F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 162/TFN – SD del 21 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti del sig. Massimiliano Nigro – Reg. Prot. 141/TFN-SD
Decisione/0162/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti del sig. Massimiliano Nigro,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti di:
1) Nigro Massimiliano, in possesso della qualifica UEFA C – matr. n. 178.764 dal mese di aprile 2022, tesserato in occasione delle stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, rispettivamente con le società ASD Academy Pescantinasettimo con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2020-2021), Pol. Team San Lorenzo P. ASD con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2021-2022) e ASD Caprino con la qualifica di Collaboratore del Settore Giovanile (stagione sportiva 2022-2023), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle predette società, militanti nel campionato di II° categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023;
2) Rebonato Nicolò, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2020-2021) Presidente della società ASD Academy Pescantinasettimo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Academy Pescantinasettimo stagione sportiva 2020-21, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2020-2021 e fino al mese di ottobre 2020, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II° categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;
3) ASD Academy Pescantinasettimo (matricola n. 949387), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza del 13 aprile 2023, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Nicolò Rebonato e Stefano Degani, quest’ultimo n.q. di Presidente e legale rapp.te della società ASD Academy Pescantinasettimo, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Nicolò Rebonato, in proprio e in rappresentanza della società ASD Academy Pescantinasettimo, giusta delega del Presidente e legale rapp.te sig. Stefano Degani, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua fosse la sanzione proposta, con decisione 0153/TFNSD – 2022-2023 ha dichiarato efficaci gli accordi.
Il procedimento è pertanto proseguito nei confronti del sig. Massimiliano Nigro.
Il dibattimento
All’udienza del 13 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Boscarino, il quale, illustrato il deferimento, ne ha domandato l’accoglimento ed ha chiesto a carico del deferito la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici).
Il sig. Massimiliano Nigro non si è collegato, né ha fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il procedimento ha tratto origine dalla nota trasmessa il 21 ottobre 2022 dalla Segreteria del Settore Tecnico di Coverciano (su segnalazione dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio-Gruppo Regionale Veneto AIAC), acquisita dalla Procura Federale in data 24 ottobre 2022, prot. 10285, con la quale si segnalava la violazione di norme federali da parte del tecnico Uefa Massimiliano Nigro, che, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, nonostante fosse tesserato in qualità di collaboratore del Settore giovanile della Società ASD Caprino Veronese, aveva svolto l’attività di allenatore della prima squadra di tale Società, partecipante al Campionato di seconda categoria dilettanti, girone A, del Comitato Regionale Veneto.
Nel corso delle indagini venivano accertati a carico del Nigro più comportamenti, al pari di quello riportato nella nota di cui sopra. Tali comportamenti erano riassunti nei capi di incolpazione sopra evidenziati.
A seguito della Comunicazione Conclusioni Indagini notificata il 2 febbraio 2023, il Nigro non si avvaleva delle facoltà di cui all’art. 123 comma 3 CGS, sicché la Procura Federale, con l’atto in epigrafe richiamato, procedeva al suo deferimento.
In tale contesto è stato accertato che in effetti il Nigro, nonostante la causale dei tesseramenti, aveva di fatto svolto l’attività di allenatore della prima squadra delle tre Società, senza essere in possesso di titolo valido per esercitarla e senza usufruire di alcuna autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Comitato Regionale Veneto.
Ai sensi dell’art. 39 Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, la prima squadra delle Società partecipanti ai Campionati Dilettanti di I° e II° categoria deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria‐UEFA PRO, di 2a categoria‐UEFA A, Allenatore di Base‐UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; è altresì previsto che il Settore Tecnico possa concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II° Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l’abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali.
Il Nigro è risultato in possesso della qualifica UEFA C dal mese di aprile 2022, per cui né prima né dopo tale datazione egli poteva svolgere l’attività di allenatore della prima squadra delle Società ASD Academy Pescantinasettimo, Pol. Team San Lorenzo P. ASD e ASD Caprino Veronese, perché titolare di nessuna delle licenze UEFA previste dalla norma affinché fossero allenate squadre di 1ª e di 2ª categoria dilettanti. Né tanto meno è stata accertata la presenza di deroghe del Settore Tecnico in favore del Nigro, alle quali quest’ultimo non avrebbe comunque potuto aspirare per non aver mai partecipato ai corsi per l’abilitazione ad allenatore dei dilettanti regionali; neppure risulta che il Nigro, prima di assumere il primo dei tre incarichi (allenatore della prima squadra della società ASD Academy Pescantinasettimo), sia stato allenatore di dilettanti regionali o allenatore dilettante.
Appare così provata la violazione, da parte del Nigro, tanto dell’art. 4 comma 1 CGS quanto dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (recante norme di comportamento degli iscritti, che devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale); tale violazione comporta l’irrogazione di una squalifica a carico del deferito di misura però inferiore a quella chiesta dalla Procura Federale, che, ridotta alla metà, appare maggiormente proporzionata al caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Massimiliano Nigro la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 21 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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