F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 161/TFN – SD del 21 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21586/289pf22- 23/GC/GR/ff del 13 marzo 2023, depositato il 15 marzo 2023, nei confronti del sig. Paolo Piccini e della società FBC.D. Varedo – Reg. Prot. 139/TFN-SD

Decisione/0161/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0139/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21586/289pf2223/GC/GR/ff del 13 marzo 2023, depositato il 15 marzo 2023, nei confronti del sig. Paolo Piccini e della società FBC.D. Varedo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 15 marzo 2023, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Piccini Paolo, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FBC.D. Varedo, contestandogli:  la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all’allenatore sig. Romano Alessio, soggetto colpito da squalifica sino al 26 ottobre 2022 (C.U. n. 23 CR Lombardia del 29 settembre 2022), di presenziare, indebitamente, nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara valevole per il campionato Promozione femminile LND Lombardia – girone B, tra Varedo – Femminile Tabiago, disputata in data 9 ottobre 2022 a Varedo (MB);

la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico per non aver verificato i requisiti posseduti dal sig. Romano Alessio e, di conseguenza, per aver consentito o, comunque, non impedito allo stesso sig. Romano, all’epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023 l’attività di allenatore della prima squadra femminile della società FBC.D. Varedo, militante nel campionato Promozione femminile LND Lombardia - girone B.

- la società FBC.D. Varedo, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte ascritte ai signori Piccini Paolo e Romano Alessio come sopra descritte.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione tramessa al Procuratore Federale da parte della società ACD Tabiago Calcio, avente ad oggetto la condotta posta in essere dal sig. Alessio Romano in occasione della gara Varedo – Femminile Tabiago del 9 ottobre 2022, valevole per il campionato Promozione femminile LND Lombardia - girone B.

In particolare, il legale della società ACD Tabiago Calcio aveva portato all’attenzione della Procura la circostanza che, come riportato anche all’interno del rapporto di gara stilato dall’Arbitro che aveva diretto l’incontro, il predetto sig. Romano – tesserato come allenatore per la società FBC.D. Varedo, con la direzione della prima squadra femminile -  in occasione di tale gara, nonostante la squalifica subita fino al 26 ottobre 2022 (come da C.U n. 23 del CR Lombardia del 29 settembre 2022), si sarebbe intrattenuto dapprima presso lo spogliatoio della propria squadra e successivamente nel locale lavanderia del campo del Varedo. L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita, anzitutto, nell’acquisizione dei fogli di censimento relativi alla stagione 2022/2023 delle società FBC.D. Varedo e ACD Tabiago Calcio, dei Comunicati Ufficiali n. 23 e n. 29 del CR Lombardia, rispettivamente del 29 settembre 2022 e del 13 ottobre 2022, del referto arbitrale completo e delle distinte della gara Varedo vs Femminile Tabiago.

Inoltre, su richiesta della stessa Procura, gli uffici del Tesseramento del Settore Tecnico comunicavano che il sig. Alessio Romano sarebbe stato tesserato come “Allenatore portieri prima squadra” della società FBC.D. Varedo e la sua qualifica non gli avrebbe consentito di fare il responsabile della prima squadra.

La Procura procedeva, quindi, all’audizione dell’arbitro che aveva diretto la gara, signora Claudia Anedda, la quale confermava di essersi avvicinata, terminato il primo tempo, allo spogliatoio e di aver richiamato una persona, uscita da una porta secondaria, che si sarebbe qualificata, senza esibire documento, come l’allenatore squalificato del Varedo.

Venivano quindi sentiti dalla Procura alcuni tesserati del Tabiago Calcio presenti alla partita Varedo – Femminile Tabiago.

Il Presidente e legale rappresentante della società, Luciano La Rosa, non riferiva alcuna notizia in merito all’asserita presenza del Romano negli spogliatoi. La calciatrice Valentina Benedetti affermava di non conoscere il Romano e di aver saputo della presenza di quest’ultimo nello spogliatoio del Varedo, nonostante la squalifica, dal dirigente dello stesso Tabiago sig. Uboldi. La calciatrice Chiara Cacia dichiarava di non aver visto nessuna persona negli spogliatoi avversari, in quanto, essendo incorsa in un infortunio di gioco, era stata subito accompagnata a fare la doccia. La giocatrice Martina Zamboni dichiarava di non conoscere il Romano, di aver visto una persona non identificata entrare nello spogliatoio e di aver saputo da altre persone, di cui non ricordava il nome, che la persona in questione sarebbe stata il Romano.  L’allenatore del Tabiago, sig. Alfredo Buzzi, affermava di aver visto una persona entrare nello spogliatoio, ma, avendola vista di spalle, di non essere certo che si trattasse del Romano.

La Procura procedeva successivamente all’audizione di alcuni tesserati del Varedo.

