C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 14/02/2023 – Delibera – A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI – U.S.D. BRILLA CAMPI del 06.01.2023 CAMPIONATO PROMOZIONE in ordine a: reclamo dell’U.S.D. BRILLA CAMPI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per sei giornate ai danni del calciatore Greco Oscar Cristiano. Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2023, la USD BRILLA CAMPI

A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI – U.S.D. BRILLA CAMPI del 06.01.2023 CAMPIONATO PROMOZIONE in ordine a: reclamo dell’U.S.D. BRILLA CAMPI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, con cui veniva comminata la sanzione della squalifica per sei giornate ai danni del calciatore Greco Oscar Cristiano. Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2023, la USD BRILLA CAMPI preannunciava reclamo avverso la sanzione della squalifica per sei giornate del calciatore Greco Oscar Cristiano, con riferimento alla partita innanzi indicata. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 17 gennaio 2023 la predetta società ha proposto reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 92 del 12 gennaio 2023, che comminava la sanzione della squalifica per sei giornate al calciatore Greco Oscar Cristiano perchè "a gioco fermo poneva la propria testa contro quella di un avversario, tentanto di colpirlo senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni. Nella circostanza attingeva il volto dell’avversario con uno sputo". Veniva fissata per il 30 gennaio 2023 l’udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Con il gravame proposto il Presidente dell’U.S.D. Brilla CAMPI si duole dell’eccessiva entità della sanzione inflitta al proprio giocatore, ritenendo che il porsi “testa a testa” non possa essere considerato atto violento, al pari di quello di colpire con una testata l’avversario e che, pertanto, non debba essere sanzionato; per ciò che, invece, attiene lo “sputo”, pur ritenendolo un gesto censurabile e riprovevole, deduce che lo stesso è stato posto in essere quale reazione ad un fatto ingiusto invocando, quindi, la circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. a) C.G.S. e ritenendo che, comunque, non possa essere sanzionato con più di tre giornate di squalifica. Conclude la reclamante chiedendo la riduzione della squalifica comminata al calciatore Greco da sei giornate a quella inferiore ritenuta applicabile al caso di specie. All’esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO Il reclamo è fondato nei limiti di quanto di seguito osservato. Per ciò che attiene il porsi “testa a testa” tra due giocatori, non erra la reclamante allorquando ritiene che detta condotta non possa rientrare nell’alveo degli atti violenti poiché, in effetti, la stessa non arreca danni all’avversario e non è determinata da una volontà lesiva. Ma se è vero che tale condotta non può essere definita violenta in senso stretto, è anche vero che non può negarsi che l’atto di spingersi con la fronte - soprattutto a gioco fermo come nel caso di specie - può certamente essere sussunta nella norma dell’art. 39 C.G.S., integrando una condotta gravemente antisportiva, poiché al limite del concetto di violenza e fortemente lesiva del principio di lealtà sportiva.

Passando all’esame dell’altra doglianza, con la quale parte reclamante lamenta l’eccessività della sanzione irrogata per aver il Greco attinto il volto dell’avversario con uno sputo, non può essere accolta l’applicazione dell’invocata attenuante di cui all’art. 13 lett. a) C.G.S. poiché la ricostruzione dei fatti prospettata, circa l’asserita reazione ad un fatto ingiusto, rimane a livello di mera illazione - posto che nel referto di gara non ve n’è traccia. Ritiene la reclamante che il proprio giocatore Greco abbia reagito al presunto comportamento scorretto di Manta, giocatore della squadra avversaria e, a riprova di quanto asserito, evidenzia l’espulsione di quest’ultimo. Ma, ad onor del vero, nulla prova la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante rispetto al rapporto di gara, dal quale si evince che sia il Greco che il Manta si sono resi responsabili della condotta di porsi, a gioco fermo, “testa a testa” tentando di colpirsi violentemente con braccia e mani, non riuscendovi solo perché divisi dai propri compagni di squadra. Per detta condotta sia il Greco che il Manta hanno subito analoga sorte. A detta azione grave e riprovevole deve aggiungersi che il Greco, mentre veniva fermato e trattenuto dai propri compagni di squadra, sputava sul volto dell’avversario. È pacifico, oramai, che lo sputo - pur non possedendo la vis propria dell’atto lesivo - è equiparato ad un atto di violenza riconducibile nella fattispecie prevista dall’art. 38 C.G.S.; equiparazione, peraltro, recepita normativamente dall’art. 35 comma 1 C.G.S., che espressamente annovera anche lo sputo tra le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara. Nel caso in esame il comportamento assunto dal Greco risulta ancora più pregnante, ove si consideri che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e volutamente lo sputo è stato indirizzato al volto dell’avversario, tra l’altro quando era trattenuto dai propri compagni per evitare che la situazione degenerasse. Non può non considerarsi tale condotta violenta, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista dell’etica agonistica, come non può non essere aggravata anche dalla circostanza dell’ancora attuale circolazione del virus COVID – 19. Esclusa quindi l’applicazione dell’invocata circostanza attenuante per entrambe le condotte tenute dal giocatore Greco e considerate le circostanze di fatto e le ragioni su esposte, la Corte ritiene equo ridurre a cinque giornate di gara la squalifica comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione, accoglie parzialmente il reclamo e

DELIBERA

1) di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Greco Oscar Cristiano; 2) per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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