F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 199/CSA pubblicata del 20 Aprile 2023 – Portogruaro Calcio A.S.D./A.S.D. F.C. Sambenedettese

Decisione n. 199/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 221/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 221/CSA/2022-2023, proposto dalla società Portogruaro Calcio A.S.D. in data 23.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.04.2023, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Portogruaro Calcio A.S.D. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND (cfr. Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di calcio femminile di Serie C, Girone B, Sambenedettese F.C. / Portogruaro Calcio del 19.03.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo “letto il referto dell'arbitro relativo alla gara FC Sambenedettese - Portogruaro Calcio del 19.3.2023; - osservato che la gara è stata disputata in un luogo e campo differente rispetto a quello nel quale si sarebbe dovuta svolgere e per il quale era stata autorizzata secondo quanto disposto dal CU n° 2 del 20/07/2022; - preso atto che alcuna richiesta di spostamento di campo era stata presentata né autorizzata da parte dell'organo deputato, ovvero da parte del Dipartimento Calcio Femminile; - rilevato, pertanto, che la gara è stata svolta in maniera non regolamentare ai sensi del CU nº 2 del 20/07/2022 ed in violazione dell'art. 10 commi 1, 3, 4 del C.G.S. PQM delibera di adottare le seguenti decisioni; 1. la punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le Società con il punteggio di 0-3; 2. un punto di penalizzazione in classifica per entrambe le Società; 3. l'ammenda di euro 1.000,00 a entrambe le Società; 4. trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza”.

La società reclamante ha sostenuto di essersi presentata, il giorno 19/03/2023, nei tempi previsti, presso la struttura sportiva nella località riportata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 11/08/2022, ma all'arrivo veniva a conoscenza che la gara si sarebbe svolta presso il campo sportivo Petrella, in località Ripatransone (AP). Ivi recatasi, rilevava la presenza della squadra ospitante, che riferiva che le gare casalinghe della Sambenedettese venivano svolte regolarmente presso tale impianto sportivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 aprile 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità e conseguente impossibilità a pronunciarsi nel merito, la mancata notificazione del reclamo da parte della società Portogruaro Calcio A.S.D. nei confronti della controparte società A.S.D. F.C. Sambenedettese.

Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S.,“Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.

Le norme testé citate sono poste a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio e trovano indubitabile applicazione nella fattispecie in delibazione, in cui le richieste della società reclamante vanno ad interferire sul risultato della gara (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 093 del 23 febbraio 2021; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 236 del 3 giugno 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 227 del 20 novembre 2019).

La necessità di assicurare un contraddittorio pieno, anche ai sensi di quanto stabilito dalla norma generale sui principi del processo sportivo, di cui all’art. 44 del C.G.S., su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara, orienta questa Corte a ravvisare nella fattispecie l’intervenuta e non sanabile violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo.

Le disposizioni sopra richiamate, infatti, si caratterizzano per una particolare attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare seguito ai principi generali del giusto processo cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati anche all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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