C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 30/03/2023 – Delibera – A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 – A.S.D. TERRIBILE SOCCER del 25/02/2023 (Reclamo della società A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 02/03/2023 della Delegazione Provinciale di Bari).

A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 – A.S.D. TERRIBILE SOCCER del 25/02/2023 (Reclamo della società A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 02/03/2023 della Delegazione Provinciale di Bari).

Con riferimento alla gara in epigrafe il sig. Giovanni Porta, vicepresidente della A.S.D. Molfetta Sportiva 1917, militante nel campionato di terza categoria, ha impugnato - a mezzo preannuncio e successivo atto di reclamo del 9.3.2023 - la decisione pubblicata nel C.U. n. 36 del 2.3.2023, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto a suo carico il provvedimento di “inibizione a tutto il 25 febbraio 2028, con richiesta al Presidente Federale di inibizione da tutti i ranghi della F.I.G.C.. Sanzione che rientra nella fattispecie prevista dalla F.I.G.C. per l’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 35 comma 7 C.G.S.”. Muovendo dal referto arbitrale il primo Giudice ha rilevato che il “sig. Porta Giovanni, veniva espulso per essere entrato sul terreno di gioco per protestare verso una decisione arbitrale…(omissis)…notificatogli il provvedimento di espulsione, si avvicinava al Direttore di gara e, afferratolo per la maglia, lo strattonava violentemente a sé facendogli perdere l’equilibrio… (omissis) … contemporaneamente lo infilzava con la bandierina, procurandogli un raschio al petto”. Il reclamante, nell’atto di impugnazione, ha espressamente riconosciuto la correttezza del provvedimento di espulsione comminatogli (“Il sig. De Carlo estraeva giustamente il cartellino rosso per la mia espulsione”), divergendo dal referto quanto alla condotta tenuta nella fase successiva all’espulsione adducendo, sul punto, di non aver affatto strattonato l’Arbitro, né tanto meno di avergli fatto perdere l’equilibrio, essendosi limitato a cercare di consegnargli la bandierina, appoggiandola sul suo petto, ma senza imprimere forza (“Nel cercare di consegnargli la bandierina, che lui non accettava…(omissis)…ho appoggiato la punta sul petto senza nessuna forza…(omissis) non si vede alcuna spinta energica, strattonamento o perdita di equilibrio, ma solo la volontà di consegnare la bandierina senza nessuna violenza…). Per l’effetto della ricostruzione testé dedotta, ha richiesto la riduzione della sanzione irrogata. All’udienza svolta il 20.3.2023 è comparso il medesimo sig. Giovanni Porta il quale, nel riportarsi al reclamo, ha insistito per il suo accoglimento. La Corte, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti, resi in pari data ed in forma scritta dall’Arbitro, si è riservata la decisione.

