C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 22/02/2023 – Delibera – all’atto di deferimento della Procura Federale datato 1° Febbraio 2023 promosso a carico: a. del sig. Francesco ABBRESCIA, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Noicattaro Calcio; b. dell’A.S.D. Noicattaro Calcio.
all’atto di deferimento della Procura Federale datato 1° Febbraio 2023 promosso a carico: a. del sig. Francesco ABBRESCIA, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Noicattaro Calcio; b. dell’A.S.D. Noicattaro Calcio.
PREMESSA Con atto di deferimento del 1°Febbraio 2023 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare sia nei confronti del sig. Francesco ABBRESCIA - quale Presidente - all’epoca dei fatti contestati - dell’A.S.D. Noicattaro Calcio, per violazione degli artt. 4, I° comma, e 23, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, sia nei confronti del citato sodalizio sportivo per violazione dell’art. 6, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto sopra poiché, nel corso dell’attività istruttoria, aveva accertato che sul profilo Instagram della società, in relazione alla gara A.S.D. Noicattaro Calcio/A.S.D. Calcio Castellana dell’8.1.2023, valevole per il Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, era stata pubblicata la seguente frase: “Vomito. Guardate come abbiamo perso oggi per 1-0 contro il Castellana. Che schifo.” e che la stessa era posta a commento di un video della gara in cui era “(...) visibile il pallone che colpisce il palo di supporto della porta difesa dal Noicattaro e non appare entrare in rete, con l’arbitro che invece convalida la segnatura di una rete in favore del Castellana.”. Tali espressioni, sempre a mente della prospettazione della Procura Federale, erano da ritenersi “(...) obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente prestigio e decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara, nonché più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa” e, per il loro tenore, travalicanti qualsiasi pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione. Riteneva, inoltre, la Procura Federale che da tali atti e comportamenti conseguisse la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, I° comma, del Codice Giustizia Sportiva della società A.S.D. Noicattaro Calcio per la quale, all’epoca dei fatti precedentemente descritti, il sig. Francesco ABBRESCIA risultava ricoprire la veste di Presidente dotato di poteri di rappresentanza. Il processo veniva discusso all’udienza del 20 febbraio del 2022, ove comparivano: - il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro D’ORIA - che concludeva con la seguente richiesta di sanzioni disciplinari: al sig. Francesco ABBRESCIA l’inibizione per mesi 3; all’A.S.D. Noicattaro Calcio l’ammenda di € 600,00. - gli Avv.ti Gioacchino GHIRO e Pietro POSITANO, quali difensori della A.S.D. Noicattaro Calcio e del sig. Francesco ABBRESCIA - che chiedevano il proscioglimento dei loro assistiti, in quanto le frasi riportate nell’atto di deferimento non erano riferite al Direttore di gara, ne potevano ritenersi diffamatorie nei confronti dello stesso e della classe arbitrale in genere. All’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 124 del 20.2.2023.
MOTIVAZIONE Le frasi attribuite al sig. Francesco ABBRESCIA, non contestate dagli incolpati e dunque sicuramente riferibili allo stesso, non appaiono essere dirette al Direttore di gara e, come tali, non possono integrare l’ipotesi di illecito disciplinare richiamato dalla Procura Federale. Tanto è pacificamente desumibile dal fatto che la frase incriminata, così come letteralmente riportata nell’atto di deferimento, non cita in alcun modo il Direttore di gara ma, neanche, lo indica quale responsabile dello “schifo” e del “vomito”, collegati alla sconfitta subita dall’A.S.D. Noicattaro Calcio. Significativo, in tal senso, è l’utilizzo nella suddetta frase dei termini “guardate come abbiamo perso oggi”, ovvero la volontà di rappresentare, con l’allegato filmato della rete subita, le modalità con cui l’A.S.D. Noicattaro Calcio è pervenuta alla sconfitta. L’ipotesi accusatoria, invero, è gravemente affetta da un sillogismo evidentemente erroneo, ovvero che i termini “schifo” e “vomito”, posti a commento del filmato ove si rappresenta la rete subita, siano rivolti al Direttore di gara che quella segnatura ha convalidato. Non vi è chi non veda come l’argomentazione utilizzata dalla Procura Federale sia del tutto carente della concreta possibilità di ritenere provata l’ipotesi accusatoria: a conferma di tale grave carenza vi è, inoltre, il comportamento collaborativo in fase di indagini tenuto dagli incolpati che, con nota PEC del 13.1.2023, hanno rappresentato - per quanto interessa in questa sede - che la frase incriminata non era rivolta al Direttore