C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/12/2022 – Delibera – Con nota prot. 8446/637pfi21-22/PM/fm il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC: la società A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI (matr. n. 938770), a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai propri sostenitori, in occasione della gara del 20.02.2022 contro la A.S.D. Parmhaclub Spartan Legend (Campionato Promozione, Gir. B) FASE

 

Con nota prot. 8446/637pfi21-22/PM/fm il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC: la società A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI (matr. n. 938770), a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai propri sostenitori, in occasione della gara del 20.02.2022 contro la A.S.D. Parmhaclub Spartan Legend (Campionato Promozione, Gir. B) FASE

ISTRUTTORIA L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in merito agli insulti di natura sessista rivolti alla sig.ra Paola Vella, copresidente della Gallipoli F. 1909 s.r.l. SSD, in occasione della gara disputatasi il 20/02/2022 tra la squadra A.S.D. Città di Gallipoli e Parmhaclub Spartan Legend (campionato di Promozione, Gir. B) da parte della tifoseria della società ospitante”, trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 28.03.2022, dal Comitato Regionale Puglia della L.N.D., conseguente alla diffusione della notizia dei comportamenti posti in essere dalla tifoseria della A.s.d. Città di Gallipoli, in occasione della citata gara, sui media locali e regionali. Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, la società deferita, in data 25.8.2022, ha preliminarmente chiesto la trasmissione di copia degli atti di indagine ed ha successivamente depositato, il 5.9.2022, memoria difensiva con cui ha richiesto, a mezzo del proprio difensore, avv. Giovanni Gabellone, l’archiviazione del procedimento, ritenendo “infondate e prive di sussistenza le accuse mosse nei confronti della società A.s.d. Città di Gallipoli”.

FASE PREDIBATTIMENTALE

Fissata l’udienza di dibattimento per il giorno 31.10.2022, la società deferita ha fatto pervenire, in data 27.10.2022, memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza e l’insussistenza delle accuse mosse dalla Procura Federale, non essendo provato il contenuto sessista dello striscione affisso dai tifosi nel corso della gara (che, presuntivamente, si sarebbe riferito a precedenti dichiarazioni della sig.ra Vella nei confronti dei tifosi della A.S.D. Città di Gallipoli) mancando, per altro verso, documentazione che accerti l’intonazione del coro da parte della medesima tifoseria nei confronti della stessa presidentessa. Su tali assunti, la difesa della società deferita ha chiesto, al Tribunale adito, di pronunciare sentenza assolutoria, ovvero, l’applicazione del minimo della sanzione.

