C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 20/04/2023 – Delibera – GARA DEL 26/ 3/2023 BITETTO – ACCADEMIA CALCIO MONTE
GARA DEL 26/ 3/2023 BITETTO - ACCADEMIA CALCIO MONTE
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che - con ricorso regolarmente preannunciato nei termini e trasmesso alla controparte, la A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE proponeva reclamo avverso l'esito della gara disputata in data 26/03/2023 contro la A.S.D. BITETTO, lamentando presunto errore tecnico arbitrale; - in particolare la ricorrente sosteneva che al 40' del primo tempo, mentre il portiere della A.S.D. BITETTO era intento a riprendere il gioco, un calciatore della squadra avversaria lo avrebbe irregolarmente ostacolato; - il direttore di gara, nella circostanza, piuttosto che ravvisare un fallo dell'attaccante ai danni del portiere della A.S.D. BITETTO, avrebbe comminato l'ammonizione nei confronti del portiere decretando, altresì, un calcio di rigore in favore della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE, successivamente trasformato; - la reclamante lamenta, altresì, un ulteriore presunto errore tecnico arbitrale che si sarebbe verificato al 5' del secondo tempo allorché, comminata la seconda ammonizione nei confronti del calciatore n. 6 Bizzarro Domenico (A.S.D. BITETTO), l'arbitro avrebbe fatto riprendere il gioco senza preventivamente espellere ed allontanare dal terreno di giuoco il medesimo calciatore; - secondo la reclamante, il direttore di gara avrebbe proceduto all'espulsione e conseguente allontanamento dal terreno di giuoco del calciatore n. 6 Bizzarro Domenico (A.S.D. BITETTO), solamente dopo qualche minuto dalla ripresa del giuoco; Comunicato Ufficiale n. 164 - pag. 28 di 65 - in ragione di quanto sopra, la reclamante concludeva chiedendo la non omologazione della gara e la ripetizione della stessa, per evidenti ed inconfutabili errori arbitrali; - a sostegno delle proprie doglianze circa i presunti errori tecnici sopra descritti, la reclamante allegava al proprio ricorso alcuni filmati audiovisivi della gara, sostenendo di averli trasmessi sulla propria "pagina ufficiale Facebook"; - nessuna controdeduzione è pervenuta dalla resistente; Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Con riferimento al primo evento segnalato dalla ricorrente, dalla disamina degli atti ufficiali trattasi non di errore tecnico bensì di vera e propria decisione adottata dall'arbitro durante la gara, sicché ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettera b) è esclusa la competenza del Giudice Sportivo per "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco". Per quanto attiene al secondo episodio segnalato dalla reclamante, nel supplemento di rapporto arbitrale reso in data 04/04/2023 il direttore di gara ha riferito di aver ripreso il regolare svolgimento della gara unicamente dopo aver proceduto all'allontanamento dal terreno di giuoco del calciatore n. 6 Bizzarro Domenico (A.S.D. BITETTO), espulso a seguito di doppia ammonizione; Per quanto concerne i filmati audiovisivi prodotti dalla reclamante, si ritiene di aderire all'orientamento costante della giurisprudenza sportiva, secondo cui trattasi di mezzo di prova assolutamente non utilizzabile dal Giudice Sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e che in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest'ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. In questo senso l'orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante. L'opinione infatti è quella di ammettere l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari. È dunque inammissibile la prova TV per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 Giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l'erroneità di un'espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 Giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell'arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell'espulsione a carico di un calciatore).
PQM DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE, addebitando a carico della stessa la tassa reclamo e, per l'effetto, di confermare il risultato della gara in oggetto di 1-0 in favore della A.S.D. BITETTO come conseguito sul campo.