C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – Con reclamo del 28.11.2022 ex art. 76 C.G.S., preceduto da rituale preannuncio del 25.11.2022, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO ha impugnato il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.11.2022, con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, in riferimento alla gara del campionato provinciale allievi “under 17”, disputata con la A.S.D. REAL SAN GIOVANNI ROTONDO, ha comminato la squalifica per 3 gare al calciatore Chiumento Michele (A.S.D. Sant’Onofrio Calcio), per frasi “gravemente offensive e irriguardose” nei confronti del Direttore di Gara.

Con reclamo del 28.11.2022 ex art. 76 C.G.S., preceduto da rituale preannuncio del 25.11.2022, la A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO ha impugnato il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.11.2022, con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, in riferimento alla gara del campionato provinciale allievi “under 17”, disputata con la A.S.D. REAL SAN GIOVANNI ROTONDO, ha comminato la squalifica per 3 gare al calciatore Chiumento Michele (A.S.D. Sant’Onofrio Calcio), per frasi “gravemente offensive e irriguardose” nei confronti del Direttore di Gara.

La reclamante ha richiesto la riduzione della squalifica, ritenendo “iniqua” e “spropositata” la relativa sanzione. A suo dire, il calciatore si era limitato ad una reazione di protesta e non di offesa e, inoltre, la sanzione inflitta risulta “sproporzionata” anche per altro profilo, ovvero in ragione della breve durata del campionato provinciale allievi (dieci giornate). All’esito della riunione del 9.12.2022, la Corte, esaminati gli atti di gara, accoglie parzialmente il reclamo, in relazione all’entità della sanzione inflitta, riducendo a 2 giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Chiumento Michele. In relazione al contestato episodio si deve ricordare che il Chiumento è stato espulso per aver proferito la frase “vaffanculo a tua sorella [in dialetto e a voce alta]”, rivolta all’Arbitro e così riportata testualmente nel relativo referto. Invero, a differenza di quanto dedotto dalla Sant’Onofrio Calcio, sulla natura ingiuriosa di siffatta espressione non pare, evidentemente, che si possa dubitare. Stante il suo inequivoco tenore letterale, agevolmente percepito dall’Arbitro, sia pure nella forma dialettale, detta frase non può essere degradata ad una mera protesta, come vorrebbe la reclamante. Né sull’entità della squalifica potrebbe mai incidere la durata del campionato, non essendovi alcuna previsione normativa sul punto. Tuttavia, a differenza di quanto riferito nel C.U. n. 32, ove vengono addebitate al calciatore una pluralità di “frasi gravemente offensive o irriguardose”, vero è che la espressione sopra trascritta non ha avuto, invece, seguito, rimanendo isolata, frutto di un impeto istantaneo, non reiterato. Emerge, pertanto, in modo chiaro come la condotta refertata, sia pur censurabile, si sia svolta in un contesto di sostanziale unicità e brevità, essendosi concretizzata in un’unica frase, senza strascico alcuno. Essa, pertanto, anche nella ridotta misura di due giornate, ben può essere ricondotta nell’art. 36 C.G.S. che, al comma 1, lett. a), prevede, appunto, la sanzione minima di due giornate nei confronti del calciatore, autore di condotta ingiuriosa o irriguardosa verso il Direttore di gara. Tanto esposto,

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

1) di ridurre a 2 giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Chiumento Michele; 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

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