di gara ma, invece, rappresentava il disappunto, seppure espresso in maniera evidentemente molto forte, circa le modalità con cui era maturata la sconfitta. Successivamente, in sede di audizione del 18.1.2023, il sig. Francesco ABBRESCIA ha nuovamente puntualizzato il concetto appena esposto e rappresentato come vi era prova contraria, circa la presunta volontà di denigrare il Direttore di gara, desumibile dal fatto che a fine partita nessuna esternazione era stata rivolta all’indirizzo dello stesso a cui, invece, era stata mostrata vicinanza per quanto accaduto. Non di meno, anche volendo seguire l’ipotesi accusatoria circa la riconducibilità della frase incriminata alla volontà di denigrare l’operato del Direttore di gara, deve ulteriormente evidenziarsi come i termini utilizzati, sebbene dal contenuto forte, non abbiamo travalicato il diritto di critica e di opinione costituzionalmente garantiti nel nostro ordinamento, rispetto all’episodio da cui sono scaturiti. È noto alle cronache, anche nazionali, che la rete convalidata dal Direttore di gara, plasticamente rappresentata nel video di cui al commento in esame, in effetti sia stato il frutto di un errore tecnico, cui peraltro i giocatori della A.S.D. Calcio Castellana hanno contribuito con il loro comportamento di esultanza. Tanto è stato correttamente riconosciuto dallo stesso Direttore di gara, a mente delle cui dichiarazioni è stata disposta la ripetizione della partita (cfr. provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in C.R. Puglia nr. 96 del 19.1.2023). In disparte il fatto che l’A.S.D. Calcio Castellana è stata sanzionata, per il comportamento tenuto dai propri giocatori, con ammenda per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma I°, del Codice di Giustizia Sportiva (cfr. provvedimento già citato). Se questo è dunque l’antefatto storico, ben si comprende come la presunta critica portata all’operato del Direttore di gara sia da ritenersi comunque giustificata. Per pacifico insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cassazione nr. 748/1999) il diritto di critica, indubbiamente riconosciuto a ciascun cittadino in base all'art. 21 della Costituzione, non può oltrepassare limiti ben precisi. In particolare il diritto di critica, che si concretizza nella manifestazione di opinioni, può anche non essere obiettivo, ma deve pur sempre corrispondere ad un interesse alla comunicazione ed a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato. In realtà la critica negativa dell’operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l’argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico, rimenando punibili esclusivamente quelle espressioni che la giurisprudenza definisce “gratuite”, nel senso di non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (cfr. Cassazione nr. 38448/2001). Ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione: è il c.d. uso dell’argumentum ad hominem, inteso ad esempio a screditare l’avversario mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie.
In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell’uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta (cfr. Cassazione nr. 5947/1997). I limiti giurisprudenziali alla liceità dell’esercizio di tale diritto sono ormai da tempo individuati in quelli della rilevanza sociale del fatto e della continenza espressiva. Nel primo caso è indubbio che il fatto oggetto della critica abbia una rilevanza sociale, non solo all’interno del mondo degli addetti ai lavori ma, anche, di tutti i numerosi appassionati di calcio dilettantistico e, quindi, sicuramente avente rilevanza sociale. Quanto al principio di continenza il linguaggio utilizzato, seppur fortemente critico, non appare scorretto ove anche si consideri quanto esposto in merito al fatto storico. La critica in definitiva deve concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. Al contrario, conseguentemente, il limite per l’esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale e senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Sulla base dei principi appena enunciati, non ritiene dunque questo Tribunale che le frasi proferite dal sig. Francesco ABBRESCIA integrino le ipotesi di violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva - che la Procura Federale ha evidenziato nel proprio atto di deferimento. Rimane assorbita ogni altra questione attinente alla responsabilità diretta, sensi dell’art. 6, I° comma del Codice Giustizia Sportiva, della società A.S.D. Noicattaro Calcio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame
DELIBERA
1) di prosciogliere il sig. Francesco ABBRESCIA dagli addebiti mossi dalla Procura Federale; 2) di prosciogliere la società A.S.D. NOICATTARO CALCIO dagli addebiti mossi dalla Procura Federale.
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