C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 15/12/2022 – Delibera – promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 10 novembre 2022 (Prot.11924/691 pfi 21 22/PM/vdb), nei confronti dei sotto elencati deferiti: A) Francesco LOMBARDI, Maria Luisa SANTORO, Pietro COMETA, Antonietta PALMISANO, Maria LOSI, Diego PINTO, Cynthia ARENA,Simone Vincenzo Maria LOVASCIO, Nicodemo MICELE, Maurizio IANNI, Domenico PROCACCINI, Maria Cristina APRUZZESE, Bruno MANFREDI, Gennaro ESPOSITO, Selena LORENZO, Luigi VERNILLO, Enzo FABRIZI, Simone MUNARETTO, Andrea COLLARO, Giuseppe DE LUCA, Salvatore IMPROTA, Aurora BISOGNO, Roberto D’AURIA, Antongiulio TOMASILLO, Raffaela CAPRIOLA, Sara PERRELLI, Gaetano MOSCA, Gennaro LIBERTI, Mauro ACELLA, Maria MELLONE, Ciro SFORZA, Domenico MUOIO, Domenico SCAMARDELLA, Rosario D’APONTE,

 

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 10 novembre 2022 (Prot.11924/691 pfi 21 22/PM/vdb), nei confronti dei sotto elencati deferiti: A) Francesco LOMBARDI, Maria Luisa SANTORO, Pietro COMETA, Antonietta PALMISANO, Maria LOSI, Diego PINTO, Cynthia ARENA,Simone Vincenzo Maria LOVASCIO, Nicodemo MICELE, Maurizio IANNI, Domenico PROCACCINI, Maria Cristina APRUZZESE, Bruno MANFREDI, Gennaro ESPOSITO, Selena LORENZO, Luigi VERNILLO, Enzo FABRIZI, Simone MUNARETTO, Andrea COLLARO, Giuseppe DE LUCA, Salvatore IMPROTA, Aurora BISOGNO, Roberto D’AURIA, Antongiulio TOMASILLO, Raffaela CAPRIOLA, Sara PERRELLI, Gaetano MOSCA, Gennaro LIBERTI, Mauro ACELLA, Maria MELLONE, Ciro SFORZA, Domenico MUOIO, Domenico SCAMARDELLA, Rosario D’APONTE, tutti per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti delle rispettive società e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare la sussistenza della necessaria autorizzazione federale per il torneo “GIVOVA SOCCER EXPERIENCE” organizzato e realizzato dalla società A.S.D. Monospolis, per le categorie “Esordienti 1° anno 2010 A9”, “Pulcini 1°anno 2012 A7”, ", tenutosi in date 29, 30 aprile e 1° maggio 2022 presso i centri sportivi siti nelle città di Monopoli, Fasano, Polignano a Mare, Castellana e Locorotondo, al quale hanno preso parte una o più squadre delle rispettive società, oltre che per aver omesso la corretta osservanza dei regolamenti in merito alle modalità di svolgimento delle gare. B) A.S.D. New Football Academy Bari, A.S.D. Gigi Orlandini, S.S.D. Esperia Monopoli A R.L., A.S.D. Nicassio, A.S.D. Dimateam, A.S.D. Soccer School Polignano, A.S.D. Nick Calcio Bari, A.S.D. Kids Club Conversano, SSDARL Sportlandia, SSDARL L’Aquila Soccer School, SSDARL Polisportiva Borgosolesta, A.S.D. Domenico Franco, A.S.D. Accademia Calcio Isola, A.S.D. Virtus Soverato, A.S.D. Jonica Academy, A.S.D. Giotto Academy, Atletico Morena SSDARL, A.S. Fiumicino S.C. 1926, A.S.D. Academy Madrigal Volla, A.S.D. Assocalcio Terzotempo, A.S.D. Atletico Virgilio, A.S.D. Aurora Bisogno Infinity, A.S.D. Pvteoli Soccer, A.S.D. Academy Posillipo Calcio, A.S.D. Francesco Madonna, A.S.D. Soccer Academy Belsito, A.S.D. Real G. Scirea, A.S.D. Football Academy San Marzano, A.S.D. Aversa Luna Soccer, A.S.D. Emanuele Troise, A.S.D. Atletico Portici, A.S.D. Real Pozzuoli Academy, S.S.D. Europa S.rl., A.S.D. I Ragazzi del Sole Calcio, tutte gravate da responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai rispettivi Presidenti, come descritti nel su esposto capo di incolpazione. Inoltre, era contestata ai sigg. Francesco LOMBARDI, Luigi VERNILLO, Salvatore IMPROTA, Aurora BISOGNO, Antongiulio TOMASILLO, Sara PERRELLI, Gennaro LIBERTI, Mauro ACELLA, Maria MELLONE, Domenico SCAMARDELLA, Rosario D’APONTE la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentati innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati, nonostante le convocazioni ritualmente notificate.

