F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0092/CFA pubblicata il 21 Aprile 2023 (motivazioni) – ACR Siena 1904 spa/G.S. San Miniato A.S.D.

Decisione/0092/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0112/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Tommaso Marchese – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0112/CFA/2022-2023 proposto dalla società ACR Siena 1904 spa in in data 17.03.2023

contro

la società G.S. San Miniato A.S.D.

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0027/TFNSVE/2022-2023 del 10 marzo 2023 relativa alla condanna di pagamento di euro 10.000,00 oltre le spese legali, in favore della società G.S. San Miniato A.S.D. in esito al ricorso ex art. 90, comma 1 lettera a) del CGS

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 aprile 2023, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi gli Avv.ti Paolo Rodella per la reclamante e Fabio Giotti per la società GS San Miniato nonché il sig. Claudio Gasperini Presidente della società GS San Miniato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine dal ricorso promosso dal GS San Miniato che si è ritualmente rivolto al TFN – sezione vertenze economiche - chiedendo la condanna della ACR Siena 1904 Spa al pagamento del rateo scaduto di gennaio 2023, e di quelli eventualmente maturandi fino al momento della decisione da quest'ultima dovuti, in forza della Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta in data 31 agosto 2022.

Deduceva parte ricorrente, di avere adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione che prevedeva il pagamento da parte della ACR Siena 1904 spa del complessivo importo massimo di euro 40.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in otto ratei di euro 5.000,00 oltre iva ciascuno, a decorrere dal novembre 2022.

Rilevava altresì di aver garantito tutte le prestazioni derivanti dalla suddetta Convenzione e di aver emesso, per la rata riferita alla mensilità di gennaio 2023, regolare fattura (n. 3 del 31 gennaio 2023) per un importo di euro 5.000,00 oltre IVA (pari a totali euro 6.100,00). Precisava, altresì, di aver provveduto ad inviare alla società senese detta fattura (con pec del 2 febbraio 2023) senza riuscire ad ottenere l’adempimento. Per l’effetto, la Società GS San Miniato ASD chiedeva quindi condannarsi l’ACR Siena 1904 Spa al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 6.100,00 per la mensilità di gennaio 2023, oltre alle mensilità maturande al momento della decisione, con gli interessi di mora e il favore delle spese di lite. Si costituiva l’ACR Siena 1904 Spa, con memoria del 14 febbraio 2023, nella quale deduceva l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’obbligazione di pagamento posta a suo carico stante l’asserita astrattezza dell’unica clausola contrattuale disciplinante i rapporti economici. Detta clausola indicava nel valore massimo di 40.000,00 euro la somma da corrispondersi dalla ACR Siena alla ricorrente quale contributo agli oneri sostenuti per dare adempimento alla sopra menzionata Convenzione. In via gradata, parte resistente chiedeva la determinazione dell’ammontare relativo alla sola mensilità di gennaio 2023 nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, inferiore ad euro 5.000,00 oltre IVA.

