C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2023 – Delibera – CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A DEL 4/12/2022 Reclamo proposto dalla società Nuova Daunia Foggia 1949 in favore di sigg.ri Simone Carella e Gabriele Pipoli, avverso la decisione nei loro confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73 del 9/12/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A DEL 4/12/2022 Reclamo proposto dalla società Nuova Daunia Foggia 1949 in favore di sigg.ri Simone Carella e Gabriele Pipoli, avverso la decisione nei loro confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73 del 9/12/2022, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive.

MOTIVAZIONE

Le predette sanzioni inferte dal G.S.T. ai calciatori della società reclamante traggono linfa dal referto di gara stilato dall’arbitro il quale, al riguardo, indicava specularmente che il Carella si rendeva autore di condotta violenta perchè: “colpiva un avversario con un violento calcio a fine gara” mentre il Pipoli si rendeva autore di condotta violenta perchè: “colpiva con un pugno un calciatore avversario a fine gara”. Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, il Presidente della società reclamante ha invocato l’attenuante della provocazione da parte di un tesserato della società avversaria e, conseguentemente, ha chiesto la riduzione di tali squalifiche. Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono, le considera manifestamente infondate. In vero la descrizione nel predetto referto arbitrale delle condotte violente del Carella e del Pipoli, ad onta di quanto opinato nel reclamo come sopra riportato, giustifica appieno la sanzione di 3 gare effettive di squalifica a loro comminate dal G.S.T., per l’assorbente ragione che essa va inquadrata nel paradigma dell’art. 38 del C.G.S., che prevede come sanzione minima per siffatto comportamento proprio quella di tre giornate di squalifica. Il referto arbitrale risulta chiaro, specifico e concordante: va, quindi, fermamente respinta la diversa ricostruzione della loro condotta addotta dalla società reclamante, perché rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio oggettivo di segno opposto rispetto al predetto dictum arbitrale, avente fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall’art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Si rimarca che la società, pur avendone titolo, non ha richiesto che l’arbitro rendesse supplemento di rapporto a supporto delle sue tesi nè ha articolato prova testimoniale in base alle previsioni codicistiche. Ciò detto, la decisione del G.S.T. va senz’altro confermata in questa sede.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Nuova Daunia Foggia 1949; 2) per l’effetto dispone - ex art. 48 C.G.S. - addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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