FATTO Con atto del 10 novembre 2022 (Prot.11924/691 pfi 21 22/PM/vdb), trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per motivi di sintesi, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 691pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alle modalità di svolgimento del Torneo nazionale “Givova Soccer Experience” da tenersi nelle date 29, 30 aprile e 1° maggio 2022”, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti interessate, rilevato altresì che alcune persone oggetto di indagini - e le rispettive società di appartenenza - hanno richiesto di definire le loro posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che i relativi accordi sono stati trasmessi al Presidente Federale per il perfezionamento dell'iter procedimentale, ha deferito i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate che qui si intendono pedissequamente ed integralmente riportate. Rilevata la presentazione di memorie difensive da parte dell’avv. Antonio Rocca per la sig.ra Selena Lorenzo e la ASD Ionica Academy, del sig. Gennaro Esposito in proprio e quale rappresentante della ASD Soverato, dell’avv. Gaetano Aita per la sig.ra Aurora Bisogno e la ASD Aurora Bisogno Infinity, della sig.ra Cynthia Arena, in proprio e quale rappresentante della ASD Nick Calcio Bari e dell’avv. Giuseppe Del Medico, per il sig. Pietro Cometa e la SSD Esperia Monopoli, all’udienza svoltasi dinanzi a questo Tribunale sono comparsi l'avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’avv. Giuseppe Del Medico per la SSD Esperia Monopoli, il sig. Luigi Nicassio, in rappresentanza della FBC Nicassio, il sig. Simone Lovascio per la ASD Kids Club Conversano e il sig. Matteo Anaclerio, in rappresentanza della ASD Nick Calcio Bari. Preliminarmente l'avv. Alessandro D’Oria ha comunicato l'avvenuto patteggiamento, ex art. 127 C.G.S., con le società ed i rispettivi rappresentanti di cui appresso, sulla base delle seguenti sanzioni: per i signori Maurizio Ianni e Domenico Muolo l’inibizione di 2 mesi e 20 giorni, mentre per le società ASD A.R.L. L’Aquila Soccer School e A.S.D. Real Pozzuoli Academy l’ammenda di € 333,34. Per gli altri deferiti la Procura Federale, dopo breve discussione, ha insistito per la declaratoria della loro responsabilità chiedendo, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni: l’inibizione di 4 mesi per ciascun Presidente e l’ammenda di € 500,00 per le società dai medesimi rappresentate; ha chiesto, inoltre, l’inibizione per 6 mesi per tutti i Presidenti che non avevano risposto alla convocazione della Procura Federale e l’ammenda di € 600,00 per le rispettive società. L’avv. Giuseppe Del Medico si è riportato a quanto esposto nelle proprie memorie difensive, contestando, inoltre, la regolarità della notifica del deferimento effettuata all’indirizzo PEC della società, anziché presso il suo studio ove la sua assistita aveva eletto domicilio. Il sig. Luigi Nicassio ha dichiarato di non essere a conoscenza della necessità dell’autorizzazione federale per la partecipazione al torneo. Il sig. Simone Lovascio ha rimarcato di essere stato invitato all’ultimo momento dagli organizzatori del torneo e di non avere avuto modo di controllare il profilo autorizzativo. Il sig. Matteo Anaclerio si è riportato al contenuto delle memorie difensive presentate. L’avv. Alessandro D’Oria ha, infine, fatto rilevare, in relazione all’eccezione sollevata dall’avv. Giuseppe Del Medico, che la costituzione della società ha avuto, in ogni caso, effetto sanante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività della memoria difensiva inviata in data 05/12/2022 dal sig. Gennaro Esposito, in proprio e quale rappresentante della ASD Soverato, in quanto il termine di 3 giorni prima della data fissata per l’udienza, stabilito dall’art 93, comma 1, del C.G.S., era scaduto il giorno 2 dicembre 2022. Deve, poi, essere disattesa l’eccezione con cui la sig.ra Aurora Bisogno e la, da lei, rappresentata ASD Aurora Bisogno Infinity, nonché la sig.ra Cynthia Arena, in proprio e quale rappresentante della ASD Nick Calcio Bari, nonché l’avv. Antonio Rocca per la sig.ra Selena Lorenzo e la ASD Ionica Academy hanno invocato l’improcedibilità del deferimento per violazione dei termini procedurali perentori. Infatti, come gli stessi reclamanti assumono, l’art. 125, comma 2, del C.G.S. prevede che “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Orbene, risulta dagli atti di causa che, successivamente alla comunicazione con nota Prot. 6224/691 pfi 21 22/PM/vdb del 15 settembre 2022, la Procura Federale ha provveduto in data 12 ottobre 2022 (con nota Prot. 9300/691 pfi 21 22/PM/vdb) a rinotificare al sig. Bruno Manfredi e alla A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ISOLA l’atto di conclusione delle indagini. Pertanto, l‘ultimo termine assegnato scadeva il giorno 27 ottobre 2022 ed è da tale data che vanno computati i 30 giorni per l’adozione della notifica dell’atto di deferimento, nel caso di specie avvenuto il 10 novembre 2022 e, dunque, nei termini. Neppure può trovare accoglimento l’eccezione formulata dalla SSD Esperia Monopoli, in virtù del principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto non può essere dichiarata alcuna nullità: la costituzione in giudizio ha sanato qualsivoglia irregolarità nella fase delle notifiche. In ordine agli accordi raggiunti tra la Procura Federale e il sig. Maurizio Ianni, anche quale Presidente della A.S.D. A.R.L. L’Aquila Soccer School e il sig. Domenico Muolo, pure nella qualità di Presidente della A.S.D. Real Pozzuoli Academy, il Tribunale - ex art. 127, comma 3, del C.G.S. - reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, con conseguente dichiarazione di efficacia delle stesse. Per quanto riguarda, invece, la posizione di tutti gli altri deferiti, va innanzitutto evidenziato che i fatti oggetto di deferimento hanno trovato pieno riscontro nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama la copiosa documentazione versata in atti dalla Procura Federale, dalla quale emerge che tutti i soggetti interessati dal presente giudizio, in sede di audizione, hanno ammesso la partecipazione delle rispettive società, con una o più squadre, al torneo di calcio in questione, pur non sapendo che non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC. Anche all’udienza del 5 dicembre 2022 sono emerse, sostanzialmente, analoghe ammissioni. Il Collegio non ritiene che, nel caso di specie, possa vertersi nell’ipotesi di errore scusabile, poiché attraverso l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, le società avrebbero potuto acquisire informazioni certe semplicemente contattando in via preventiva il Settore Giovanile e Scolastico ovvero il Comitato Regionale Puglia LND. Trova, dunque, conferma la sussistenza degli elementi di censura nella condotta dei deferiti, rilevanti in funzione dell’accertamento della loro responsabilità, rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché delle società rispettivamente rappresentate, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, questo Tribunale ritiene di dover sensibilmente attenuare le sanzioni proposte dalla Procura Federale, sia in considerazione della natura del torneo di livello giovanile, sia in considerazione della sostanziale ammissione di responsabilità dei deferiti – che hanno posto in essere un veniale comportamento permeato da superficialità. Di contra il Collegio ha previsto una maggiorazione della pena per gli incolpati responsabili dell’ulteriore violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, il Collegio irroga: - 4 mesi di inibizione per ogni Presidente che non abbia risposto alla convocazione della Procura Federale ed € 500,00 di ammenda per le rispettive società deferite. - 2 mesi di inibizione per ogni altro Presidente ed € 250,00 di ammenda per ogni altra società deferita.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

