C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 14/02/2023 – Delibera – A.S.D. POLIMNIA CALCIO- UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 22.01.2023 CAMPIONATO DI ECCELLENZA, girone A in ordine a: reclamo dell’A.S.D. POLIMNIA CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26.01.2023, con cui veniva comminata a carico della reclamante la sanzione disciplinare della disputa di una gara a porte chiuse.

 

A.S.D. POLIMNIA CALCIO- UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 22.01.2023 CAMPIONATO DI ECCELLENZA, girone A in ordine a: reclamo dell’A.S.D. POLIMNIA CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26.01.2023, con cui veniva comminata a carico della reclamante la sanzione disciplinare della disputa di una gara a porte chiuse.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2023 la ASD Polimnia Calcio preannunciava reclamo avverso la sanzione relativa alla disputa di una partita a porte chiuse, comminata in suo danno dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 30 gennaio 2023 la predetta società ha proposto dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 99 del 26 gennaio 2023, con la quale la sanzione indicata nel capoverso precedente era stata motivata perché "propri sostenitori intonavano cori discriminatori all'indirizzo di un calciatore avversario (CON EFFETTO IMMEDIATO)". Veniva fissata per il 06 Febbraio 2023 l’udienza in Camera di Consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Nell'atto impugnativo proposto dal Presidente dell’A.S.D. Polimnia Calcio si evidenzia che un solo sostenitore della reclamante, presente nella tribuna centrale, proferiva una espressione offensiva di natura discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario, ma che tale gesto isolato veniva prontamente condannato con fischi e gesti di disapprovazione da parte di tutti gli altri sostenitori presenti. In aggiunta, al momento della sostituzione del calciatore avversario in questione, il pubblico di casa tributava scroscianti applausi allo stesso - che apprezzava il gesto e ricambiava applaudendo in direzione della tribuna. In considerazione della dinamica dei fatti, come prospettata, la ASD Polimnia Calcio chiede l'applicazione delle esimenti previste dall'art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendo nella fattispecie sussistenti le circostanze indicate sub d) ("al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione") e sub e) ("altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti"). La norma in esame prevede una attenuazione della responsabilità della società, se quest'ultima prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1. La reclamante invoca comunque anche l'applicazione dell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, ritenendo applicabile la circostanza indicata dalla lettera e) ("aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari"). Comunicato Ufficiale n. 118 – pag. 10 di 12 La ASD Polimnia Calcio conclude quindi chiedendo la riduzione della sanzione, in applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 13, co. 1 let. e) e 29 co. 1 lett. d), e) del CGS. All'udienza del 06 febbraio 2023 è comparso per la società reclamante l'avv. Andrea Ricchiuto, il quale si è riportato al contenuto del reclamo ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo in aggiunta, per la prima volta, la sospensione della sanzione ai sensi dell'art. 28 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

 Il reclamo è inammissibile. Sorvolando sulla circostanza che, comunque, la società reclamante non ha assolto l'onere, normativamente posto a suo carico dall'art. 29 comma 2 del C.G.S., di provare la sussistenza di una o più delle circostanze esimenti e attenuanti per i comportamenti dei propri sostenitori, il reclamo è comunque da ritenersi inammissibile. L'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, il primo del titolo VII "disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica", al comma 3 sancisce che "non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:... omissis… c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara". L'art. 137 del vigente codice di giustizia sportiva ha riproposto il contenuto dell'art. 45 del previgente codice, escludendo la possibilità di impugnativa per le sanzioni di lieve entità, sia dal punto di vista temporale che economico, le quali hanno dunque carattere definitivo. La ratio resta ancora quella di garantire, per le sanzioni di contenuta afflittività, certezza nell'irrogazione, anche evitando l'instaurarsi di contenziosi che, oltre a mettere in discussione l'omologazione dei risultati, finirebbero con l'appesantire il già consistente peso della macchina della giustizia sportiva. Partendo da questo presupposto normativo è sin troppo evidente che il reclamo qui oggetto di discussione sia da dichiarare inammissibile, trattandosi di provvedimento non impugnabile, atteso che la sanzione di una gara da giocare a porte chiuse è equiparata alla squalifica del campo per una giornata (sul punto, a mero titolo esemplificativo, si citano i precedenti conformi dei provvedimenti del Comitato Regionale Puglia, pubblicati sul C.U. n. 44 del 13 gennaio 2011 con riferimento alla gara USD San Severo - ASD Canosa; Comitato Regionale Puglia, pubblicato sul C.U. n. 79 del 15 maggio 2014 con riferimento alla gara U.S. S. Vito - Pol. D. San Cesario Aria Sana; Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicato sul C.U. n. 41 del 20 aprile 2016 relativamente alla gara Carpena- San Vittore; Comitato Regionale Campania, decisione pubblicata sul C.U. 111 del 29 aprile 2016, con riferimento alla gara Borgo Five Soccer - Atletico Cantera). Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

 1) di dichiarare inammissibile, ex art. 137 comma 3 lettera C C.G.S. il reclamo proposto dalla ASD Polimnia Calcio, avverso la sanzione relativa alla disputa di una partita a porte chiuse; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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