C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 16/03/2023 – Delibera – GARA DEL 19/ 2/2023 GIOVENTU CALCIO SANSEVERO – REAL ZAPPONETA

 

GARA DEL 19/ 2/2023 GIOVENTU CALCIO SANSEVERO - REAL ZAPPONETA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che, - la soc. A.S.D. GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC ed inviato ritualmente alla resistente soc. A.S.D. REAL ZAPPONETA, ha adito questo Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, assumendo quanto segue:  la soc. A.S.D. REAL ZAPPONETA avrebbe portato in panchina il calciatore Michele Di Tommaso, nonostante fosse squalificato per una giornata con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel comunicato n.119 LND Comitato Puglia;  il calciatore in questione sarebbe stato inserito in distinta utilizzando il nome ed i documenti di identità del sig. Proce Luigi; sulla distinta di gara, poco prima del riconoscimento degli atleti ospiti da parte dell'arbitro, sarebbe stato inserito il numero 9, modificando a penna l'originario numero stampato in distinta del calciatore Proce Luigi;  il calciatore Di Tommaso Michele sarebbe entrato in campo al minuto 40 del primo tempo con il numero di maglia n.9, in sostituzione del n.8 De Feo Giacomo;  il calciatore Di Tommaso Michele, sarebbe conosciuto nell'ambito calcistico pugliese, per via dell'utilizzo degli occhialini sportivi; - la ricorrente ai sensi dell'art 10 comma 6 CGS chiedeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; tanto premesso, questo GST ritiene il ricorso infondato e meritevole di rigetto. Negli atti ufficiali in possesso di questo Giudice non vi è traccia della presunta sostituzione di per-sona enunciata dall'istante. Dal supplemento reso dall'arbitro della gara in data 7.3.23 emerge che "i calciatori presenti in distinta dalla società Real Zapponeta da me riconosciuti corrispondono ai documenti di identità abbinati ai singoli calciatori" ed aggiungeva che "ricordo che un giocatore subentrato indossava degli occhialini sportivi-protettivi e lo stesso indossava la maglia n.9". Lo stesso comportamento della società durante la gara pone seri dubbi in ordine alla sussistenza dell'irregolarità enunciata dall'istante, posto che sia il capitano della squadra A.S.D. GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO, sia i dirigenti della società A.S.D. GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO nulla hanno eccepito al momento dell'entrata in campo del presunto calciatore squalificato oc-corsa, si badi bene, durante il primo tempo. Inoltre, dal supplemento di rapporto reso dall'arbitro in data 7.3.2023 è emerso che i dirigenti della società reclamante si recavano nello spogliatoio del direttore di gara solo dopo circa 20/30 minuti dalla fine della partita per esporre la questione. Appresa tale circostanza il Direttore di gara raggiungeva lo spogliatoio della società A.S.D. REAL ZAPPONETA, che, nel frattempo, aveva lasciato l'impianto. Nessun altro elemento sostanziale emerge dagli accertamenti di cui al supplemento di rapporto, per cui non vi è prova della paventata "sostituzione di persona" o della irregolarità di identificazione da parte dell'arbitro. Alla luce di ciò, nella fattispecie, ad avviso di questo GST, sussistono gli estremi per la reiezione del ricorso anche a mente di precedenti giurisprudenziali che seguono: “secondo la costante giurisprudenza della CAF, le irregolarità formali o sostanziali dell'identificazione fatta dall'arbitro, se pur sussistenti, possono avere solo conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara se alla irregolare identificazione non si accompagnino l'allegazione e la dimostrazione dello scambio di personae cioè della partecipazione alla gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato" (comunicato ufficiale 26/c riunione 25.4.1999 n.11); ed ancora: "è regolare la gara perché alla stessa ha partecipato un calciatore, che l'arbitro anche a seguito di supplemento afferma di aver identificato prima dell'inizio della stessa a nulla rilevando le affermazioni della società che afferma che sostiene che in luogo del calciatore n.10, abbia preso parte alla gara un calciatore squalificato, così riconosciuto da alcuni calciatori dell'appellante, sulla scorta di ricordi della gara di andata" (comunicato ufficiale n.048/c riunione 23.4.2007). Per altro verso l'irregolarità denunciata dalla parte istante suggerisce un approfondimento di indagine da parte della Procura Federale, cui questo Giudice ritiene di dover rimettere gli atti della gara in oggetto. Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto - di confermare il risultato della gara in oggetto di 0 - 1 in favore della società ASD REAL ZAPPONETA come conseguito sul campo. - di trasmettere gli atti della gara in oggetto alla Procura Federale per le indagini di propria competenza in ordine alla sussistenza delle irregolarità denunciate dalla società ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO. Manda alla segreteria per la trasmissione di copia del referto di gara e dei relativi supplementi alla Procura Federale.

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