C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 30/03/2023 – Delibera – Gara: A.S.D. REAL VICO – A.S.D. SANT’AGATA DI PUGLIA del 26/2/2023 In ordine a reclamo della A.S.D. REAL VICO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 02/3/2023 della citata Delegazione,

Gara: A.S.D. REAL VICO – A.S.D. SANT’AGATA DI PUGLIA del 26/2/2023 In ordine a reclamo della A.S.D. REAL VICO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 02/3/2023 della citata Delegazione,

MOTIVAZIONE

 Con reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 08.03.2023, ritualmente preannunciato e trasmesso alla controparte, la A.S.D. REAL VICO ha impugnato il provvedimento contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 55 del 02/3/2023, con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia ha disposto, a carico di entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00 “a causa di una violenta rissa tra i tesserati delle due società […] che non consentiva il proseguimento della gara, per il venir meno delle condizioni ambientali”; a carico dei tesserati della società reclamante, le sanzioni della squalifica come di seguito indicate: Ciociola Marco Pasquale, sei gare effettive “per aver colpito un calciatore avversario con un calcio in pieno volto, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso”; Di Milo Francesco, cinque gare effettive “per aver colpito con molteplici pugni, anche in pieno volto, un calciatore avversario ed altri calciatori avversari”; Masella Francesco, tre gare effettive “per aver colpito al volto un calciatore avversario”. Nel gravame proposto la società istante ha chiesto alla Corte Sportiva d’Appello di disporre la ripetizione della gara, ovvero la prosecuzione della stessa dal 29’ del secondo tempo e di ridurre le squalifiche comminate a carico dei propri tesserati. La A.S.D. SANT’AGATA DI PUGLIA non ha fatto pervenire proprie memorie. All’udienza tenutasi il giorno 20/3/2023 per la discussione del reclamo, nessuno è comparso per la reclamante. All’esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. DIRITTO La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Secondo la tesi difensiva prospettata dalla reclamante, la rissa verificatasi nel corso del secondo tempo troverebbe giustificazione unicamente nella condotta provocatoria di un calciatore della squadra avversaria A.S.D. Sant’Agata di Puglia - che avrebbe determinato la reazione dei propri tesserati. Inoltre, sul punto, l’istante ha inteso più volte rimarcare l’assoluta mancanza di interesse nel determinare la rissa verificatasi, proprio in ragione del risultato favorevole dalla stessa conseguito sul campo, sino alla sospensione della gara. Ad avviso del Collegio, tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili, né possono considerarsi idonee a superare la quantificazione delle sanzioni emesse dal Giudice di prime cure, proprio alla luce della descrizione dei fatti offerta dalla reclamante nell’atto difensivo - nonché del contenuto del referto arbitrale. Dalla ricostruzione degli eventi, infatti, emerge la gravità - oltre che la volontarietà - delle condotte assunte dai tesserati della A.S.D. Real Vico, resisi responsabili - congiuntamente ai calciatori della squadra avversaria - della prolungata rissa in campo e della conseguente sospensione definitiva della gara. Per tali ragioni, stante la corretta qualificazione delle condotte da parte del primo giudice, anche la quantificazione delle sanzioni non può subire alcuna revisione. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.  

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

 1) di rigettare il reclamo; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

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