C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 23/03/2023 – Delibera – gara GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI dell’11/02/2023 Campionato Juniores Under 19 Regionali C11 in ordine al: reclamo della GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/03/2023, con cui: – è stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta S.S.D. Gallipoli Football 1909 SRL SSD e addebitata sul conto dell’istante la relativa tassa; – sono stati dichiarati in posizione regolare i calciatori della A.S.D. Città di Gallipoli e, per l’effetto, confermato il risultato conseguito sul campo di 0 – 2 in favore della società A.S.D. Città di Gallipoli.

gara GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI dell’11/02/2023 Campionato Juniores Under 19 Regionali C11 in ordine al: reclamo della GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/03/2023, con cui: - è stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta S.S.D. Gallipoli Football 1909 SRL SSD e addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa; - sono stati dichiarati in posizione regolare i calciatori della A.S.D. Città di Gallipoli e, per l'effetto, confermato il risultato conseguito sul campo di 0 - 2 in favore della società A.S.D. Città di Gallipoli.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 3 febbraio 2023 la società Gallipoli F. 1909 SRL SSD preannunciava tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, con richiesta di addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 6 febbraio 2023 la predetta società, nei termini prescritti, ha proposto reclamo dinanzi a Corte d’Appello Territoriale ex art. 76 comma 3 Codice di Giustizia Sportiva, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 130 del 2 marzo 2023, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla società Gallipoli F. 1909 SRL SSD ed addebitata sul conto dell'istante la relativa tassa, dichiarata regolare la posizione dei giocatori della A.S.D. Città di Gallipoli e, per l'effetto, confermato il risultato di 0 - 2 conseguito sul campo in favore della società A.S.D. Città di Gallipoli. Il ricorrente formulava espressa richiesta di essere sentito all’udienza di trattazione, anche a mezzo di procuratore. Con provvedimento del 9 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 136 del Comitato Regionale Puglia, veniva fissata l’udienza in Camera di Consiglio, ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Con successivo scritto difensivo - trasmesso a mezzo posta certificata in data 11/03/2023 - la controparte A.S.D. Città di Gallipoli produceva controdeduzioni, invocando l’infondatezza del reclamo e la reiezione dello stesso, con conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco. Alle memorie univa copia del C.U. n. 31/C della Commissione d’Appello Federale del 24/04/1996, contenente decisione adottata per fattispecie analoga. All’udienza del 13/03/2023, come richiesto, veniva sentito il presidente della società ricorrente sig. Giuseppe Buccarella che, nel riportarsi alle motivazioni contenute nel ricorso del 6/03/2023, chiedeva l’accoglimento delle richieste rassegnate in tali atti, ritenendo sussistenti sostanziali differenze tra l’attività della Lega Nazionale Dilettanti e quella del Settore Giovanile e Scolastico. Precisava, inoltre, che nel corso della stagione sportiva il tesseramento dei propri calciatori, precedentemente tesserati con vincolo S.G.S., era stato adeguato per la partecipazione al Campionato Juniores. Rilevava, infine, che i calciatori tesserati con vincolo annuale S.G.S. non avrebbero goduto di copertura assicurativa, partecipando a gare della L.N.D. Nel reclamo il Presidente della società Gallipoli F. 1909 SRL SSD sig. Giuseppe Buccarella ha sostanzialmente chiesto la riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, in quanto basata sull’erronea lettura degli artt. 32 e 34 comma 3° delle NOIF che, a detta del reclamante, imporrebbero il tesseramento annuale dei calciatori prima come S.G.S. e poi, per poter prendere parte ad attività della L.N.D., l’obbligo di assumere con la società vincolo pluriennale di tesseramento, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO Il reclamo è infondato. Le questioni introdotte con reclamo dal Presidente della società Gallipoli F. 1909 SRL SSD rilevano per più aspetti sostanziali. Innanzitutto deve essere analizzata la censura mossa dall’odierno ricorrente al Giudice Sportivo, nella parte in cui afferma che i calciatori “…tesserati per il Settore Giovanile e Scolastico possono partecipare alle gare riservate alle categorie giovanili, qual è il campionato Juniores”. Sul punto deve richiamarsi lo specifico precedente, peraltro citato nelle motivazioni del G.S.T., contenuto nel C.U. n. 31/C della Commissione d’Appello Federale del 24/04/1996 ove, per analoga censura, la Corte ha rilevato quanto segue “come più volte affermato l’art. 34 comma 3°, delle Norme Organizzative Interne richiede l’autorizzazione in relazione all’attività agonistica organizzata dalle Leghe ma non per l’attività agonistica che si esplica in campionati specificamente riservati alle categorie giovanili qual è, appunto, il campionato Juniores”. A dissipare ogni ulteriore dubbio interpretativo sulla natura di attività giovanile della categoria Juniores, soccorre il rimando all’art. 58 delle NOIF, rubricato come attività giovanile e minore delle Leghe, ove è chiarito che ai campionati Nazionali, Regionali e Provinciali “Juniores” possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età. Deve, poi, esaminarsi la questione relativa all’obbligatorietà, invocata da parte ricorrente, del vincolo di tesseramento previsto dall’art. 32 delle NOIF, con la conseguente assunzione della qualifica di “giovani dilettanti” fino al compimento del 24° anno di età. La norma deve necessariamente essere letta in armonia con quanto indicato nella disposizione che la precede, ossia l’art. 31 delle NOIF che, nel delineare la figura del calciatore “giovane”, prevede che costoro abbiano “… anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione non abbiano compiuto il 16° anno … è vincolato alla società per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto”. Nel caso di specie i calciatori oggetto di reclamo, alla data del 1° luglio 2022, non avevano ancora compiuto i 16 anni e, pertanto, non avevano l’obbligo di tesseramento quali “giovani dilettanti” che sarebbe, invece, maturato solo all’iscrizione per la stagione sportiva successiva. Per la stagione in corso, invece, costituiva una mera facoltà, ben identificata dall’espressione “possono essere tesserati” e non “assumeranno vincolo di tesseramento…”, utilizzata per il tesseramento previsto dal successivo art. 32 - invocato da parte ricorrente – per coloro che alla data del 1° luglio 2022 avevano già compiuto il 16° anno di età.

Esula, infine, dalla competenza di questa Corte valutare le conseguenze prospettate dal ricorrente, afferenti profili di natura risarcitoria circa l’inidoneità della copertura assicurativa per i calciatori tesserati con vincolo annuale dal Settore Giovanile e Scolastico, in caso di loro partecipazione a gare della L.N.D.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Gallipoli F. 1909 SRL SSD 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it