C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 23/02/2023 – Delibera – Gara: A.S.D. Uniti per Cerignola – A.S.D. Corato Calcio 1946 del 5.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Uniti per Cerignola in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 113 del 9.2.2023 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica per 3 giornate effettive comminata al calciatore Olivieri Antonio Pio.
Gara: A.S.D. Uniti per Cerignola – A.S.D. Corato Calcio 1946 del 5.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Uniti per Cerignola in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 113 del 9.2.2023 del Comitato Regionale Puglia – avverso la squalifica per 3 giornate effettive comminata al calciatore Olivieri Antonio Pio.
Oggetto: art. 76 comma II C.G.S. Ritenuto in fatto Con pec del 10 febbraio 2023 la A.S.D. Uniti per Cerignola proponeva reclamo, ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicata, con cui quest’ultimo aveva comminato la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Olivieri Antonio Pio, poiché quest’ultimo “aveva inveito verbalmente e con spintoni contro un avversario, creando così una rissa”. Chiedeva la riforma della decisione e la riduzione della squalifica, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del C.G.S. All’esito dell’odierna udienza, dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.
DIRITTO Nel caso di specie non risulta agli atti del fascicolo processuale che la società reclamante abbia mai provveduto a preannunciare il reclamo nel termine previsto, posto che la stessa si è limitata a proporre direttamente il reclamo che ci occupa, con nota pec del 10.2.2023, rispetto alla decisione oggetto di impugnativa, pubblicata sul C.U. nr. 113 del 9.2.2023. Non avendo depositato in termini il preannuncio di reclamo, non ha inoltre depositato il contributo previsto per l’accesso al giudizio di secondo grado né ha richiesto l’addebito del medesimo sul conto della società. Tali ultimi adempimenti risultano carenti anche nel reclamo trasmesso il 10/2/2023. Il reclamo è inammissibile. Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell’armonizzazione delle norme a carattere generale ed a carattere speciale, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e, in particolare, dalla lettura combinata degli artt. 48 comma 2° e 76 comma 2°. Norma generale del processo sportivo, contenuta nel predetto 2° comma dell’art. 48, prescrive che “… i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nel codice”. Proprio quest’ultima clausola di salvaguardia della norma generale prelude al necessario coordinamento con le specifiche disposizioni della parte speciale del Codice - che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di Giustizia Sportiva Territoriale. Nel caso di specie le modalità di presentazione dei reclami alla Corte d’Appello Territoriale sono contenute nell’art. 76 del codice che, al secondo comma, prevede espressamente: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Dalla comparazione tra le due norme emerge evidente il contenuto a carattere generale dell’una (art. 48, comma 2) e quello a contenuto speciale dell’altra (art. 76, comma 2), di tal che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nei procedimenti avanti la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dovrà essere necessariamente depositato all’atto della presentazione del preannuncio di reclamo, con la conseguente specifica sanzione processuale della irricevibilità/inammissibilità del gravame, espressamente prevista dal precetto generale. Al riguardo è utile evidenziare che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è imposto dal Consiglio Federale a parziale copertura dei costi di gestione della medesima giustizia e, per tale ragione, il mancato versamento del medesimo comporta la irricevibilità del reclamo o del ricorso presentato. Pertanto, il mancato versamento del contributo condiziona la ricevibilità del ricorso o del reclamo, a partire dal semplice preannuncio, avendo quest’ultimo carattere propriamente processuale - dando vita all’instaurazione della lite. Nel caso di specie la reclamante, in assenza del preannuncio, non ha allegato copia del bonifico bancario né ha disposto l’addebito della tassa sul conto campionato della società. Le affermazioni innanzi spiegate costituiscono, del resto, costante approdo nella giurisprudenza sportiva di merito, formatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (ex multis Corte Federale Appello – sez. 1^ - n. 43/2020/Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - v. C.U. 51/2020 su reclamo Monterosi F.C./Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto LND, pubblicate sul C.U. n. 38/2019 su reclamo AC Giovenale ed FC Unione Pro 1928). Tale indirizzo giurisprudenziale è stato già sposato dalla scrivente Corte con decisioni pubblicate sul C.U. n. 82 del 18/1/2022 (in ordine al reclamo spiegato dall’U.S. San Vito) e sul comunicato n. 48 del 25/10/2022 (in ordine al reclamo spiegato dalla A.C. Real Siti). Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per violazione del combinato disposto tra gli artt. 48 comma 2 e 76 comma 2 C.G.S.; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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