C.P.A. BOLZANO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 30/03/2023 – Delibera – nel procedimento incardinato a seguito di reclamo dd. 17 marzo 2023, proposto dalla associazione sportiva dilettantistica denominata AC SG Sciliar avverso il provvedimento con il quale, il giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comminava, con delibera pubblicata in data 16 marzo 2023 sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Provinciale di Bolzano, la squalifica fino al 30.06.2023 al giocatore Pasquazzo Patrick per “aver colpito con un pugno violento e brutale” l’occhio il giocatore avversario.

nel procedimento incardinato a seguito di reclamo dd. 17 marzo 2023, proposto dalla associazione sportiva dilettantistica denominata AC SG Sciliar avverso il provvedimento con il quale, il giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comminava, con delibera pubblicata in data 16 marzo 2023 sul comunicato ufficiale n. 53 del Comitato Provinciale di Bolzano, la squalifica fino al 30.06.2023 al giocatore Pasquazzo Patrick per “aver colpito con un pugno violento e brutale” l’occhio il giocatore avversario.

CONCLUSIONI

- l’associazione sportiva Ac.Sg Schlern chiede la riduzione della sanzione inflitta tenuto conto delle circostanze attenuanti illustrate; - visto il reclamo e tutti gli atti di causa; - all’udienza svoltasi il giorno 23.03.2023 con il relatore Stefan Mayr, sono stati uditi il giocatore, il presidente ed il vicepresidente per parte reclamante, il giocatore della squadra avversaria Bungu Gezim, nonché l’arbitro; - dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione - ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Il ricorso merita parziale accoglimento. In sede di istruttoria dibattimentale Bungu Gezim ha dichiarato che il portiere avversario sarebbe arrivato di corsa da dietro e gli avrebbe tirato un pugno nella zona dello zigomo; che il medesimo si era comportato correttamente durante tutta la partita e che non avrebbe avuto da discutere con nessuno della squadra avversaria né durante, né a fine partita. Precisava che il portiere indossava ancora i guanti da parata. Il giocatore reclamante ha ammesso di aver colpito Bungu Gezim, dopo un’accesa discussione avvenuta faccia a faccia a fine partita, a causa di un precedente fallo commesso dall’avversario in danno di un proprio compagno di squadra, ritualmente sanzionato dall’arbitro con cartellino giallo. Durante tale acceso confronto, Bungu Gezim gli avrebbe rivolto degli insulti in lingua a lui non nota, ma dal quale si capiva che non erano “complimenti”. Entrambi, davano atto che alcuni giorni dopo l’acccaduto Pasquazzo aveva chiamato Bungu per scusarsi. Sentito l’arbitro telefonicamente, questi smentiva parzialmente la versione resa da Bungu Gezim, chiarendo di aver notato Pasquazzo e Bungu che a fine partita si stavano “scontrando animatamente” e che si trattava “di uno scontro reciproco”. A richiesta di chiarimenti sull’esito del colpo, dapprima riferiva che gli pareva che Bungu avesse un taglio, ma poi precisava che aveva solo un segno scuro in volto e che non poteva escludere che si trattasse di materiale del guantone del portiere. L'arbitro si trovava a pochi metri dalla scena, per cui deve darsi credito alla sua ricostruzione dei fatti; ha anche sottolineato che durante la partita si erano accumulati scontri e tensione.

Va dunque sicuramente sanzionata, qualificata anche come connotata da particolare gravità ai sensi dell’art. 38 del CGS, l’azione aggressiva di Pasquazzo in danno di Bungu (fatto peraltro incontestato e pacificamente ammesso dal reclamante, sebbene con qualche tentativo di attenuazione in relazione all’entità del colpo). Dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a ritenere provata la contestazione di cui all’art. 39 del CGS. Alla luce dell’istruttoria dibattimentale, si ritiene che possano essere riconosciute l'attenuante di cui all'art. 13 lett e) "per aver ammesso la responsabilità" e di cui alla lettera a) per ” avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, ed infine, anche, per essersi scusato alcuni giorni dopo con l’avversario. Pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può essere ridotta.

P.Q.M

 la Corte Sportiva Territoriale di Bolzano, come sopra composta, accoglie parzialmente il reclamo della associazione sportiva Ac.Sg Schlern e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta a Pasquazzo Patrick come segue: 5 (cinque) giornate di squalifica (pena base: giorni 7 – concessione delle attenuanti = giorni 5). dispone la comunicazione della decisione alle parti e la restituzione della tassa reclamo.

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