C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – CAMPIONATO PROMOZIONE – GIRONE B Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 20.11.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. TAURISANO 1939, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022 – a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 24.12.2022 del tecnico Botrugno Vittorio. Rif. art. 137 C.G.S.

CAMPIONATO PROMOZIONE – GIRONE B Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 20.11.2022, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. TAURISANO 1939, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 24/11/2022 - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 24.12.2022 del tecnico Botrugno Vittorio. Rif. art. 137 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell’art. 76 C.G.S, l’A.S.D. Taurisano 1939 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 64 del 24.11.22, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica fino al 24.12.2022 all’allenatore Botrugno Vittorio. La società reclamante chiedeva, nell’atto di impugnazione ex art. 76 comma 4 C.G.S. l’irricevibilità della decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché priva di motivazione o spiegazione, con conseguente annullamento della sanzione irrogata. L’A.S.D. Taurisano 1939, inoltre, chiedeva l’ascolto del tecnico Botrugno Vittorio e del direttore generale Polimeno Carlo. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 19 Dicembre 2022 nessuno è intervenuto per la reclamante, seppur ritualmente convocata. Pertanto, il reclamo è stato ritenuto in decisione. Preliminarmente, occorre rilevare che la squalifica fino ad un mese, per tecnici e massaggiatori, rientra nelle ipotesi previste dall’art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il quale disciplina le decisioni non impugnabili. Nello specifico, l’articolo in parola recita testualmente: “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: lettera B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.

Con riferimento alla vicenda de qua, il tecnico Botrugno Vincenzo veniva sanzionato con la squalifica fino al 24.12.2022, come da Comunicato Ufficiale del 24.11.2022: tale squalifica rientra a pieno titolo tra i casi di provvedimenti disciplinari non suscettibili di impugnazione, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile. Si rammenta che la lamentata assenza di motivazione o spiegazione nella delibera emessa dal Giudice Sportivo Territoriale trae origine proprio dal tipo di sanzione comminata: trattandosi di fattispecie ricompresa nell’art. 137 C.G.S. non vi è alcun obbligo motivazionale da parte del giudicante, il quale può limitarsi ad indicare esclusivamente le generalità del destinatario di detta squalifica. Pertanto, le doglianze rassegnate nell’atto di gravame non trovano alcun valido ancoraggio normativo, affinché possa procedersi all’annullamento della delibera emessa dal Giudice Sportivo Territoriale. Acclarata la riconducibilità della vicenda nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il reclamo è inammissibile. Tanto esposto

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. B) C.G.S.; 2) per l’effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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