1) di infliggere ai sigg. Francesco LOMBARDI, Luigi VERNILLO, Salvatore IMPROTA, Aurora BISOGNO, Antongiulio TOMASILLO, Sara PERRELLI, Gennaro LIBERTI, Mauro ACELLA, Maria MELLONE, Domenico SCAMARDELLA, Rosario D’APONTE l’inibizione di mesi 4; 2) di comminare alle società A.S.D. New Football Academy Bari, A.S.D. Giotto Academy, A.S.D. Atletico Virgilio, A.S.D. Aurora Bisogno Infinity, A.S.D. Academy Posillipo Calcio, A.S.D. Soccer Academy Belsito, A.S.D. Football Academy San Marzano, A.S.D. Aversa Luna Soccer, A.S.D. Emanuele Troise, S.S.D. Europa S.r.l., A.S.D. I Ragazzi del Sole Calcio l’ammenda di € 500,00; 3) di infliggere ai sigg. Maria Luisa SANTORO, Pietro COMETA, Antonietta PALMISANO, Maria LOSI, Diego PINTO, Cynthia ARENA, Simone Vincenzo Maria LOVASCIO, Nicodemo MICELE, Domenico PROCACCINI, Maria Cristina APRUZZESE, Bruno MANFREDI, Gennaro ESPOSITO, Selena LORENZO, Enzo FABRIZI, Simone MUNARETTO, Andrea COLLARO, Giuseppe DE LUCA, Roberto D’AURIA, Raffaela CAPRIOLA, Gaetano MOSCA, Ciro SFORZA, l’inibizione di mesi 2; 4) di comminare alle società A.S.D. Gigi Orlandini, S.S.D. Esperia Monopoli A R.L., A.S.D. Nicassio, A.S.D. Dimateam, A.S.D. Soccer School Polignano, A.S.D. Nick Calcio Bari, A.S.D. Kids Club Conversano, SSDARL Sportlandia, SSDARL Polisportiva Borgosolesta, A.S.D. Domenico Franco, A.S.D. Accademia Calcio Isola, A.S.D. Virtus Soverato, A.S.D. Jonica Academy, Atletico Morena SSDARL, A.S. Fiumicino S.C. 1926, A.S.D. Academy Madrigal Volla, A.S.D. Assocalcio Terzotempo, A.S.D. Pvteoli Soccer, A.S.D. Francesco Madonna, A.S.D. Real G. Scirea, A.S.D. Atletico Portici, l’ammenda di € 250,00; 5) di dichiarare efficace, ex art. 127 comma 3 C.G.S., la richiesta di patteggiamento dei sigg. Maurizio IANNI e Domenico MUOIO – che prevede l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 - e l’ammenda di € 333,34 a carico delle società SSDARL L’Aquila Soccer School e A.S.D. Real Pozzuoli Academy;

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