La calciatrice Elisabetta Peri, capitano nella gara in cui si sarebbero verificati i fatti in esame, affermava che l’allenatore responsabile della squadra sarebbe stato Alessio Romano, il quale, qualche minuto prima della fine dell’intervallo, avrebbe dato delle indicazioni alle calciatrici da dietro la recinzione delimitante il terreno di gioco. La calciatrice Valentina Colamonaco negava che il Romano fosse mai entrato nello spogliatoio e che alcuna figura maschile fosse uscita da una porta secondaria. Confermava che lo stesso Romano aveva dato alla squadra delle indicazioni da dietro la recinzione del campo, alla quale, essa, insieme alle sue compagne si era avvicinata. Veniva sentito, altresì, Andrea Cianci, tesserato con la qualifica di “Allenatore Portieri”, il quale dichiarava che l’allenatore responsabile della prima squadra sarebbe stato Alessio Romano. Sosteneva che quest’ultimo non sarebbe mai entrato negli spogliatoi, come avrebbe egli stesso direttamente verificato, essendo entrato al loro interno per recuperare degli oggetti. Aggiungeva che il Romano avrebbe assistito alla partita all’esterno della recinzione.

Il Presidente del Varedo Paolo Piccini, odierno incolpato, dichiarava di non aver presenziato alla partita in quanto in viaggio verso l’Olanda. Precisava di aver tuttavia saputo che il sig. Alessio Romano sarebbe stato all’esterno della recinzione e non sarebbe entrato negli spogliatoi.

La calciatrice Barbara Ricci, in una dichiarazione tramessa via e-mail, riferiva che il Romano avrebbe parlato alla squadra dall’esterno della rete del campo di calcio.

Il sig. Alessio Romano dichiarava, nel corso della sua audizione, di essere in possesso del patentino di “Allenatore portieri dilettanti e settore giovanile” e di essere tesserato come allenatore responsabile della prima squadra femminile della società Varedo. Confermava che l’arbitro gli si era avvicinato chiedendo di qualificarsi ed affermava di aver risposto di essere l’allenatore squalificato del Varedo. Precisava, tuttavia, che sia in occasione di tale colloquio con l’arbitro, sia durante tutto il resto della gara, era rimasto sempre all’esterno della recinzione e di non essere mai entrato dentro lo spogliatoio.

All’esito di tali attività la Procura trasmetteva, in data 30 gennaio 2023, comunicazione di conclusione indagini con cui contestava al sig. Alessio Romano di aver indebitamente presenziato, pur colpito da squalifica sino al 26 ottobre 2022 (C.U. n. 23 del CR Lombardia del 29 settembre 2022), nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara Varedo – Femminile Tabiago, disputata in data 9 ottobre 2022 a Varedo (MB), valevole per il campionato promozione femminile LND Lombardia - girone B; inoltre veniva contestato allo stesso Romano di aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022 – 2023, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore della prima squadra femminile della società FBC.D. VAREDO, militante nel campionato Promozione femminile LND Lombardia - girone B.

Al sig. Paolo Piccini e alla società FBC.D. Varedo, venivano ascritte le violazioni oggetto del presente giudizio.

Ricevuta la notifica della comunicazione di conclusione indagini, il sig. Alessio Romano chiedeva, tramite il suo legale, la definizione del procedimento ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il sig. Piccini e la società FBC.D. Varedo non facevano pervenire memorie alla Procura Federale e non chiedevano di essere auditi. Con Comunicato ufficiale n. 277/AA del 14 marzo 2023 veniva reso noto l’intervenuto accordo tra la Procura Federale ed il richiedente Alessio Romano per l’applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, tenuto conto degli intervenuti accordi ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, in data 15 marzo 2023 la Procura Federale provvedeva a notificare al sig. Paolo Piccini e alla società FBC.D. Varedo l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 13 aprile 2023.

La società FBC.D. Varedo ha depositato memoria in data 12 aprile 2023, a firma dello stesso Presiedente Piccini Paolo, nella quale faceva presente che data la configurazione del proprio campo di calcio, dalla recinzione, adiacente agli spogliatoi, qualsiasi persona avrebbe potuto dialogare con gli atleti. La mancata verifica della qualifica del Romano sarebbe derivata da un errore compiuto in buona fede, per il quale chiedeva al Tribunale di essere “comprensivo”.

Il dibattimento

All’udienza del 13 aprile 2023 è comparso l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Paolo Piccini, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società FBC.D. Varedo, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il sig. Paolo Piccini, presente in proprio e in rappresentanza della società FBC.D. Varedo, espresse brevi considerazioni a propria difesa, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.

La decisione

Il Collegio ritiene che gli addebiti ascritti ai deferiti trovino riscontro solo parziale negli esiti del procedimento.

Per un verso, infatti, è incontestato che l’incolpato Paolo Piccini, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FBC.D. Varedo, ha consentito o, comunque, non impedito al sig. Alessio Romano di esercitare l’attività di allenatore responsabile della prima squadra della società FBC.D. Varedo, pur non possedendone la qualifica.