Nel contraddittorio delle parti il Tribunale deliberava di accogliere il ricorso con la seguente motivazione: “La regolazione dei rapporti economici discendenti dalla “Convenzione settore giovanile femminile” – allegata in giudizio da parte ricorrente – è rimessa al capo rubricato “Categoria femminile”, ai sensi del quale: “1. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Eccellenza Femminile, per conto dell’ACR Siena; 2. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a tesserare almeno 20 ragazze di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; 3. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a partecipare al Campionato Under 15 Nazionale, per conto dell’ACR Siena; 4. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Under 17 Nazionale Femminile, per conto dell’ACR Siena. Gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore a euro 40.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella Stagione Sportiva 2022/2023, in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. Giova premettere che la validità della detta Convenzione è stata già comprovata da questo Tribunale che, chiamato dall’odierna ricorrente a pronunciarsi circa la debenza dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e pure di quello di gennaio 2023 (all’epoca del giudizio non ancora maturato), con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, ha accertato “il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici ” e dichiarato, in relazione all’assolvimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni discendenti dal rapporto convenzionale, che tale “ circostanza non solo è [stata] documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche [stata] contestata dalla ACR Siena 1904 Spa”. Anche in questo giudizio la società GS San Miniato ha fornito la prova del pieno adempimento delle prestazioni per le quali si è impegnata sulla base della Convenzione; né la Società ACR Siena ha formulato contestazioni in merito. Contestazione è sorta piuttosto quanto alla determinazione di tali oneri. Questo Tribunale, nella sopra richiamata decisione, ha già in proposito dichiarato che la statuizione contrattuale deve essere infatti intesa, così come redatta e concepita, come partecipazione della ACR Siena 1904 Spa agli oneri sostenuti dal GS San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di euro 40.000,00 oltre iva, da versarsi in 8 rate di pari importo”, a decorrere dalla mensilità di novembre 2022. Nel silenzio della Convenzione, e in mancanza di una concorde volontà delle parti sul punto, deve ritenersi che la determinazione del contributo della ACR Siena nel massimo di 40.000,00 euro (oltre oneri) sia da riferirsi alla prestazione ‘massima’, vale a dire all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dalla GS San Miniato. Così è ragionevole interpretare la volontà contrattuale, anche alla luce della previsione del riparto delle somme in 8 ratei di pari importo. Ratei che avrebbero potuto essere proporzionalmente ridotti qualora le obbligazioni assunte fossero state solo parzialmente adempiute o se vi fosse stata contestazione in ordine al loro esatto adempimento; ma che, al contrario, sono dovute nella misura massima di 5.000,00 euro (oltre oneri) in presenza di un adempimento integrale e non contestato da parte resistente. Che tale interpretazione sia l’unica plausibile è stato confermato dalla Corte federale d’appello che, adita dalla stessa ACR Siena sul gravame della sopra richiamata pronuncia di questo Tribunale, con Decisione/0074/CFA-2022-2023, ha inequivocabilmente e definitivamente stabilito che “ la circostanza che – nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 – ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso ‘di pari importo e dal successivo ‘con inizio dalla mensilità di novembre 2022’. [...] E non potrebbe essere diversamente sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale ‘il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione’”. La previa emissione di regolare fattura, opportunamente comprovata da parte ricorrente, rende quindi pienamente esigibile il rateo – già maturato al momento della domanda – relativo alla mensilità di gennaio 2023. Il ricorso è fondato pure con riguardo al rateo mensile maturando fino al momento della decisione, atteso che la Società GS San Miniato ha provveduto ad emettere e a depositare ritualmente, in data 28 febbraio 2023, regolare fattura relativa alla mensilità di febbraio. Nulla osta, quindi, all’immediata esigibilità anche del rateo riferito alla mensilità di febbraio”.

Avverso la predetta decisione veniva ritualmente e tempestivamente proposto reclamo da parte della ACR Siena 1904 spa, la quale articolava un solo motivo di censura: “in via principale, nel merito, in riforma della decisione impugnata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza ed indeterminabilità del "contributo" oggetto della "Convenzione" di che trattasi e, per l'effetto, disporre che nessun contributo ACR Siena 1904 Spa sia tenuta a corrispondere a GS San Miniato ASD per impossibilità di determinarne l'ammontare; in via subordinata, in denegata ipotesi, determinato l'ammontare del contributo dovuto da ACR Siena Spa a GS San Miniato ASD nella misura che sarà ritenuta di giustizia comunque inferiore all'ammontare massimo previsto in contratto, porne a carico di ACR Siena 1904 Spa il relativo pagamento in favore di GS San Miniato, ma solo e soltanto avendo riguardo alla mensilità di gennaio 2023”.

Con articolata memoria difensiva, ritualmente depositata, il reclamato così concludeva: “respingere l’appello della ACR Siena 1904 S.p.A. e confermare il diritto della GS San Miniato ASD. Con vittoria di spese di giudizio”.