IL DIBATTIMENTO

All’udienza del 31.10.2022, l’Avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, ha esposto le ragioni a fondamento delle accuse mosse nei confronti della società deferita ed ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di euro 1.500,00 di ammenda e n.4 giornate da disputarsi a porte chiuse, “per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Citta di Gallipoli – Parmhaclub Spartan Legend del 20.2.2022 […], scandito ripetutamente il coro del seguente testuale tenore, rivolto alla sig.ra Paola Vella copresidente della società F. Gallipoli 1909 s.r.l. SSD,: “quella donna là fa la pornostar … puttana … puttana ... puttana”; gli stessi sostenitori, inoltre, esponevano sulle gradinate dell’impianto sportivo nel quale si svolgeva la predetta gara e durante lo svolgimento della stessa, uno striscione del seguente testuale tenore: “ Vella lavati la bocca”. È altresì intervenuto l’Avv. Antonio Luceri, per delega dell’Avv. Giovanni Gabellone, in rappresentanza della società A.s.d. Città di Gallipoli, il quale ha contestato le deduzioni della Procura Federale, illustrando le ragioni a fondamento della richiesta di assoluzione della propria assistita. Al termine dell’udienza, il Tribunale ha emesso l’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 50, comma 3 C.G.S., ha richiesto alla Questura di Lecce – Divisione Anticrimine, la trasmissione di copia degli atti relativi al procedimento amministrativo conclusosi con la sottoposizione a DASPO di n. 8 tifosi della A.S.D. Città di Gallipoli, provvedimento emesso nello stesso mese di ottobre. Ha, pertanto, rinviato la discussione all’udienza del 5.12.2022 per l’esame della documentazione. All’udienza del 5.12 u.s., l’Avv. Di Ponzio, per la Procura Federale, ha nuovamente rimarcato le ragioni a sostegno dell’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, della richiesta di irrogazione della sanzione nella misura predetta. L’avv. Luceri, in rappresentanza della società deferita, si è riportato alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti e sentite le parti, ritiene comprovata la responsabilità della società A.S.D. Città di Gallipoli per i fatti contestati. Ed invero, dalla documentazione istruttoria e, più in particolare, dagli atti trasmessi dalla Questura di Lecce – Divisione Anticrimine, relativi al procedimento amministrativo conclusosi con la sottoposizione a DASPO di n. 8 tifosi della società deferita, risulta come, in occasione dell’incontro disputatasi il 20.02.2022 tra la A.s.d. Città di Gallipoli e la A.s.d. Parmhaclub Spartan Legend (campionato di Promozione, Gir. B), alcuni sostenitori della società Gallipoli hanno esposto sulle gradinate dell’impianto sportivo uno striscione dal contenuto testuale “Vella lavati la bocca” – circostanza, questa, già ampiamente comprovata dalla documentazione in atti, ed hanno intonato due cori nei confronti della sig.ra Paola Vella, Presidente della società Gallipoli Football 1909 SRL SSD, dal seguente tenore: “quella bionda la, quella bionda la, fa la pornostar puttana”-“lavati, lavati, lavati la bocca Paola Vella lavati la bocca”. Tanto emerge incontrovertibilmente dalla minuziosa ricostruzione effettuata dal personale della Polizia Scientifica – Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, fondata sulla relazione di servizio redatta dal personale del Commissariato P.S. di Gallipoli, presente allo stadio. Non valgono a superare le evidenze probatorie in atti le ragioni esposte dal difensore della deferita nel corso dell’udienza, né le ulteriori argomentazioni di cui alla memoria di parte. La vasta attività istruttoria della Procura Federale e della Questura di Lecce evidenziano, infatti, l’effettivo verificarsi di entrambi gli episodi contestati. Sulla base di tali evidenze, ed ai fini della quantificazione della sanzione irrogata, il Tribunale si è soffermato su due ulteriori profili attinenti l’intera vicenda: da un lato, la percezione effettiva dei cori all’interno dell’impianto sportivo e la conseguente risonanza mediatica di tale episodio; dall’altro, la totale inerzia e l’assenza di collaborazione della società deferita rispetto ai fatti contestati. Ed invero, sebbene nel referto arbitrale non si è fatta menzione alcuna dell’episodio e dall’audizione personale dei dirigenti della A.S.D. Parmhaclub Spartan Legend non siano emersi riferimenti ai fatti contestati - il che indurrebbe a ritenere che i cori non siano stati diffusamente uditi nel corso della gara -, non può, tuttavia, negarsi che la vicenda, nel suo complesso, abbia ugualmente integrato i requisiti dell’effettiva dimensione e percezione del fenomeno. Ne è prova l’ampia diramazione della notizia sui media locali e regionali.

D’altro verso, per i predetti fatti, emerge, altrettanto incontrovertibilmente, una condotta di assoluto disinteresse e indifferenza da parte della dirigenza della A.S.D. Città di Gallipoli, la quale ha omesso di adottare le misure atte a prevenire o reprimere l’evento discriminatorio, così come prescritto dalle norme di settore, non ha mai preso posizione sull’episodio, anche in un momento successivo, dissociandosi dallo stesso, né, ancora, ha mai espresso solidarietà alla sig.ra Paola Vella. Anche per tali ragioni, il Tribunale adito ravvisa la necessità di condannare, da un lato, l’atteggiamento della società rispetto al verificarsi dei gravissimi eventi di cui si è resa protagonista la propria tifoseria e, dall’altro, di contrastare e punire severamente le condotte che comportino insulto, offesa o denigrazione, a qualsiasi titolo o ragione, e siano idonee, come nel caso che ci occupa, a ledere i diritti fondamentali della persona e violare gli obblighi di lealtà, correttezza, probità, non violenza e non discriminazione, posti a base dell’ordinamento sportivo, il cui mancato rispetto si traduce, inevitabilmente, nella negazione stessa dell’attività sportiva. Per tutti i suesposti motivi, il Tribunale Federale Territoriale Puglia

DICHIARA

1) di comminare, ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S., la squalifica del campo di gioco dell’A.S.D. Città di Gallipoli per n. 3 giornate, disponendo che gli incontri vengano disputati in campo neutro ed a porte chiuse; 2) di comminare all’ASD Città di Gallipoli l’ammenda di € 1.000,00.

 

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