare il colpo in danno dell’avversario, escludendo esplicitamente che possa essersi trattato di una spinta per allontanare l’avversario. Quindi, in ordine alla circostanza attenuante invocata, la reclamante non ha fornito alcuna prova al Collegio, né l’Assistente n. 2 ha confermato i presupposti della provocazione. Nel merito il Collegio rileva che sia proprio la giurisprudenza richiamata dalla controparte a confermare la corretta valutazione effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale: infatti la recente sentenza n. 9 del 19/9/2022, emessa dalla Corte d’Appello Sportiva Nazionale, ha ridotto da 3 a 2 giornate la squalifica ad un calciatore “per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata sul volto”. È documentalmente più grave la condotta del sig. Samuel Gomez, confermata dall’assistente di gara, consistita nell’aver colpito un avversario, con un pugno sul petto, facendolo stramazzare al suolo dolorante. Anche con riferimento alla decisione della citata Corte n. 265 del 27/4/2022 si rileva che, nel caso di specie, il gesto non è stato posto in essere con media intensità ed al solo scopo di allontanare il contendente, ma con lo scopo deliberato di colpirlo, rimanendo le eventuali conseguenze fisiche un evento accessorio, non essenziale ai fini del decidere.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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