Con dispositivo 0093/CFA-2022-2023 pubblicato in data 13 aprile 2023 la Corte federale respingeva il reclamo e condannava la società reclamante al pagamento delle spese in favore della società GS San Miniato, liquidate in euro 2.400,00 e trasmetteva gli atti alla Procura federale per gli eventuali seguiti di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo reitera pedissequamente le censure articolate dalla ACR Siena 1904 spa avverso la decisione del TFNSVE n.25/2022/2023, già respinte da questa Corte con decisione n. 74/CFA/2022/2023 ed è conseguentemente privo di fondamento per le medesime motivazioni che, per relationem, si richiamano in questa sede:

***

“Come osservato nella memoria difensiva del San Miniato, circostanza mai contestata e documentalmente provata, tra le parti è stata stipulata in data 31 agosto 2022 una “Convenzione settore giovanile femminile” ai sensi del Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. N. 222/A del 27 aprile 2022 che il reclamante, in data 5 settembre 2022, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. unitamente al Modulo federale dove ha dichiarato di aver adempiuto a tutti gli adempimenti sul settore femminile attraverso il predetto accordo di collaborazione. L’accordo contrattuale in esame si inserisce, pertanto, nell’ambito delle norme emanate dalla FIGC per la promozione del calcio femminile iniziata nel 2015. Tale quadro normativo-programmatico è stato riproposto dalla FIGC negli anni successivi fino ad arrivare all’attuale stagione sportiva dove gli adempimenti sul settore femminile prescritti al Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico erano i seguenti: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”. I suddetti impegni potevano essere assolti dalle società richiedenti la Licenza Nazionale sia direttamente che tramite “un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione...valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile...” per ciascuno dei campionati femminili a cui partecipava. In altri termini questa complessa attività di promozione del calcio femminile, che integra degli evidenti oneri economici, può essere realizzata direttamente dalla società professionistica ovvero, come nella fattispecie in esame, con un accordo di collaborazione con una società dilettantistica. Il mancato assolvimento dell’onere economico da parte del Siena previsto dalla convenzione, sul presupposto della “indeterminatezza ed indeterminabilità del contributo dovuto”, non coglie nel segno ed è espressione della volontà di sottrarsi ad un chiaro obbligo pattiziamente assunto. Come emerso nel corso dell’udienza, gli impegni sottoscritti ai punti da 1 a 4 dell’accordo sono stati tutti onorati dalla società San Miniato, per contro l’AC Siena, non solo è venuta meno al pagamento dell’onere economico su di essa gravante, ma neppure ha fatto fronte (sebbene trattasi di obblighi di natura facoltativa), ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo che prevedevano la possibilità che il Siena mettesse a disposizione materiale sportivo, fornisse un pullman per gli spostamenti delle squadre, sostenesse i costi delle visite medico-agonistiche, tutte spese che inevitabilmente sono state sostenute dalla società dilettantistica del San Miniato. Quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado. Il punto contestato letteralmente dispone: “Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. La circostanza che - nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 - ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso “di pari importo” e dal successivo “con inizio dalla mensilità di novembre 2022”. In altri termini le parti avevano chiaramente convenuto, che le otto rate da corrispondere con decorrenza novembre 2022 dovessero coprire l’intera stagione agonistica 2022/2023 (ultima giugno 2023).  E, non potrebbe essere diversamente, sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione. Un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso “pari importo” e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna. Del resto, non è dato comprendere la posizione del reclamante, che non censura di nullità il contratto, ovvero la singola clausola, ma si limita ad evidenziare una presunta indeterminatezza del contributo complessivo a carico della società senese, senza però trarre una conclusione logico/giuridica finalizzata a comprendere con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento. In altri termini, è convincimento di questo Collegio che le parti abbiano chiaramente convenuto che l’obbligazione contrattuale del Siena, in disparte quella di natura facoltativa di cui si è dato conto, è da ricondurre al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 per otto mensilità da novembre 2022 a giugno 2023. La locuzione “non superiore ad euro 40.000,00” va interpretata nel senso che qualunque spesa sostenuta dal San Miniato, anche documentata che però superasse detto importo e quindi euro 5.000,00 mensili non sarebbe stata oggetto di rimborso. Sotto diverso profilo il Collegio, osserva che la decisione di I° grado vada confermata seppure, parzialmente, con diversa motivazione. Osserva il TFN che: “i ratei da corrispondere rappresentano degli acconti e al termine della stagione sportiva 2022/2023 occorrerà operare l'eventuale conguaglio tra gli oneri complessivi sostenuti dal GS San Miniato e dallo stesso documentati e quanto percepito a titolo di acconti dall'ACR Siena 1904 spa”. Questa Corte, non condivide tale passaggio motivazione che pertanto deve essere riformato. L’erogazione del contributo, così come pattuito, non prevede un meccanismo di pagamento con acconti ed un conguaglio finale a seguito di rendicontazione.