Gli uffici del Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC hanno infatti formalmente comunicato che il sig. Alessio Romano era tesserato, al momento dei fatti, come allenatore dei portieri della prima squadra della società FBC.D. Varedo e che tale qualifica non gli avrebbe consentito di fare il responsabile della prima squadra.

Lo stesso Romano ha affermato di essere allenatore responsabile della prima squadra della predetta società e come tale è stato qualificato da Andrea Cianci, tesserato della medesima società con la qualifica di Allenatore Portieri.

Sul punto il Presidente Piccini ha ammesso la mancata verifica del possesso dei requisiti in capo al Romano chiedendo al Tribunale comprensione per la negligenza, che sarebbe stata assolutamente occasionale.

Per tale capo di incolpazione deve dunque ritenersi accertata la responsabilità del Piccini, nella sua qualità di Presidente della società FBC.D. Varedo, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Romano di svolgere l’attività di allenatore della prima squadra della società FBC.D. Varedo pur in difetto della necessaria qualifica.

Ne consegue anche la responsabilità diretta della società FBC.D. Varedo.

Né il sig. Paolo Piccini, né la società FBC.D. Varedo rispondono invece della dedotta violazione da parte del sig. Alessio Romano delle norme del Regolamento del Settore Tecnico e del Codice di Giustizia Sportiva che vietano ai tesserati cui sia stata inflitta una squalifica, per tutta la durata del periodo di inibizione, di compiere attività legate alla disputa delle gare.

A tale proposito il Romano, come indicato nelle risultanze dell’istruttoria, ha dichiarato di essersi mantenuto, durante lo svolgimento della gara Varedo – Femminile Tabiago, sempre al di fuori del recinto di gioco.

Alcune delle atlete del Varedo sentite dalla Procura hanno affermato, nel corso delle audizioni sopra riportate, di aver sì ricevuto dal Romano delle indicazioni di gioco ma sempre dall’esterno del campo.

La circostanza dell’ingresso del Romano negli spogliatoi, negata dall’interessato e dagli altri tesserati del Varedo sentiti dalla Procura, è stata apparentemente smentita dall’arbitro della gara senza certezza della presenza nello spogliatoio, mentre le affermazioni sul punto dei tesserati della società avversaria ACD Tabiago Calcio non possono dirsi univoche, in quanto nessuno dei soggetti sentiti ha affermato di aver riconosciuto senza ombra di dubbio nella persona vista allontanarsi dallo spogliatoio il Romano.

Emerge, in conclusione, che non può dirsi raggiunta una ragionevole certezza sull’effettivo accadimento dei fatti imputati al sig. Alessio Romano.

In ogni caso, non si ritiene che per tali fatti potrebbe ascriversi una responsabilità in capo al sig. Paolo Piccini, nella sua qualità di Presidente della società, avendo egli dichiarato, senza smentita sul punto, di non aver presenziato alla partita in quanto impegnato in un viaggio all’estero.

Ed invero, onde evitare forme di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo nell’ambito dell’illecito civilistico) è necessario che, in relazione a fatti da cui sia scaturita la violazione delle norme dell’ordinamento federale commessi da parte di esponenti della società, possa affermarsi, quale elemento minimo di imputazione della responsabilità disciplinare in capo al legale rappresentante della società, la conoscenza o, quanto meno, la colpevole ignoranza degli stessi fatti da parte di quest’ultimo, con conseguente violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022; TFN, decisione n. 121/TFNSD-2022-2023).

Nel caso di specie non potrebbero mai addebitarsi al rappresentante della società neanche ipotetiche carenze di tipo organizzativo, essendo evidente che i fatti imputati al Romano, ove mai fossero stati provati, risulterebbero comunque frutto, in base agli elementi istruttori raccolti, di un’iniziativa strettamente personale dello stesso allenatore, non ascrivibile, sotto alcun profilo, alla violazione di obblighi di garanzia da parte dell’incolpato nella sua qualità di Presidente della squadra.

In definitiva, in base agli esiti dell’attività di indagine compiuta dall’organo inquirente, non emerge alcun indizio, e neanche alcuna dichiarazione o chiamata in causa, comprovante la responsabilità dell’incolpato Presidente della società FBC.D. Varedo per i fatti la cui commissione è stata addebitata, in via diretta, ad Alessio Romano.

Ne consegue che neanche la società può, a sua volta, rispondere del fatto infondatamente ascritto, per quanto appena esposto, al proprio Presidente.

In conclusione, si ritiene sussistente la responsabilità degli incolpati solo in relazione all’accertato svolgimento da parte di Alessio Romano, nella stagione sportiva 2022/2023, dell’attività di allenatore della prima squadra femminile in assenza della necessaria qualifica.

Le sanzioni ritenute congrue sono specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Piccini, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società FBC.D. Varedo, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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