C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 02/03/2023 – Delibera – CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 CALCIO A 5 Gara: A.S.D. Virtus Modugno – A.S.D. Polis Terlizzi del 4.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Modugno, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/2/2023 della delegazione regionale di Calcio a 5 – a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell’inibizione sino al 9/3/2023 del dirigente Maselli Gerardino. Rif. art. 137 co. 3 – lettera B – C.G.S.

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17 CALCIO A 5 Gara: A.S.D. Virtus Modugno – A.S.D. Polis Terlizzi del 4.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Modugno, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/2/2023 della delegazione regionale di Calcio a 5 - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell’inibizione sino al 9/3/2023 del dirigente Maselli Gerardino. Rif. art. 137 co. 3 – lettera B - C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo non preceduto dal prescritto preannuncio, proposto ai sensi dell’art. 76 C.G.S in data 12/2/2023, l’A.S.D. Virtus Modugno ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 61 del 9.2.2023, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione dell’inibizione sino al 9/3/2023 del dirigente Maselli Gerardino. La società reclamante chiedeva, nell’atto di impugnazione ex art. 76 comma 4 C.G.S., l’annullamento dell’inibizione ovvero la sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. * * * All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il reclamo è stato ritenuto in decisione. Preliminarmente occorre rilevare che l’inibizione per i dirigenti, fino ad un mese, rientra nelle ipotesi previste dall’art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il quale disciplina le decisioni non impugnabili. Nello specifico, l’articolo in parola recita testualmente: “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: lettera B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Con riferimento alla vicenda de qua, il dirigente Maselli Gerardino veniva sanzionato con l’inibizione fino al 9/3/2023, come da Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/2/2023: tale sanzione rientra a pieno titolo tra i casi di provvedimenti disciplinari non suscettibili di impugnazione, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. B) C.G.S.; 2) per l’effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

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