C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 02/03/2023 – Delibera – gara A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.G. MANDURIA SPORT dell’8/01/2023. Campionato Eccellenza. in ordine al: reclamo dell’U.G. MANDURIA SPORT, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26/01/2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitata sul conto dell’istante la relativa tassa e, per l’effetto, confermato il risultato di 2 – 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA, come conseguito sul campo.

gara A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.G. MANDURIA SPORT dell’8/01/2023. Campionato Eccellenza. in ordine al: reclamo dell’U.G. MANDURIA SPORT, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 26/01/2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa e, per l'effetto, confermato il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA, come conseguito sul campo.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2023, l’U.G. Manduria Sport preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, con richiesta di addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 3 febbraio 2023, la predetta società ha proposto dinanzi a Corte d’Appello Sportiva reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 99 del 26 gennaio 2023, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società UG MANDURIA SPORT, addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa e, per l'effetto, confermato il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD SOCCER MASSAFRA, come conseguito sul campo. Formulava, quindi, espressa richiesta di essere sentito all’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 77 comma 4 CGS e l’addebito della tassa reclamo sul conto della società, chiedendo: “di riformare la decisione del Giudice Sportivo e di accertare e dichiarare la violazione regolamentare compiuta dalla Soccer Massafra 1963 e, per l’effetto, applicare a suo carico la sanzione della perdita di gara con il risultato di 0-3 in favore del Manduria Sport”. Con provvedimento del 9 febbraio 2023, pubblicato sul C.U. n. 113 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in Camera di Consiglio, ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Con scritto trasmesso a mezzo posta certificata in data 13/02/2023 la A.S.D. Soccer Massafra 1963 produceva controdeduzioni, invocando l’inammissibilità del reclamo e la reiezione dello stesso, con conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco. Pervenivano, quindi, ulteriore memoria scritta della reclamante Manduria Sport, trasmessa a mezzo posta certificata in data 16/02/2023.

Nel reclamo il presidente dell’U.G. Manduria Sport ha chiesto l’annullamento del risultato conseguito sul campo, affermando che la gara si sia conclusa con l’ausilio di un impianto di illuminazione non omologato. Precisava, inoltre, che il Direttore di gara, nel corso del secondo tempo, avrebbe richiesto alla società ospitante l’accensione dell’impianto di illuminazione: in relazione a tale circostanza la Manduria Sport richiedeva all’arbitro, a fine gara, di rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta ed allegata al referto di gara. Rilevava ancora la ricorrente l’accertata mancanza di omologazione dell’impianto di illuminazione e come tale circostanza avrebbe potuto influire sul regolare svolgimento della gara, richiamando al riguardo due pronunce sull’argomento di questa Corte Sportiva d’Appello, risalenti al 2019. All’udienza del 20/02/2023, come richiesto, veniva sentito il Presidente della società ricorrente - che si riportava alle motivazioni contenute nel ricorso ed alla memoria integrativa del 16/02/2023, chiedendo l’accoglimento delle richieste rassegnate in tali atti. All’esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile e, in via gradata, infondato. Le questioni introdotte con reclamo dal Presidente dell’U.G. Manduria Sport, rilevano per più aspetti sostanziali. Viene, innanzitutto, in rilievo la natura giuridica del referto arbitrale, quale mezzo di prova e, al riguardo, si richiama il contenuto dell’art. 61 co. 1 C.G.S. – “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia, Sez. I^, n. 23/2021). Inoltre va rilevato come “non possano essere affette dai vizi - da ultimo richiamati - le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti” (Corte Giustizia Federale, 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso in esame, come ben evidenziato nel referto di gara acquisito in atti, reso dal direttore di gara. L’arbitro ha rimarcato la seguente circostanza: - “Durante il secondo tempo chiedo alla società ospitante Massafra 1963 di accendere in maniera preventiva i fari dello stadio, dato che stava tramontando il sole e si stava formando il crepuscolo, tengo a sottolineare che la luminosità presente era congrua per proseguire la gara e la mia è stata semplicemente una richiesta preventiva”. La circostanza sopra riportata veniva ulteriormente confermata dall’arbitro dell’incontro con successivo supplemento di rapporto che, nel ribadire il carattere preventivo della richiesta di accensione delle luci, riaffermava che “…la luminosità presente era congrua per proseguire la gara senza creare alcun problema alla visione…”.

Appurata, come sopra evidenziato, la regolarità dello svolgimento della gara appare corretta la pronuncia del Giudice Sportivo circa l’inammissibilità del ricorso del Manduria, stante l’insindacabilità da parte degli Organi di Giustizia Sportiva sulla valutazione del Direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa e, quindi, anche in relazione alla visibilità ed alle condizioni di illuminazione dello stesso, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio (in tema di interferenza esterna “l’arbitro interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi infrazione alle Regole o a causa di un’interferenza esterna, ad esempio: se l’illuminazione artificiale risulta inadeguata etc…”) ed in forza alle disposizioni di cui all’art. 60 delle NOIF. Parimenti corretto è il richiamo alla tassatività di quanto prescritto dal 4° comma dell’art. 67 CGS, in ordine ai ricorsi ex art. 65, comma 1, lett. c) ed alla necessaria riserva scritta da presentarsi all’arbitro prima dell’inizio della gara ovvero, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata - che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra - facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Condizioni tassative assolutamente disattese dall’odierna ricorrente - che né presentava prima della gara riserva scritta né avanzava riserva verbale tramite il capitano nel corso della gara come, peraltro, ben evidenziato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto: “Al termine della gara il dirigente accompagnatore ospite, in presenza del dirigente accompagnatore locale dopo, che ho consegnato i documenti e il rapportino di fine gara mi chiede verbalmente se posso mettere per iscritto su un foglio che la richiesta di accensione fosse avvenuta da parte mia”. Il tenore testuale della norma appare inequivoco e conferisce valore di rigorosa doverosità ad una previsione che non avrebbe alcun significato sostanziale, se non ne conseguisse l’impraticabilità delle altre scansioni procedimentali, sicchè appare evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l’inammissibilità del successivo reclamo (cfr. ex multis Alta Corte di Giustizia n. 16 del 25/05/2012). Per quanto attiene le precedenti pronunce di questa Corte, richiamate dall’UG Manduria Sport, val la pena di evidenziare che questo Collegio può e deve decidere in piena autonomia, senza doversi necessariamente conformare a pronunce già rese in casi simili ma non identici, purchè la decisione sia logica e adeguatamente motivata. I precedenti citati, infatti, si riferiscono all’accensione di impianti di illuminazione non omologati - che hanno però influito sul regolare svolgimento della gara - cosa non accaduta nel caso che ci occupa, come acclarato e più volte evidenziato dall’arbitro nel referto di gara e nel successivo supplemento di rapporto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’UG Manduria Sport; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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