C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2023 – Delibera – CAMPIONATO PROVINCIALE BARI ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B Gara: A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA – F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. del 10.12.2022, in ordine al reclamo proposto dalla F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 24 del 15.12.2022 del Comitato Regionale Puglia, che aveva rigettato il ricorso della reclamante, per violazione dell’articolo 3, comma 8, del Regolamento del Giuoco del Calcio (numero massimo di giocatori di riserva indicati in distinta di gara).

CAMPIONATO PROVINCIALE BARI ALLIEVI UNDER 17 GIRONE B Gara: A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA – F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. del 10.12.2022, in ordine al reclamo proposto dalla F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 24 del 15.12.2022 del Comitato Regionale Puglia, che aveva rigettato il ricorso della reclamante, per violazione dell’articolo 3, comma 8, del Regolamento del Giuoco del Calcio (numero massimo di giocatori di riserva indicati in distinta di gara).

Oggetto: art. 76 comma II C.G.S. Ritenuto in fatto Con pec del 18 dicembre 2022 la società F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. proponeva reclamo, ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicata, con cui quest’ultimo aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa, avente ad oggetto la presunta violazione dell’art. 3, comma 8, del Regolamento del Giuoco del Calcio (dettata in tema di numero massimo di giocatori di riserva che possono essere indicati in distinta di gara), avendo la società A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA indicato, per la gara disputata il 10.12.2022, un numero di giocatori di riserva pari a 9 invece che i 7 previsti dalla norma richiamata. La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo, ovvero che la regola del Gioco del Calcio richiamata risulta fonte normativa superiore, rispetto a quanto previsto dal C.U. nr. 1 dell’1.7.2022 emesso dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico che permette l’indicazione in distinta di gara di numero 9 giocatori di riserva, secondo i criteri di gerarchia, specialità e cronologico. Per tale unico motivo di gravame, la società reclamante richiede la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure e, per l’effetto, che venga disposta la ripetizione della gara ai sensi e per gli effetti di cui al comma V lett. c) dell’art. 10 C.G.S. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S. All’esito dell’odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal relatore, cui è seguita l’illustrazione dei motivi di reclamo da parte del sig. Francesco MASSARI per conto della reclamante e la discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 comma 2 del C.G.S. Come noto, la norma citata dispone che: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.”. Nel caso di specie non risulta agli atti dell’incarto processuale che la società reclamante abbia mai provveduto a preannunciare il reclamo nel termine previsto, posto che la stessa si è limitata a proporre direttamente il reclamo che ci occupa, con nota pec del 18.12.2022, rispetto alla decisione oggetto di impugnativa, pubblicata su C.U. nr. 24 del 15.12.2022. Da tale patente violazione procedurale, che risulta assorbente rispetto ai motivi di merito enucleati dalla società reclamante nel proprio ricorso, discende l’inammissibilità del reclamo proposto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, comma 4, C.G.S. vigente, così

DELIBERA

1) di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 76 comma 2 C.G.S.; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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