L’accordo si limita esclusivamente a prevedere il pagamento di una somma fissa, per otto mensilità, dietro regolare presentazione di fattura relativa ai costi sostenuti, peraltro tutti documentati (doc. da 2 a 9 allegati alla memoria del reclamato). Quindi, alla fine della stagione sportiva non andrà operato alcun conguaglio tra gli oneri complessivamente sostenuti dal San Miniato e quanto dallo stesso percepito a titolo di acconti, proprio perché non si tratta di pagamenti in acconto, ma di una mera obbligazione, predeterminata nel singolo rateo e nell’importo complessivo, con pagamento rateizzato. L’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023. Quanto al rateo di gennaio 2023, oggetto di ricorso in I° grado, non riconosciuto dal TFN sul presupposto che non era evincibile in alcun modo in quale giorno del mese andava eseguito il pagamento e che “pertanto deve essere fissato al termine di ciascun mese”, in assenza di reclamo incidentale sul punto da parte del San Miniato, il capo della decisione va confermato, non senza osservare però che ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

***

Conclusivamente, in ordine al primo motivo di censura non può che confermarsi integralmente la motivazione di questa Corte così come richiamata.

L’accordo si limita esclusivamente a prevedere il pagamento di una somma fissa, per otto mensilità, dietro regolare presentazione di fattura relativa ai costi sostenuti, peraltro tutti documentati (vedasi allegato 5 della memoria difensiva – rendicontazione aggiornata).

L’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023.

Quanto alla corretta condanna al pagamento del rateo di febbraio 2023, per il quale il San Miniato ha prodotto nel corso del giudizio di I° grado, regolare fattura n. 5 del 20/02/2023 per euro 6.100,00 (5.000,00 + Iva), non vi è ragione di discostarsi da quanto deciso sulle pregresse mensilità da questa Corte con la decisione n. 74, atteso che: “ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

Il rigetto del reclamo, attesa la sua manifesta infondatezza, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in virtù del principio civilistico della soccombenza previsto dall’art. 55 CGS che prevede, a tal fine, il pagamento “fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro”.

Facendo applicazione di detto principio, atteso che nel caso di specie il contributo per l’accesso alla giustizia è determinato in euro 400,00 (quattrocento/00), e che il reclamo appare di natura temeraria, in quanto reitera censure già decise da questa Corte, appare equo condannare la società ACR Siena 1904 spa al pagamento, a titolo di spese legali, di una somma pari a sei volte il contributo e quindi a complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).

Ai sensi dell’art. 12, comma 3 CGS, atteso che la natura temeraria della lite assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, si dispone la segnalazione del fatto alla Procura Federale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese in favore della società GS San Miniato, che liquida in 2.400,00 (duemilaquattrocento/00);

Trasmetti gli atti alla Procura Federale per gli eventuali seguiti di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                   Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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