C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 14/02/2023 – Delibera – gara del Campionato di SECONDA CATEGORIA dell’8.01.2023, presentato dalla A.S.D. Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, a mezzo della quale è stata comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D.

gara del Campionato di SECONDA CATEGORIA dell’8.01.2023, presentato dalla A.S.D. Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 12.01.2023, a mezzo della quale è stata comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D.

La Torittese, per la violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n° 138 del 19.5.2022: le società iscritte al campionato di seconda categoria “hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, un calciatore nato dal 01.01.2002 in poi”. FATTO Con reclamo del 18.01.2023, ritualmente preannunciato e trasmesso alla controparte, la A.S.D. Atletico Apricena ha chiesto alla Corte Sportiva d’Appello l’annullamento della sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo e la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco. All’udienza del 30.01.2023 è intervenuto, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Alfonso Torelli il quale, riportandosi al contenuto dell’atto introduttivo, ha preliminarmente ribadito che la sostituzione avvenuta al 41’ del primo tempo ha interessato il calciatore n. 18 Lupardi Michele e non il n. 19 Rossetti Antonello, unico giovane calciatore nato dopo il 01.01.2002. Tale circostanza sarebbe confermata dalla documentazione fotografica prodotta, consistente in n. 2 fotografie, dalla quale emergerebbero circostanze determinanti ai fini della prova dell’errore di trascrizione, commesso dall’arbitro sul referto di gara. In particolare, nella “foto n. 1” il calciatore n. 19 Rossetti (ripreso di spalle) è impegnato in un’azione di gioco, nel corso del secondo tempo, presumibilmente con il calciatore n. 2 Arnese Giuseppe ripreso, invece, frontalmente ed entrato in campo a seguito di una sostituzione avvenuta al 1’ del secondo tempo. Nel secondo scatto “foto n. 2”, eseguito nella descrizione proposta dalla reclamante alla fine del primo tempo, si evincerebbe la compresenza in panchina del calciatore n. 18 Lupardi Michele (verosimilmente già sostituito proprio al 41’ del primo tempo) e del n. 2 Giuseppe Arnese, non ancora impiegato. Secondo tale impostazione, pertanto, la presenza in panchina - al termine del primo tempo - dei calciatori n. 18 e n. 2 e la compresenza in campo, nel corso del secondo tempo, dei calciatori n. 19 e n. 2, dimostrerebbero l’errore di trascrizione commesso dal Direttore di gara in ordine alla sostituzione del calciatore n. 19 e, conseguentemente, la permanenza di quest’ultimo in campo per tutta la durata della gara, nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.U. n° 138 del 19/5/2022 del C.R. Puglia L.N.D.. Nessuno è comparso per la A.S.D. La Torittese. L’udienza è stata rinviata al 06.02.2023 per l’audizione dell’Ufficiale di Gara, disposta per ottenere chiarimenti in ordine al referto. Nel corso dell’udienza l’arbitro, dopo aver attentamente raffrontato i documenti di identità dei calciatori con le riproduzioni fotografiche prodotte dalla società, ha rilevato l’oggettiva difficoltà di identificare - con certezza - i calciatori ritratti in foto (ad eccezione del n. 19) in assenza di un numero di maglia e, conseguentemente l’impossibilità di risalire, per la medesima ragione, all’identità del calciatore n. 2 Arnese Giuseppe, a parere della reclamante ritratto frontalmente in entrambi gli scatti. Ha, pertanto, confermato le dichiarazioni rese nel referto e nel successivo supplemento di rapporto richiesto dal Giudice Sportivo. Alla luce delle suesposte circostanze la Corte Sportiva d’Appello, nella composizione predetta, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte dalla società, ritiene di respingere il ricorso e di confermare la sanzione comminata dal Giudice di primo grado. È principio ormai consolidato che l’Ordinamento Sportivo riconosce alle dichiarazioni rese dagli arbitri sul referto di gara - art. 61 comma 1 C.G.S. - valore di prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ma non assoluta, potendo essere superata da un contrapposto serio quadro probatorio (Collegio di Garanzia, II Sez., n.12/2019). Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Corte, tuttavia, la documentazione prodotta dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni non può essere considerata idonea al superamento del contenuto del referto arbitrale, trovando un limite sostanziale: l’effettiva impossibilità di identificare con certezza le identità dei giocatori Lupardi (n. 18) ed Arnese (n. 2). Dal primo scatto prodotto, infatti, non è rilevabile alcun numero di maglia, dal quale evincere la circostanza invocata dalla società; né alcuna valenza probatoria può essere accordata alla seconda foto che, indipendentemente dall’attestazione resa dal fotografo in ordine alle circostanze di luogo e di tempo in cui la stessa è stata scattata, risulta del tutto decontestualizzata dalle azioni di gioco, ragion per cui ogni considerazione in merito risulta inconferente. La Corte ritiene, dunque, che la documentazione fotografica esaminata non contenga elementi chiari da cui desumere la fondatezza e l’attendibilità delle circostanze descritte dall’istante e, comunque, tali da ritenere superabili le dichiarazioni rese dall’Ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Atletico Apricena; 2) per l’effetto di confermare la decisione del Giudice Sportivo; 3) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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