C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 09/03/2023 – Delibera – CAMPIONATO ECCELLENZA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. NOVOLI del 12/02/2023, presentato dalla A.S.D. GINOSA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 16/02/2023, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive al calciatore DONVITO FRANCESCO

CAMPIONATO ECCELLENZA: A.S.D. GINOSA – A.S.D. NOVOLI del 12/02/2023, presentato dalla A.S.D. GINOSA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 16/02/2023, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive al calciatore DONVITO FRANCESCO.

FATTO

Con reclamo nei termini, preceduto da tempestivo e rituale preannuncio, l’A.S.D. GINOSA ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 119 del 16.02.2023 del Comitato Regionale Puglia, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Francesco Donvito, in quanto il medesimo “a gioco fermo colpiva un avversario al volto con una gomitata”. Il tutto sulla base di quanto riportato nel referto degli ufficiali di gara e, in particolare, su segnalazione dell’assistente dell’arbitro n° 1. A sostegno dell’impugnazione, con la quale si è richiesto l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica, la società reclamante ha dedotto la sproporzione della sanzione e la non corrispondenza di quanto refertato rispetto alla realtà dei fatti, invocando l’applicazione dell’art. 39 CGS in luogo dell’art. 38 CGS. In particolare, la reclamante ha evidenziato che “il calciatore Donvito, in una normale azione di gioco, solo per imperizia aveva uno scontro durante le fasi di un calcio d’angolo a suo favore con l’avversario, in quanto inavvertitamente, per liberarsi di una stretta marcatura, andava con il gomito a porsi sul petto dell’avversario per liberarsi, senza alcuna volontarietà o cattiveria, testimoniato dal fatto della totale assenza di contestazione del giocatore del Novoli o di altri suoi compagni dopo l’accaduto”. In via istruttoria, chiedeva “di essere ascoltati tramite il proprio Direttore Sportivo sig. Caponio Vincenzo”. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023, ascoltato il calciatore Francesco Donvito, intervenuto in luogo del direttore sportivo per confermare i fatti descritti nell’atto di gravame, il reclamo è stato deciso con le seguenti

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, dai quali si è potuta rilevare la descrizione del fatto storico effettuata dall’arbitro su segnalazione di un suo assistente, ritiene che le richieste della società reclamante non possano essere accolte. Deve, infatti, osservarsi che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è coerente con la condotta del calciatore, così come descritta nel referto arbitrale ove, peraltro, è espressamente qualificata la fattispecie oggetto del provvedimento come “CONDOTTA VIOLENTA”. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali di gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. È notorio il principio secondo cui “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021). Pertanto, stante la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita alle argomentazioni articolate dalla società reclamante - che questa Corte può apprezzare solo come mere asserzioni - in mancanza di qualsiasi altro elemento atto a provare che la condotta posta in essere dal calciatore Francesco Donvito, pur essendo pericolosa e quindi censurabile, fosse circoscrivibile nell’ambito di un’azione di gioco e conseguenza di una vis agonistica priva di matrice violenta. In considerazione di quanto sopra, il reclamo proposto dalla società dell’A.S.D. GINOSA deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dall’ASD Ginosa; 2) per l’effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it