La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati. Il reclamante non ha dato prova della versione dei fatti prospettata in reclamo, senz’altro più mite di quella risultante dagli atti di gara né, tanto meno, ha formulato istanze istruttorie a riguardo. Pertanto la sua responsabilità discende dai fatti descritti nei rapporti ufficiali del Direttore di gara, ai quali l’art. 61 C.G.S. attribuisce fede privilegiata (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021), con l’eccezione di seguito evidenziata. La Corte, infatti, condivide che sia stata erroneamente attribuita al reclamante la condotta riportata nel supplemento di referto - recepita asetticamente dal G.S.T. - secondo cui avrebbe “infilzato con la bandierina” l’Arbitro. Definizione cruenta, frutto però di una evidente svista lessicale, operata nel referto arbitrale e non colta nel provvedimento impugnato, come in seguito specificato. Si ritengono provate, dunque, tutte le altre condotte contestate, per cui la dinamica dei fatti si può ricostruire nel seguente modo: il sig. Porta, approfittando della sua vicinanza fisica all’Arbitro (rivestendo, nell’occasione, il ruolo di assistente) non esitava a entrare sul rettangolo di gioco per rivendicare un calcio di rigore, negato alla sua squadra, così percorrendo svariati metri e, raggiunto il Direttore di gara, lo afferrava per la maglia strattonandolo e facendogli perdere l’equilibrio, puntando con gesto incontrollato la bandierina sul petto, al punto da procurargli un raschio. L’operato riconoscimento, in reclamo, della correttezza del provvedimento di espulsione, non tempera il disvalore della condotta del Dirigente, della quale va dunque rimarcato il carattere antitetico rispetto ai valori fondanti l’attività sportiva quali, in particolare, il rispetto, la lealtà, la correttezza, ai quali il vicepresidente della A.S.D. Molfetta 1917 non è riuscito colpevolmente a conformare il suo comportamento, dimenticando persino che, nell’occasione, svolgeva le funzioni di collaboratore dell’Arbitro. Ciò detto, la Corte ritiene di poter dissentire dal “quantum” della sanzione comminata in primo grado, inibizione sino al 25.2.2028 (ovvero cinque anni dalla data di svolgimento della partita), poiché eccessiva e sproporzionata. Al riguardo la Corte osserva che il comportamento del sig. Porta ricade nella regola dell’art. 35, comma 1, a mente del quale costituisce condotta violenta “…ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività…” (rappresentata senz’altro, nella fattispecie, dall’atto di afferrare la maglia dell’Arbitro, strattonandolo e facendogli perdere l’equilibrio, puntandogli sul petto la bandierina). Il comma 3) prevede che i dirigenti, autori della condotta di cui al comma 1), debbano essere puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione. Il comma 5) impone, invece, una sanzione minima maggiore (due anni), ma solo nei casi in cui la lesione personale venga attestata da referto medico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Circostanza, quest’ultima, non ricorrente nella fattispecie, non risultando in atti alcuna documentazione medica inerente le eventuali lesioni. Per l’effetto, la fattispecie appare senz’altro sussumibile nel comma 3 (che indica, come visto, la sanzione minima di un anno di inibizione), in quanto la pur esecrabile azione del sig. Porta non ha comportato, per l’appunto, il ricorso a cure mediche, non avendo provocato lesioni di rilievo. Peraltro, lo stesso Ufficiale di gara ha riferito di aver riportato, quale effetto della condotta del dirigente, “un raschio al petto”, di cui ha circoscritto la portata nei chiarimenti resi in forma scritta, specificando che il raschio era “minimo e che non necessitava di cure mediche”. Ne consegue che l’assenza di lesioni refertate o, comunque, la loro modestissima entità, assume valore dirimente, rivelando il carattere eccessivo e inadeguato della pena di cinque anni, comminata dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Bari. Questi, presumibilmente, potrebbe essere stato fuorviato dall’utilizzo improprio -nel rapporto arbitrale- del verbo “infilzare” anche se, leggendo il referto, era già possibile coglierne l’uso distorto, considerato che, come in un ossimoro, veniva indicata quale conseguenza dello “infilzamento”, atto connotato da particolare efferatezza, la produzione di un piccolo “raschio”. Quanto alla “richiesta al Presidente Federale di inibizione da tutti i ranghi della F.I.G.C.” la medesima per un verso non è scrutinabile, in ragione della riduzione dell’inibizione operata da questa Corte – e per l’altro risulta inammissibile, perché confliggente con l’art. 9 co. 1 lettera H) C.G.S. – che testualmente recita “la sanzione dell’inibizione non può superare la durata di 5 anni. Gli Organi della Giustizia Sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.”. Pertanto la preclusione deve essere delibata dal Giudice Sportivo e non dal Presidente Federale.

Il Collegio conferma la sanzione accessoria comminata dal Giudice di Primo Grado ai sensi dell‘art. 35, comma 7 C.G.S. Per tali ragioni questa Corte ritiene di dover rideterminare la sanzione a carico del sig. Giovanni Porta, nell’inibizione sino al 30/06/2024, ritenendola più congrua rispetto alla sua condotta, comunque comminando in misura superiore al minimo edittale di un anno (comma 3, art. 35 C.G.S.), per avere il reclamante tradito il ruolo di assistente, nel cui spirito collaborativo l’Arbitro aveva pienamente riposto la sua fiducia.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4) C.G.S. vigente, così

DELIBERA

1) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. Giovanni Porta e, per l’effetto, di rideterminare la sanzione a suo carico nell’inibizione fino al 30/06/2024; 2) di non addebitare la relativa tassa, stante il parziale accoglimento del reclamo.

 

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