C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 09/03/2023 – Delibera – ASDAPS MEC SPORT, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Reginale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 – in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASDAPS MEC SPORT l’ammenda di € 300,00; al calciatore sig. PASSARELLI Giacinto la squalifica per sei gare effettive e al calciatore MICCOLI Luca la squalifica per sette gare effettive.
ASDAPS MEC SPORT, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Reginale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 - in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASDAPS MEC SPORT l’ammenda di € 300,00; al calciatore sig. PASSARELLI Giacinto la squalifica per sei gare effettive e al calciatore MICCOLI Luca la squalifica per sette gare effettive.
RITENUTO IN FATTO
La società su identificata ha proposto reclamo avverso le comminate sanzioni, ritenendola non giuste perché non proporzionate al comportamento tenuto dai sigg.ri PASSARELLI e MICCOLI, nonché perché maggiormente afflittiva - nei confronti della Società - rispetto ai fatti contestati, atteso che la tifoseria della Società reclamante era stata artatamente provocata da un calciatore della squadra avversaria. Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva, in via principale che - accertata la sproporzione delle sanzioni comminate - ne venisse disposto l’annullamento o, in subordine, la riduzione in misura congrua nella diversa misura di giustizia. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il gravame è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi. In merito alla richiesta di parte reclamante di annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti. È notorio il principio secondo cui “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora “gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca” (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.). Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante indicato mezzi di prova e/o istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, che alcuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare sulla ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara. È provato, quindi, preliminarmente, che il tesserato PASSARELLI Giacinto strattonava per la maglia il calciatore della Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald, mentre questi si trovava a terra e, nel momento in cui lo faceva rialzare, gli rivolgeva frasi ingiuriose. Ed ancora che il medesimo calciatore PASSARELLI, dopo essere stato espulso, non solo rivolgeva nei confronti del Direttore di gara frasi ingiuriose (“ARBITRO COGLIONE PERCHE’ MI HAI ESPLUSO”) ma, unitamente al sig. MICCOLI, partecipava “come protagonista principale” alla rissa tra i gruppi squadra della due Società antagoniste, colpendo con uno schiaffo al volto l’allenatore della società Real Carovigno e, successivamente, rivolgeva nei confronti del sig. TALIENTE Alessio (dirigente accompagnatore del REAL CAROVIGNO) - mentre questi tentava di allontanarlo - frasi ingiuriose e minacciose (“COGLIONE TESTA DI CAZZO, SOLO DA DIETRO RIESCI A COLPIRE LE PERSONE, COGLIONE! TI SPACCO LA FACCIA DEFICIENTE”!). Del pari è altresì provato che il calciatore MICCOLI Luca, come detto, non solo partecipava attivamente alla rissa innescatasi tra le due squadre - colpendo con un pugno al volto un calciatore della Società avversaria e, successivamente, con uno schiaffo l’allenatore del Real Carovigno TATEO Vincenzo: inoltre reiterava la sua condotta violenta allorquando, sedata la rissa inziale, si scontrava - scambiando pugni e schiaffi - con il calciatore del Real Carovigno MOTTI Diego, scatenando così una nuova rissa. Ed ancora emerge dal referto arbitrale che il calciatore MICCOLIS, dopo essere stato destinatario di provvedimento espulsivo, si posizionava in tribuna dove tentava di venire in contatto con il calciatore del Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald Stephano. Ritiene questa Corte che la richiesta di annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai due calciatori PASSARELLI e MICCOLI non sia meritevole di accoglimento, sia perché - come detto - tale richiesta non appare supportata da alcun elemento probatorio idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara, dalla quale emerge a carico dei sanzionati una grave condotta violenta ed antisportiva - sia perché la stessa appare congrua alla luce della natura e gravità - nonché della reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili ai tesserati - che con i loro comportamenti hanno concorso a creare un clima di tensione tra le squadre e le tifoserie avversarie, inducendo il Direttore di gara a sospendere definitivamente la gara. In merito, infine, all’ammenda comminata alla Società reclamante questa Corte non si può esimere dal far rilevare che i fatti di causa, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e non hanno formato oggetto di contestazione, essendosi limitata la ASDAPS MEC SPORT a richiedere genericamente la riduzione della sanzione inflitta, invocando all’uopo la violazione dei canoni di coerenza e proporzionalità che governano la giustizia sportiva. Orbene ritiene questa Corte che, diversamente da quante sostenuto dalla società reclamante, il tentativo di invasione del campo da parte di un tifoso della MEC SPORT - nonché la rissa scatenatasi tra i tifosi di entrambe le squadre - non sia stata provocata solo da un calciatore della squadra avversaria ma anche dagli stessi tesserati della MEC SPORT che, con la loro condotta antisportiva e violenta, hanno concorso a creare un clima di tensione tale da determinare un grave pericolo per la incolumità pubblica. Ed invero, ai sensi dell’art. 26 CGS “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte che, in numerose occasioni, ha escluso che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive, in un clima pacifico e disteso in campo e fuori sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili tutte le condotte, anche solo intimidatorie e verbali, idonee a turbare il clima di serenità - che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. A parere di questa Corte quanto sopra deve essere letto anche alla luce della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela - che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere, onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta - ovvero di graduazione della pena da infliggere al club - sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. Orbene, nel caso di specie, è provato senza dubbio alcuno sia il tentativo di un tifoso della MEC SPORT di invadere il campo di gioco, sia la condotta violenta commessa dai propri tifosi nei confronti dei tifosi avversari - che ha determinato una rissa sugli spalti. La sanzione dell’ammenda nella misura di € 300,00, inflitta dal Giudice Sportivo, appare proporzionata al fatto commesso anche in considerazione del riconoscimento di responsabilità, per i medesimi fatti oggetto di causa, in capo alla Società avversaria Real Carovigno, destinataria anch’essa di sanzione. Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l’applicabilità di ulteriori circostanze attenuanti, previste dall’art. 13 C.G.S..
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,
DELIBERA
1) di respingere il reclamo della società ASDAPS MEC Sport; 2) di confermare la squalifica del tesserato Passarelli Giacinto per 6 giornate e del tesserato Miccoli Luca per 7 giornate; 3) di confermare l’ammenda di € 300,00 comminata alla società; 4) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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