F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 200/CSA pubblicata del 20 Aprile 2023 – Napoli Femminile S.S.D./Women Hellas Verona SSD a r.l.

Decisione n. 200/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 223 /CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. ha

pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 223/CSA/2022-2023, proposto dalla società Napoli Femminile S.S.D. a.r.l. in data 28.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 155/DCF del 22.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.04.2023, l’Avv. Stefano Agamennone; uditi l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante e l’Avv. Stefano Fanini per la società SSDARL Women Hellas Verona;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Napoli Femminile S.S.D. a r.l.  ha proposto reclamo avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3   inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 155/DCF del 22.03.2023, in relazione alla gara Napoli Femminile S.S.D. a r.l. / Women Hellas Verona SSD a r.l. del 12.03.2023

La Women Hellas Verona ha presentato al Giudice Sportivo ricorso avverso la posizione irregolare della calciatrice Toomey Melissa, tesserata con la società SSD Napoli Femminile, durante la gara  della settima giornata di ritorno del Campionato Nazionale  Femminile di Primavera 1, Napoli Femminile S.S.D. a r.l./Women Hellas Verona SSD a r.l. disputata il 12.03.2023,  perché la Napoli Femminile S.S.D. avrebbe violato la norma del Regolamento del Campionato Primavera  della Divisione Calcio Femminile C.U. FIGC n. 288/A, lett. E, art. 4 del 30.6.2022, la quale dispone che, nella prima fase del campionato Primavera 1, è consentito l’impiego di 2 atlete fuori quota, di cui una nata dall’1.1.2003 e l’altra senza limiti di età; più in particolare, è consentito l’impiego di quest’ultima purché la stessa non sia stata inserita in distinta nelle ultime 3 gare dei Campionati di serie A o Serie B. 

La reclamante ha contestato che la calciatrice Toomey, nata il 27.9.2000, avrebbe disputato la precedente gara del Campionato di serie B della D.C.F., quarta giornata di ritorno.

La Napoli Femminile, nelle proprie difese ha eccepito, quale esimente, che la calciatrice Toomey sarebbe stata inserita in distinta in una sola gara, delle ultime 3 del campionato di serie B, mentre la norma di cui al C.U. FIGC n. 288/A, lett. E, art. 4 del 30.6.2022 andrebbe interpretata nel senso che, affinché si realizzi la violazione, la calciatrice dovrebbe essere inserita in tutte e 3 le ultime gare disputate dalla società nel Campionato di Serie B e non in una sola.

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso proposto dalla Women Hellas Verona SSD a r.l. e, per l’effetto, ha inflitto alla Napoli Femminile S.S.D. a r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La Napoli Femminile S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso detto provvedimento con atto depositato a mezzo PEC il 28 marzo 2023, reiterando le argomentazioni già svolte con la memoria deposita al Giudice Sportivo.

La Women Hellas Verona SSD a r.l. con memoria del 31.3.2023 ha dedotto che la tesi della reclamante sarebbe “priva di fondamento logico, letterale e giuridico” e per tale ragione ha chiesto il rigetto del reclamo, con conferma della decisione impugnata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 aprile 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La tesi della reclamante, secondo la quale il disposto di cui al C.U. FIGC n. 288/A, art. 4, lett. E, del 30.6.2022 andrebbe interpretato nel senso che, affinché si realizzi la violazione, è necessario che la calciatrice sia inserita in tutte e tre le ultime partite disputate nel campionato di Serie B, è infondata.

Vero è che la norma avrebbe potuto essere (ancora) più chiara (consentendo l’impiego della calciatrice senza limiti di età “purché la stessa non sia stata inserita in distinta in almeno una delle ultime tre gare dei campionati di Serie A e di Serie B”).Ma la sua interpretazione, ad avviso di questa Corte, è in ogni caso univoca e non dubbia nel senso che l’inserimento in distinta anche in una sola delle ultime tre gare comporta che la calciatrice non possa partecipare al Campionato Primavera, ratio della disposizione – che recita “purché la stessa non sia stata inserita in distinta nelle ultime tre gare dei campionati di Serie A e di Serie B” - essendo quella di consentire l’accesso al campionato Primavera di quelle sole calciatrice fuori quota che non siano state impegnate, anche solo a livello di inserimento in distinta, nei campionati maggiori per un certo lasso di tempo (riferito alle ultime tre gare), anziché quella, propugnata dalla reclamante, di inibirne l’impiego nel Campionato Primavera nel caso di un impegno assiduo e continuato nei campionati di Serie A e B per tutte e tre le ultime gare.

Alla violazione della norma, consegue la corretta applicazione della sanzione prevista dall’art 10, comma 1, C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                    Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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