C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 30/03/2023 – Delibera – A.S.D. HELLAS LATERZA – A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. HELLAS LATERZA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva irrogata al sig. TRIA Lorenzo, allenatore della società reclamante, la squalifica fino al 09.04.2023 ed al sig. CANGIULLI Silvestro, calciatore della società reclamante, la squalifica fino al 24.04.2023.

A.S.D. HELLAS LATERZA - A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. HELLAS LATERZA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva irrogata al sig. TRIA Lorenzo, allenatore della società reclamante, la squalifica fino al 09.04.2023 ed al sig. CANGIULLI Silvestro, calciatore della società reclamante, la squalifica fino al 24.04.2023.

Ritenuto in fatto Con atto del 10 marzo 2023, la società A.S.D. Hellas Laterza preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 136 del 9 marzo 2023, con cui quest’ultimo aveva irrogato al sig. Lorenzo Tria (allenatore) e al sig. Silvestro Cangiulli (calciatore) le sanzioni ritenute di giustizia. Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del Giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il giorno successivo. Con atto del 13 marzo 2023 la società proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe. Con decreto del 20 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 145 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l’udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo. La società motiva il gravame affidando le proprie censure ad un duplice motivo di ricorso, concettualmente unitario, lamentando - come appare possibile arguire dalla lettura dell’impugnazione - l’erroneità della decisione gravata, tanto per violazione delle regole che presiedono all’inquadramento giuridico delle condotte irregolari dirette verso gli ufficiali di gara - sanzionate dal Codice - quanto per ingiusta afflittività delle sanzioni applicate. Premessa, ad opera della reclamante, l’adesione alla ricostruzione storico-fattuale riportata dal Direttore di gara nel proprio referto, pare potersi evincere come la stessa lamenti - quanto alla condotta del Tria - l’applicazione della lett. b) dell’art. 36, co. 1, C.G.S. (invece della lett. a della medesima norma) e - quanto al comportamento del Cangiulli - la violazione dei canoni generali disciplinanti la commisurazione delle sanzioni irrogabili dagli Organi di Giustizia. Di tanto ci si avvede, però, solo ad un’attenta analisi dell’atto d’impugnazione, anche in considerazione dei ripetuti - e certamente inconferenti - riferimenti operati alla diversa e sensibilmente più grave fattispecie di cui all’art. 35 C.G.S. (disciplinante le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara). Conclusivamente viene richiesta in forma generica la riforma della decisione gravata, mediante mitigazione delle sanzioni irrogate, per violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2. All’esito dell’odierna udienza, dopo l’intervento del relatore designato, la richiesta audizione della parte (rappresentata dal difensore munito di procura speciale, Avv. Marcello Tria del Foro di Taranto) e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto Il reclamo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La sanzione irrogata al Tria, tesserato con la qualifica di tecnico, non è impugnabile. A tal riguardo, chiarissimo risulta il disposto di cui all’art. 137, co. 3, lett. b), C.G.S., in base al quale la sanzione della squalifica fino ad un mese per tecnici e massaggiatori non può essere validamente contrastata mediante impugnazione. Ciò impedisce a questa Corte di prendere cognizione, in parte qua, delle censure di merito proposte dalla reclamante. Quanto alla sanzione imputata al Cangiulli, risulta dagli atti ufficiali come lo stesso sia stato espulso dal Direttore di gara, al quarantesimo minuto della seconda frazione di gioco, per essersi rivolto all’arbitro, “in maniera minacciosa”, mediante la ripetuta espressione “che cazzo fai?”. Egli, soprattutto, ha violato la sacralità della figura arbitrale, tirando quest’ultimo per la divisa, seppur - come riportato dal Direttore di gara - in maniera “leggera”. La pacifica – e non smentita – gravità oggettiva della condotta posta in essere dal Cangiulli rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, affidabile e lineare nella narrazione degli accadimenti. Va ribadita l’affermazione, costante nella giurisprudenza sportiva federale e da cui questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni per discostarsi, secondo cui dall’art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del Direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d’ufficio, i poteri istruttori dell’organo giudicante. Di conseguenza, l’organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr., ex plurimis, Corte Fed. App., sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Sul punto l’ampia produzione dei Giudici Sportivi non ha mai mutato orientamento circa l’assoluta primazia degli atti ufficiali rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. la recentissima Corte Sport. App., sez. I, 13 marzo 2023, n. 165; Corte Sport. App., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/ CSA, ripresa da Corte Fed. App., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (Corte. Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.U. n. 132/CGF; Corte Sport. App., 21 luglio 2020, n. 245; cfr. altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). Nel caso che qui occupa, peraltro, è la stessa società reclamante a ritenere “sacrosanto” e “indiscutibile” quanto riportato dal Direttore di gara nel proprio referto: le argomentazioni addotte in udienza, dal difensore di fiducia del legale rappresentante della società, appaiono sfornite del necessario aggancio alle emergenze procedimentali, tese esclusivamente ad offrire una lettura soggettivamente alternativa della fisionomia fattuale ed evidenziate per la prima volta, peraltro, solo in sede di discussione orale. Poste tali premesse, l’esercizio della potestà sanzionatoria ad opera del Giudice di prime cure non appare erroneo né fallace, poiché fondatosi su di un narrato arbitrale lineare, coerente, attendibile e privo di intrinseche contraddizioni.

La manifestazione concreta della dosimetria sanzionatoria non appare irragionevole, sproporzionata o illogica, tale da meritare l’intervento di questa Corte, avendo il Giudice Sportivo mostrato buon governo delle classificazioni concettuali astratte contenute nel Codice. Difatti gli atti posti in essere dal Cangiulli rientrano senza dubbio nell’alveo della condotta gravemente irriguardosa, poiché concretizzatisi in un contatto fisico. Stante il disposto della lett. b) di cui al comma 1° dell’art. 36 C.G.S., essi non possono essere sanzionati con una squalifica inferiore alle quattro giornate di gara. Quanto alla perimetrazione della fattispecie normativa astratta, la giurisprudenza sportiva ha a più riprese statuito che il contatto fisico, richiamato dalla norma in esame, deve integrare gli estremi della volontaria aggressività inserita in un’attività impetuosa o, comunque, incontrollata (Corte Sport. App., Sez. Un., 27 marzo 2019, in C.U. 146/CSA). In tal senso è stata ritenuta congrua e proporzionata la sanzione di quattro giornate di squalifica al calciatore il quale, senza aver strattonato l’arbitro, abbia semplicemente poggiato le proprie mani sul petto di quest’ultimo, al contempo offendendolo (Corte Sport. App., sez. III, 22 dicembre 2019, n. 110). L’aumento operato nel caso di specie si spiega agevolmente, alla luce della pluralità lesiva delle condotte poste in essere. Il Cangiulli, più nello specifico, ha manifestato un atteggiamento - non solo materialmente lesivo della sfera personale dell’arbitro – ma, anche, censurabilmente minaccioso. Se si tiene presente che, nella fattispecie concreta, il calciatore non si è limitato ad offendere e minacciare la persona del Direttore di gara, ma ha altresì esercitato ben più che una semplice pressione - con il proprio arto - sulla persona del Direttore di gara (attingendone la divisa), la sanzione applicata dal Giudice di prime cure non può che risultare ragionevole e congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. b), C.G.S., il reclamo proposto avverso la squalifica inflitta al tecnico Lorenzo Tria; 2) di rigettare, nel resto, il reclamo proposto dall’A.S.D. Hellas Laterza; 3) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

 

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