C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 19/01/2023 – Delibera – GARA DEL 21/12/2022 NOICATTARO – S.VITO

GARA DEL 21/12/2022 NOICATTARO - S.VITO

Il GST, esaminati gli atti ufficiali, PREMESSO Che con tempestivo reclamo preannunciato via pec ed inviato alla controparte, la soc. A.S.D. NOICATTARO adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara disputata in data 21.12.2022, quale prosecuzione della gara del 20.11.2022, contestando alla soc. U.S. S. VITO la posizione irregolare dei calciatori ROMA GIANNI (10/08/1995) e PARISI ALDO (17/09/1996). In particolare, l'istante affermava che, alla data della gara inizialmente disputata in data 20.11.2022 e sospesa al 36º del secondo tempo per impraticabilità del campo, i predetti calciatori risultavano essere tesserati per la società A.S.D. CALCIO CEGLIE e che il trasferimento alla U.S. S. VITO era avvenuto durante la sessione di mercato con inizio il giorno 1 dicembre 2022; che la reclamante chiedeva la vittoria della gara in proprio favore; che la soc. U.S. S. VITO non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito. Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il reclamo in oggetto risulta fondato e meritevole di accoglimento. Infatti, l'art. 33 comma 4 lettera b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (aggiornato alla data dell'1 luglio 2022), dispone che: " La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: a) omissis b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione "; che da accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA i calciatori ROMA GIANNI (10/08/1995) e PARISI ALDO (17/09/1996) alla data della gara del 20.11.2022 risultavano effettivamente ancora tesserati per la soc. A.S.D. CALCIO CEGLIE; i calciatori risultano tesserati per la società resistente in data 02.12.2022 PARISI ALDO ed in data 07.12.2022 ROMA GIANNI sicché, trovandosi in posizione irregolare allorché l'incontro è stato sospeso, giocoforza non potevano essere schierati durante il proseguimento della gara del 21.12.2022. Per tali motivi, visti ed applicati gli artt. art. 33 comma 4 lettera b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 10 comma 6 CGS,

DELIBERA

- di dichiarare i calciatori ROMA GIANNI (10/08/1995) e PARISI ALDO (17/09/1996) in posizione irregolare alla data della gara del 20.11.2022; - di accogliere il reclamo della soc. A.S.D. NOICATTARO; - di comminare alla soc. U.S. S. VITO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.S.D. NOICATTARO; - di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del ricorso.

 

 

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